
LEGGE REGIONALE 24 agosto 1993, n. 24
G.U.R.S. 28 agosto 1993, n. 40
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2023 e con annotazioni alla data 9 novembre 2023)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate
1. L'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è sostituito dal seguente: (1)
"1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alla nomina, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, della commissione consultiva di cui all'articolo 3.
2. La commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienze delle finanze, da un esperto in diritto finanziario o diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica
4. Il presidente, nonchè il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
5. La commissione, a richiesta dell'Assessore e sulla base della documentazione alla stessa rimessa dall'Amministrazione, esprime pareri non vincolanti in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni, nonchè degli sportelli di riscossione per ciascun ambito territoriale;
b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 23 spettanti ai concessionari;
c) determinazione, ai fini del conferimento e del rinnovo delle concessioni, dei requisiti relativi alla organizzazione tecnica ed ai sistemi informatici per la corretta gestione del servizio di riscossione, con riferimento al numero, alla dislocazione ed ai periodi di apertura degli sportelli negli ambiti territoriali;
d) procedure di conferimento delle concessioni;
e) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.
6. E' comunque in facoltà dell'Assessore di richiedere il parere della commissione su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.
7. Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commissione, deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.
8. Ai fini della formulazione dei pareri o delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.
9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.
10. La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.
11. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
12. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.
13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.
14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto, tenuto conto di quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". (2)
Vedi l'art. 5 della L.R. 35/1990 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.
Vedi Decr. Pres. 23/06/95: "Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione consultiva regionale per la riscossione dei tributi."
1. Gli sportelli di riscossione di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono così rideterminati per ciascun ambito territoriale: Agrigento 16; Caltanissetta 8; Catania 23; Enna 7; Messina 22; Palermo 23; Ragusa 7; Siracusa 11; Trapani 12.
2. Nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa intesa con il concessionario e su istanza dell'amministrazione comunale, può autorizzare l'apertura saltuaria, nel giorno di scadenza del pagamento di entrate iscritte a ruolo, di sportelli staccati di riscossione, a condizione che il comune fornisca gratuitamente al concessionario, in via continuativa, locali, arredi e servizi a tale fine occorrenti.
1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 è sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni".
Si applicano, altresì, le altre disposizioni di legge statale recanti norme in materia di remunerazione del servizio di riscossione.
1. Gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono abrogati.
2. Sono, altresì, abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20.
3. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. In deroga alla previsione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 le spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione che dovessero gravare sulle amministrazioni comunali, sono invece poste a carico del bilancio della Regione.
5. Al rimborso al commissario governativo provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sulla base di apposita istanza corredata di dettagliato e documentato rendiconto, sentita la Commissione di cui all'articolo 5".
1. Le disposizioni di leggi statali che prevedono misure finanziarie di intervento, ad integrazione delle commissioni e dei compensi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in favore di concessionari o di commissari governativi del restante territorio nazionale, nei cui confronti sono accertati disavanzi di gestione, si applicano nel territorio della Regione, a carico del bilancio regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalle predette disposizioni legislative, ovvero dai decreti ministeriali attuativi delle stesse, e nei limiti, degli stanziamenti a tale fine previsti dalle leggi di bilancio della Regione.
(integrato dall'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 4/2003, dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17/2004, dall'art. 9 della L.R. 1/2006, dall'art. 4, comma 1, della L.R. 2/2007, dall'art. 5, comma 4, della L.R. 5/2014 e dall'art. 76, comma 1, della L.R. 9/2021 e integrato e modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 2/2023)
1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25 con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2021, della voce della tariffa n. 23" (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1606).
1-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.
1-ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:
a) voce di cui al numero d'ordine 1:
Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
. |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
a) fino a 15.000 abitanti |
695 |
139 |
b) da 15.001 a 40.000 abitanti |
1.111 |
223 |
c) da 40.001 a 100.000 abitanti |
1.666 |
334 |
d) da 100.001 a 200.000 abitanti |
2.221 |
445 |
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti |
5.552 |
1.111; |
b) voce di cui al numero d'ordine 24 bis:
Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione Siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:
a) tassa di rilascio euro 200;
b) tassa annuale euro 50.
1-quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:
a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:
1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;
2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b) Voce di cui al numero d'ordine 26:
1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo l della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.
c) Voce di cui al numero d'ordine 35:
1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
1-quinquies. A decorrere dall'1 gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. (4)
3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
[7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.] (comma abrogato) (5)
Vedi l'art. 3 della L.R. 21/2003 relativo alla: "Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali".
Per la sospensione del termine per i versamenti di cui al comma annotato, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, fino al 30 novembre 2020, si rimanda all'art. 7, comma 1, lett. a), della L.R. 9/2020. Inoltre ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7, i suddetti versamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione.
Ai sensi l'art. 3 della L.R. 17/2004 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione sono incrementati nelle misure stabilite dal predetto art. 3.
Comma abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. c), della L.R. 2/2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024.
1. Per le concessioni di cui all'articolo 6, il cui periodo non sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative regionali devono essere corrisposte, anche ad integrazione dei pagamenti effettuati, nella misura ivi prevista, relativamente ai rimanenti mesi di validità della concessione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non si fa luogo a rimborso di somme pagate per le concessioni relative a periodi scaduti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 67, ed all'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6.
2. Restano salve le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative regionali disciplinate da apposite leggi della Regione.
1. Per le fattispecie diverse da quelle contemplate dall'articolo 6 restano salve le disposizioni del decreto, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1993.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge della Regione.
Montecchio, 24 agosto 1993.
CAMPIONE