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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/93 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 1993

G.U.C.E. 10 agosto 1993, n. L 200

Documenti che scortano il trasporto dei prodotti e tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° settembre 1993

Applicabile dal: 1° settembre 1993

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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

Considerando che, nell'ottica della realizzazione del mercato unico nella Comunità, con la soppressione delle frontiere tra gli Stati membri, occorre fornire agli organismi competenti in materia di controllo della detenzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi nell'intera Comunità;

Considerando che, ai termini dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dagli organismi competenti che verranno designati dagli Stati membri; che, ai termini del paragrafo 2 del suddetto articolo, hanno l'obbligo le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli di tenere registri nei quali devono essere indicate, fra l'altro, le entrate e le uscite dei prodotti in questione; che è stato adottato, a tal fine, il regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/91 (4);

Considerando che un progresso verso l'armonizzazione fiscale nella Comunità è stato compiuto con la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5), e con i regolamenti adottati ai fini della sua applicazione, (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (6), e (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (7); che, per stabilire norme uniformi applicabili nella Comunità e per semplificare le formalità amministrative che debbono essere espletate dagli operatori del settore e dai privati, occorre modificare la normativa comunitaria in vigore alla luce dell'esperienza acquisita e delle esigenze del mercato unico; che è segnatamente opportuno utilizzare i documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli ai fini dell'applicazione della regolamentazione fiscale anche per attestare l'autenticità dei prodotti trasportati;

Considerando che le succitate disposizioni relative alla redazione dei documenti amministrativi di accompagnamento e del documento di accompagnamento semplificato si riferiscono a norme per l'attestazione dell'origine e la qualità di talune categorie di vini; che occorre pertanto prevedere le disposizioni relative a tale attestazione; che è necessario prevedere disposizioni relative all'attestazione di origine di taluni vini anche per i trasporti che non sono soggetti a formalità fiscali, segnatamente per l'esportazione; che, al fine di semplificare le formalità amministrative per i cittadini e liberare gli organismi competenti da lavori di routine, è opportuno stabilire norme in base alle quali questi ultimi possono autorizzare gli speditori che soddisfano determinate condizioni ad iscrivere essi stessi nel documento di accompagnamento le indicazioni relative all'origine del vino, fatta salva la possibilità di procedere ai controlli del caso;

Considerando che per il trasporto di prodotti vitivinicoli non soggetti alle succitate disposizioni fiscali occorre prevedere un documento che scorti tale trasporto affinché gli organismi competenti possano sorvegliare la circolazione di detti prodotti; che a tal fine può essere riconosciuto qualsiasi documento commerciale che rechi almeno le indicazioni necessarie per identificare il prodotto e seguire l'itinerario del trasporto;

Considerando che un'attenzione particolare deve essere prestata alla sorveglianza dei trasporti di prodotti vitivinicoli alla rinfusa, maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile e recanti un'etichetta; che, in tal caso, è necessario esigere delle informazioni complementari e la preventiva convalida del documento di accompagnamento;

Considerando che, per non rendere inutilmente gravose le formalità amministrative per il cittadino, è opportuno stabilire che non viene richiesto alcun documento per scortare i trasporti che soddisfano determinati criteri;

Considerando che i documenti che accompagnano i trasporti dei prodotti vitivinicoli e le annotazioni nei registri ad essi relative costituiscono un complesso unitario; che, per garantire che la consultazione dei registri permetta agli organismi competenti di procedere a controlli efficaci della circolazione e della detenzione di prodotti vitivinicoli, specialmente nel quadro della collaborazione intracomunitaria di tali organismi, occorre armonizzare a livello comunitario le norme relative alla tenuta dei registri;

Considerando che i prodotti utilizzati in talune pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti; che, pertanto, anche per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllare la circolazione e l'utilizzazione;

Considerando che il documento che scorta il trasporto di prodotti vitivinicoli previsto dalla normativa comunitaria è un'importante fonte di informazioni per gli organismi incaricati di accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del vino; che è opportuno prevedere che gli Stati membri possono stabilire disposizioni complementari in materia di applicazione del presente regolamento per i trasporti che iniziano sul loro territorio;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 986/89 deve essere sostituito dal presente regolamento; che, per facilitare la transizione dal regime anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento al regime da esso istituito, è opportuno disporre che i documenti di accompagnamento redatti conformemente al regolamento (CEE) n. 986/89 possano essere utilizzati durante un periodo transitorio;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(2)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

(3)

G.U. 18 aprile 1989, n. L 106.

(4)

G.U. 13 marzo 1991, n. L 66.

(5)

G.U. 23 marzo 1992, n. L 76.

(6)

G.U. 19 settembre 1992, n. L 276.

(7)

G.U. 18 dicembre 1992, n. L 369.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 1

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne i documenti d'accompagnamento dei prodotti del settore vitivinicolo, salva l'applicazione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio. Esso stabilisce:

a) le norme che disciplinano l'attestazione dell'origine per i vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché l'attestazione della provenienza per i vini da tavola aventi diritto a un'indicazione geografica nei documenti, redatti altresì in forza delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE, che scortano il trasporto di detti vini;

b) le norme in materia di compilazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87:

- all'interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE;

- all'esportazione verso paesi terzi;

- negli scambi intracomunitari, qualora

- il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto stesso ha dispensato dal compilare un documento d'accompagnamento semplificato;

- si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;

c) disposizioni supplementari per la compilazione:

- del documento amministrativo d'accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,

- del documento d'accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,

destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l'esercizio della loro attività professionale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "organismo competente": un servizio od organismo incaricato da uno Stato membro dell'attuazione del presente regolamento;

b) "produttori": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che posseggono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino;

c) "piccoli produttori": i "produttori" che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno. Gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre campagne consecutive. Essi hanno facoltà di considerare come piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarle in vino;

d) "rivenditori al minuto": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa;

e) "documento amministrativo d'accompagnamento": il documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2719/92;

f) "documento d'accompagnamento semplificato": il documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3649/92;

g) "intermediario": le persone fisiche o giuridiche o associazioni di tali persone che acquistano o vendono professionalmente prodotti vitivinicoli senza disporre degli impianti per il deposito di tali prodotti;

h) "dispositivo di chiusura riconosciuto": un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 5 litri, quale descritto nell'allegato I.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

TITOLO I

Documenti che accompagnano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 3

1. Ogni persona fisica o giuridica, e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che hanno residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettuano o fanno effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, devono redigere, sotto la loro responsabilità, un documento che scorti il trasporto stesso, in appresso denominato "documento di accompagnamento".

Tale documento di accompagnamento reca almeno le seguenti indicazioni, secondo le istruzioni contenute nell'allegato II:

a) nome e indirizzo dello speditore;

b) nome e indirizzo del destinatario;

c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento d'accompagnamento;

d) data di redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;

e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali;

f) quantità del prodotto trasportato.

Inoltre, per i trasporti in recipienti di volume nominale superiore a 60 l, il documento reca:

g) per quanto concerne

- i vini: il titolo alcolometrico effettivo,

- i prodotti non fermentati: l'indice refrattometrico o la massa volumica,

- i vini nuovi ancora in fermentazione e i mosti di uva parzialmente fermentati: il titolo alcolometrico totale;

h) per quanto concerne i vini e i mosti di uve

- la zona viticola, conformemente alle delimitazioni modificate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87, da cui proviene il prodotto trasportato, utilizzando le abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b,

- le operazioni di cui all'allegato II cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati.

2. Sono riconosciuti come documento d'accompagnamento:

a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE:

- in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo d'accompagnamento o un documento commerciale redatto a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92,

- nel caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale redatto a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92;

b) per i prodotti non soggetti alle formalità di circolazione di cui alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, ogni documento recante almeno le indicazioni di cui al paragrafo 1, nonché le indicazioni supplementari prescritte se del caso nei singoli Stati membri e redatto secondo le disposizioni del presente titolo.

3. Per i trasporti di prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento d'accompagnamento sia redatto secondo il modello contenuto nell'allegato III.

Per i trasporti di cui al paragrafo 2, lettera b) che hanno inizio e che si concludono sul loro territorio, essi possono autorizzare che i documenti di accompagnamento non siano suddivisi in più caselle e che le indicazioni prescritte non siano numerate secondo il contenuto dell'allegato III.

4. Quando il documento di accompagnamento è redatto per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 l, il numero di riferimento del documento va attribuito dall'organismo competente; la denominazione e la sede di quest'ultimo sono indicate sul documento di accompagnamento. Tale organismo può essere un organismo incaricato del controllo fiscale.

Il numero di riferimento fa parte di una serie continua. Esso è prestampato sul documento destinato a scortare il trasporto.

Nel caso di cui al primo comma, l'originale del documento d'accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:

- mediante apposizione del visto dell'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto,

o

- dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente.

Se vengono utilizzati un documento amministrativo o un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 2719/92 o un documento d'accompagnamento semplificato o ancora un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al terzo comma.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 non sono richiesti documenti per scortare:

1) Per quanto concerne i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 l:

a) il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosto di uve effettuato dal produttore delle uve, per suo conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto ad esso appartenente, allorché la distanza da percorrere su strada non sia superiore a 40 km e il trasporto stesso sia diretto:

- se si tratta di un produttore singolo, all'impianto di vinificazione del produttore,

- se si tratta di un produttore aderente ad un'associazione, all'impianto di vinificazione dell'associazione.

In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare il limite da 40 km a 70 km;

b) il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dallo stesso produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto, qualora:

- il trasporto sia diretto all'impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e

- la distanza totale da percorrere non sia superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale limite a 70 km;

c) il trasporto di aceto di vino;

d) su autorizzazione dell'organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale, qualora il prodotto:

- sia trasportato tra due impianti di una stessa impresa, salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), o

- non cambi il proprietario e il trasporto sia effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, alla lavorazione, al magazzinaggio o all'imbottigliamento;

e) il trasporto di vinacce e di fecce di vino:

- diretto ad una distilleria, allorché il trasporto è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto,

o

- effettuato per ritirare tale prodotto dalla vinificazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2) Per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, fatto salvo il disposto dell'articolo 9 della direttiva 92/12/CEE:

a) il trasporto di prodotto contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere riconosciuto, il quale rechi un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore, qualora il quantitativo trasportato non superi:

- 5 l per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

- 100 l per tutti gli altri prodotti;

b) il trasporto dei vini o dei succhi d'uva destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;

c) il trasporto di vino o di succo d'uva:

- compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,

- caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;

d) il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diverso dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 l;

e) il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;

f) il trasporto di campioni commerciali;

g) il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale.

In caso di esenzione dall'obbligo di scortare con un documento i trasporti di cui alle lettere da a) ad e) gli speditori, esclusi i rivenditori al minuto o privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati, devono comunque essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le annotazioni prescritte per registri di cui al titolo II o gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 5

1. L'organismo competente, qualora abbia accertato che una persona fisica o giuridica, ovvero un'associazione di tali persone che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, ha commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse, o qualora abbia fondato motivo di sospettare che sussista siffatta infrazione, può prescrivere l'applicazione della seguente procedura:

Lo speditore redige il documento d'accompagnamento e chiede il visto dell'organismo competente. Tale visto, all'atto del rilascio è eventualmente subordinato al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto. Esso reca il timbro, la firma del responsabile dell'organismo competente nonché l'indicazione della data.

Tale procedura si applica altresì per i trasporti di prodotti le cui condizioni di produzione e la cui composizione non sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali.

2. Per ogni trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica effettuato sul territorio doganale della Comunità, il documento d'accompagnamento reca:

- il numero del documento VI 1, redatto a norma del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione (1),

- la data di redazione del documento,

- la denominazione e la sede dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento o che ne ha autorizzato la redazione da parte di un produttore.

3. Ogni persona o organismo che redige un documento che accompagna il trasporto di un prodotto vitivinicolo, come pure le persone che hanno detenuto tale prodotto, conservano una copia del documento stesso.

(1)

G.U. 20 dicembre 1985, n. L 343.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 6

1. Il documento d'accompagnamento è considerato debitamente redatto quando contiene le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento. Qualora venga utilizzato un documento conforme al regolamento (CEE) n. 2719/92 o al regolamento (CEE) n. 3649/92, esso deve contenere anche tutte le indicazioni prescritte all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento.

Inoltre, per il trasporto di vino alcolizzato ad una distilleria, il documento amministrativo o il documento d'accompagnamento semplificato o dei documenti utilizzati sostitutivi degli ultimi due documenti devono soddisfare le prescrizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, primo trattino e dell'articolo 27, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (1).

2. Il documento d'accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.

Un unico documento d'accompagnamento può essere predisposto per scortare il trasporto congiunto, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, di:

- più partite della stessa categoria di prodotti

o

- più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura omologato a perdere recante un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore.

3. Sul documento che scorta il trasporto del prodotto vitivinicolo è indicata la data di inizio del trasporto.

Nel caso contemplato all'articolo 5, paragrafo 1, o se il documento che scorta il trasporto è redatto dall'organismo competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di redazione del documento stesso.

4. Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento d'accompagnamento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento viene indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia, gli speditori o la persona delegata possono essere autorizzati dagli Stati membri a redigere un solo documento d'accompagnamento per la totalità del prodotto risultante dalla miscelatura. In questo caso l'organismo competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

5. Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento d'accompagnamento viene effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, erronee o incomplete, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l'accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali nel settore vinicolo adotta le misure necessarie:

- per regolarizzare il trasporto rettificando gli errori materiali o redigendo un nuovo documento,

- se del caso, per sanzionare l'irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

L'organismo competente o il servizio od ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente redatti a norma di tale comma.

La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.

In caso di irregolarità gravi o reiterate, l'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione viene trasmessa a norma del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio (1).

6. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 5, primo comma, risulta impossibile, l'organismo competente o il servizio che ha accertato l'irregolarità blocca il trasporto, informando lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto della messa in commercio del prodotto.

7. Qualora una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento d'accompagnamento sia respinto dal destinatario, quest'ultimo appone a tergo del documento la dicitura "Respinto dal destinatario", nonché la data e la firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto con l'indicazione dei litri o dei chilogrammi.

In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore con lo stesso documento che ha scortato il prodotto, oppure conservato nei locali del trasportatore sino alla redazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all'atto della rispedizione.

(1)

G.U. 14 luglio 1989, n. L 202.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 7

1. Il documento d'accompagnamento vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica se è stato debitamente redatto:

- da uno speditore che sia altresì produttore del vino trasportato e che non acquista né vende prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni determinate o zone di produzione diverse da quelle di cui utilizza la denominazione per designare i vini ottenuti dalla sua produzione,

- da uno speditore non contemplato nel primo trattino e se l'esattezza delle indicazioni è certificata sul documento d'accompagnamento dall'organismo competente sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato i trasporti precedenti del prodotto in questione,

- in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1,

e se sono state rispettate le seguenti condizioni:

a) i) il documento d'accompagnamento è redatto secondo il modello prescritto per

- il documento amministrativo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92,

o

- il documento d'accompagnamento semplificato di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92,

o

- il documento d'accompagnamento di cui all'allegato III del presente regolamento;

ii) o per i trasporti che non attraversano il territorio di un altro Stato membro, qualsiasi documento contemplato dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento;

b) le seguenti diciture sono iscritte nell'apposito spazio del documento d'accompagnamento:

- per i v.q.p.r.d.: "Il presente documento vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. in esso indicati",

- per i vini da tavola designati con un'indicazione geografica: "Il presente documento vale come un attestato di provenienza per i vini da tavola in esso indicati";

c) le diciture di cui alla lettera b) sono state autenticate dall'organismo competente mediante l'apposizione del proprio timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi,

- sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il modello di cui alla lettera a), i), primo e secondo trattino,

o

- sull'originale del documento d'accompagnamento e su una copia se si utilizza il modello di cui all'allegato III o un altro documento contemplato all'articolo 3, paragrafo 2, b);

d) il numero di riferimento del documento d'accompagnamento è stato attribuito dall'organismo competente;

e) in caso di spedizione da uno Stato membro che non è quello di produzione, il documento di accompagnamento con cui il prodotto viene spedito vale come attestato della denominazione d'origine o di designazione di provenienza allorquando prevede:

- il numero di riferimento,

- la data,

e

- il nome e la sede dell'organismo competente che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima della rispedizione e nei quali la denominazione d'origine o la designazione di provenienza è stata certificata.

Ogni Stato membro può rendere obbligatorio l'attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o l'indicazione di provenienza dei vini da tavola prodotti sul proprio territorio.

2. Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 3 ad iscrivere o a far prestampare le diciture relative all'attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza sui formulari del documento d'accompagnamento a condizione:

a) che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'organismo competente, della firma del responsabile e della data,

o

b) che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello contenuto nell'allegato IV; l'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia all'uopo riconosciuta.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto agli speditori:

- che effettuano abitualmente spedizioni di v.q.p.r.d. e/o di vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica,

e

- per i quali sia stato verificato, in seguito a una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita sono tenuti in modo conforme al titolo II e consentono quindi di controllare l'esattezza delle diciture apposte nei documenti.

Gli organismi competenti possono negare l'autorizzazione agli speditori che non forniscono tutte le garanzie da essi ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l'autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste nel primo comma o non forniscono più le garanzie necessarie.

4. Gli speditori che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'organismo competente o l'impronta del timbro speciale.

5. Negli scambi commerciali con paesi terzi, soltanto i documenti d'accompagnamento redatti conformemente al paragrafo 1 all'atto dell'esportazione dallo Stato membro di produzione attestano:

- per i v.q.p.r.d., che la denominazione d'origine del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,

- per i vini da tavola designati a norma dell'articolo 72, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, che la designazione del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Tuttavia, se l'esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento d'accompagnamento redatto a norma del paragrafo 1 con il quale è esportato il prodotto vale come attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza se reca:

- il numero di riferimento,

- la data di redazione,

e

- il nome e la sede dell'organismo di cui al paragrafo 1 indicati sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione d'origine o la designazione di provenienza.

6. Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine per un vino importato quando è redatto conformemente all'articolo 5 paragrafo 2, utilizzando uno dei modelli contemplati al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 8

1. Se il destinatario è stabilito sul territorio della Comunità, si applicano le norme seguenti per l'utilizzazione del documento d'accompagnamento:

a) trasporto di un prodotto in regime di sospensione delle accise: osservazioni generali, punto 1.5 delle note esplicative in allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92;

b) trasporto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accise già immesso in consumo nello Stato membro di partenza: punto 1.5 nelle note esplicative in allegato al regolamento (CEE) n. 3649/92;

c) trasporto non contemplato nelle lettere a) e b):

i) se un documento d'accompagnamento prescritto per i trasporti di cui alle lettere a) e b) è utilizzato:

- esemplare n. 1: da conservare a cura dello speditore,

- esemplare n. 2: scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico e viene consegnato al destinatario o dal suo rappresentante;

ii) se viene utilizzato un altro documento di accompagnamento:

- l'originale del documento d'accompagnamento scorta il prodotto dal luogo di carico e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

- una copia è conservata a cura dello speditore.

2. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l'originale del documento d'accompagnamento e una copia, se del caso gli esemplari n. 1 e 2, vengono presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio doganale verifica che siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo, la data e il numero del documento d'accompagnamento e, dall'altro, sull'originale e sulla copia e, eventualmente, sui due esemplari del documento d'accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione.

L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:

"ESPORTATO", "UDFORT", "AUSGEFÜHRT",

"EXPORTED", "EXPORTE", "UITGEVOERD",

"EXACQEN", "EXPORTADO"

e consegna tali esemplari del documento d'accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o ad un suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.

3. Gli estremi di cui al paragrafo 2, primo comma, comprendono almeno il tipo, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell'organismo competente per l'esportazione.

4. Quando un prodotto vitivinicolo è esportato temporaneamente, nel contesto del regime di perfezionamento passivo a norma dei regolamenti (CEE) n. 2473/86 del Consiglio (1) e (CEE) n. 2458/87 della Commissione (2), verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per essere ivi sottoposto a operazioni di magazzinaggio e invecchiamento e/o condizionamento, oltre al documento di accompagnamento viene redatta la scheda d'informazione prevista nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché la quantità dei vini trasportati.

Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che scorta il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono pure indicati il tipo, la data e il numero del documento precitato che hanno scortato il trasporto in precedenza.

In caso di una reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione, qualora sia debitamente compilata dall'ufficio doganale competente dell'EFTA, vale come documento d'accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione della Comunità o di immissione in consumo, a condizione che essa rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.

L'ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Per quanto concerne i v.q.p.r.d. e i vini da tavola aventi diritto ad una indicazione geografica, che sono stati esportati in un paese terzo e hanno formato oggetto di un documento che scorta il trasporto conforme al presente regolamento, questo documento vale come attestato di denominazione d'origine o di designazione di provenienza, e deve essere presentato, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all'organismo competente all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità, nei limiti in cui non si tratti di prodotti rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 4, né di prodotti in reintroduzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (3) e delle relative modalità di applicazione. Qualora i documenti giustificativi siano stati giudicati idonei, l'ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell'attestato di denominazione d'origine fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(1)

G.U. 2 agosto 1986, n. L 212.

(2)

G.U. 17 agosto 1987, n. L 230.

(3)

G.U. 2 aprile 1976, n. L 89.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 9

Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento d'accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente per il luogo nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti.

Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l'organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione. Tali misure non devono ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario per la regolarizzazione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 10

Ove venga trasportato un quantitativo superiore a 60 l di uno dei prodotti vitivinicoli non condizionati elencati qui di seguito, è richiesta, oltre al documento prescritto per detto trasporto, una copia ottenuta con carta copiativa, carta carbone o qualsiasi altra forma di copia ammessa dall'organismo competente:

a) prodotti originari della Comunità:

- vini atti a diventare vini da tavola,

- vini destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d.,

- mosti di uve parzialmente fermentati,

- mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

- mosto di uve fresco mutizzato con alcole,

- succo di uve,

- succo di uve concentrato,

- uve da tavola destinate alla vinificazione;

b) prodotti non originari della Comunità:

- uve fresche, escluse le uve da tavola,

- mosto di uve,

- mosto di uve concentrato,

- mosto di uve concentrato fermentato,

- mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

- mosto di uve fresco mutizzato con alcole,

- succo di uve,

- succo di uve concentrato,

- vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204.

Altrettanto dicasi per i seguenti prodotti a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 4:

- feccia di vino,

- vinaccia di uva destinata ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale,

- vinello,

- vino alcolizzato,

- vino ottenuto da uve di varietà non classificate tra le varietà di uve da vino nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (1), per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte,

- prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette tale copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o alla emissione qualora essa stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

(1)

G.U. 31 dicembre 1981, n. L 381.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

TITOLO II

Registri

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 11

1. Le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni di tali persone che posseggono a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo della tenuta di registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, e denominati di seguito "i registri".

Tuttavia:

a) non sono soggetti all'obbligo della tenuta di registri:

- i rivenditori al minuto,

- i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;

b) l'iscrizione nei registri non è richiesta per l'aceto di vino.

2. Gli Stati membri possono disporre:

a) che gli intermediari siano soggetti all'obbligo della tenuta di registri secondo norme e modalità da essi stabilite;

b) che non siano soggette all'obbligo della tenuta dei registri le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone che posseggono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti e nelle forme previste dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), purché un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria.

3. Le persone soggette all'obbligo della tenuta dei registri indicano negli stessi le entrate ed uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti contemplati dal paragrafo 1, nonché le operazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento che ha scortato il trasporto di cui trattasi o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 12

1. I registri sono costituiti:

- da fogli fissi numerati in ordine progressivo, ovvero

- da appropriati elementi di contabilità moderna, riconosciuti dagli organismi competenti, a condizione che in essi figurino le indicazioni che devono essere contenute nei registri.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre:

a) che i registri tenuti dai commercianti che non svolgono alcuna delle operazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, né alcuna pratica enologica, possano essere costituiti dal complesso dei documenti che hanno scortato i trasporti di prodotti vitivinicoli;

b) che i registri tenuti dai produttori siano costituiti dalle annotazioni sul verso delle dichiarazioni di raccolta, di produzione o di giacenza previste dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (1).

2. I registri sono tenuti per ogni singola impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati.

Tuttavia, gli organismi competenti possono eventualmente consentire, fornendo relative istruzioni,

a) che i registri siano tenuti nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti sono depositati in differenti magazzini di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un'unità limitrofa;

b) che la tenuta dei registri sia affidata a un'impresa specializzata in materia,

a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

Se un'impresa possiede punti di vendita adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo della tenuta dei registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b); le consegne destinate ai suddetti punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

3. Per i prodotti formanti oggetto di iscrizioni nei registri sono tenuti conti distinti per:

- ciascuna delle categorie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 o all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio (2),

- ciascun v.q.p.r.d. e per i prodotti destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d., ottenuti da uve raccolte nella stessa regione determinata,

- ciascun vino da tavola designato con il nome di una regione geografica, nonché per i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino, ottenuti da uve raccolte nella stessa zona di produzione.

I v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che l'organismo competente o un servizio od ente da esso incaricato vi abbia acconsentito e che tutte le entrate e le uscite di ogni v.q.p.r.d. siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini da tavola designati con il nome di una regione geografica.

Il declassamento di un v.q.p.r.d. viene annotato nei registri.

4. Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.

Ove le perdite effettive superino:

- durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato II, parte B, paragrafo 1.2,

e

- nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri,

il responsabile dei registri informa per iscritto entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'organismo territorialmente competente, il quale adotta le misure necessarie.

Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:

- del consumo familiare del produttore,

- di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.

(1)

G.U. 29 dicembre 1987, n. L 369.

(2)

G.U. 9 agosto 1989, n. L 232.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 13

1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:

- il numero di controllo del prodotto, nel caso in cui un tale numero è previsto dalle disposizioni comunitarie o dalle disposizioni nazionali,

- la data dell'operazione,

- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,

- il prodotto in questione, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,

- gli estremi del documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi.

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 5, vengono annotati nel registro di uscita gli estremi del documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

2. I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l'anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. Nel quadro del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come "entrata" nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 14

1. Nei registri vengono indicate le seguenti operazioni:

- aumento del titolo alcolometrico,

- acidificazione,

- disacidificazione,

- dolcificazione,

- taglio,

- imbottigliamento,

- distillazione,

- elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati,

- elaborazione di vini liquorosi,

- elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

- trattamento con carbone ad uso enologico,

- trattamento con ferrocianuro di potassio,

- elaborazione di vini alcolizzati,

- altri casi di aggiunta di alcole,

- trasformazione in un prodotto di un'altra categoria, in particolare in vino aromatizzato.

Se un'impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata dei registri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 822/87, sottoscritte a norma del regolamento (CEE) n. 2240/89 della Commissione (1), sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri, relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.

2. Per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono menzionati, nei registri diversi da quelli di cui al paragrafo 3:

- l'operazione effettuata e la data della medesima,

- la categoria e il quantitativo di tutti i prodotti impiegati,

- la quantità del prodotto ottenuta dall'operazione,

- la quantità del prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione,

- la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie o nazionali,

- la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione,

- se si tratta di un imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto,

- se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione (2).

Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri vengono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Per l'elaborazione dei vini alcolizzati devono inoltre essere riportate nei registri le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, primo trattino e all'articolo 27, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2046/89.

3. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini spumanti, i registri di partita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio (3) devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvées) preparate:

- la data della preparazione,

- la data di imbottigliamento per i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate,

- il volume della partita e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale,

- ciascuna delle pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

- il volume dello sciroppo zuccherino utilizzato,

- il volume dello sciroppo di dosaggio,

- il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.

4. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini liquorosi, i registri prescritti devono menzionare per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

- la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui al punto 14, i), ii) o iii) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87,

- la natura e il volume del prodotto aggiunto.

(1)

G.U. 26 luglio 1989,. n. L 215.

(2)

G.U. 21 luglio 1989, n. L 209.

(3)

G.U. 13 agosto 1992, n. L 231.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 15

1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo della tenuta di registri o di conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti e materie da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti:

- saccarosio,

- mosto di uve concentrato,

- mosto di uve concentrato rettificato,

- prodotti utilizzati per l'acidificazione,

- prodotti utilizzati per la disacidificazione,

- alcoli e aquaviti di vino.

La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2, Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati, distintamente per ciascun prodotto:

a) per quanto riguarda le entrate:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto,

- la quantità del prodotto,

- la data di entrata;

b) per quanto riguarda le uscite:

- la quantità del prodotto,

- la data di utilizzazione o di uscita,

- se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 16

1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:

- di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione;

- di cui all'articolo 14 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e per quelle relative all'arricchimento il giorno stesso;

- di cui all'articolo 15 sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, entro il giorno stesso dell'utilizzazione.

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 14, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, sempreché questi siano considerati attendibili dall'organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 17, le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di cui all'articolo 4, punto 2, lettera a).

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 17

1. Gli Stati membri possono consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme complementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri. Essi possono, in particolare, prescivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per prodotti da essi designati o la tenuta di registri separati per talune categorie di prodotti o per talune operazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro può disporre che, nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo competente provveda direttamente alla tenuta dei registri o la affidi a un servizio od ente al tal fine incaricato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

TITOLO III

Disposizioni generali e transitorie

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 18

Gli Stati membri possono:

a) prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, ai sensi dell'articolo 4, punto 2), lettera a), che sono messi in vendita sul loro territorio, nonché l'apposizione, sugli stessi, di diciture particolari;

b) esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo della qualità dei v.q.p.r.d.;

c) prescrivere, sempreché sia motivato dall'applicazione dei metodi informatizzati di una contabilità di magazzino, lo spazio per l'iscrizione di talune indicazioni obbligatorie sui documenti destinati ad accompagnare i trasporti di prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul loro territorio, a condizione che la presentazione dei modelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) non sia modificata;

d) permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e per un periodo transitorio avente termine il 31 agosto 1996, che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall'indicazione della densità espressa dal titolo alcolometrico potenziale in % vol o in gradi Oechsle;

e) prescrivere, per quanto riguarda i documenti che scortano trasporti dei prodotti vitivinicoli redatti sul loro territorio, che la data d'inizio del trasporto debba essere completata con l'indicazione dell'ora di partenza del trasporto stesso;

f) disporre, ad integrazione dell'articolo 4, punto 2), che non occorre alcun documento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve effettuato da un produttore aderente a un'associazione di produttori che li abbia prodotti egli stesso, o da un'associazione di produttori che li abbia prodotti essa stessa, o da un'associazione di produttori che possegga i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, verso un centro di raccolta o verso gli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini nell'ambito di una stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in v.q.p.r.d., nell'ambito della regione determinata in questione o di una zona a questa limitrofa;

g) prescrivere:

- che lo speditore rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio;

- che il destinatario rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio.

In tali casi essi definiscono l'utilizzazione di dette copie;

h) prevedere che la deroga contemplata all'articolo 4, punto 1, lettera b), riguardante l'esenzione dal documento d'accompagnamento per certi trasporti di uva, non sia applicata per i trasporti che iniziano e terminano sul suo territorio;

i) prescrivere, per i trasporti di cui all'articolo 10 che iniziano sul proprio territorio e si concludono sul territorio di un altro Stato membro, che lo speditore indichi, con la trasmissione delle copie redatte in conformità all'articolo citato, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente per il luogo di scarico.

2. Con riserva dell'articolo 21 della direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non possono, per ragioni attinenti ai dispositivi di chiusura utilizzati, vietare o ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, ai sensi dell'articolo 4, punto 2), lettera a), se il dispositivo di chiusura o il tipo di imballaggio utilizzati figurano nell'elenco contenuto nell'allegato I.

Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l'uso di alcuni dispositivi di chiusura o alcuni tipi di imballaggi compresi nell'elenco contenuto nell'allegato I, ovvero subordinare l'uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 19

1. Fatte salve le disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l'applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti d'accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale sono stati redatti.

2. I registri previsti dal presente regolamento e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno 5 anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti.

Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti concernenti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro. Nel registro originario deve essere fatta menzione del riporto.

In tal caso, il periodo di 5 anni di cui al primo comma decorre dal giorno del riporto.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 20

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

- il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi competenti per l'attuazione del presente regolamento;

- se del caso, il nome e l'indirizzo dei servizi od enti incaricati da un organismo competente per l'attuazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione:

- le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi od enti di cui al paragrafo 1,

- le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente regolamento, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata al titolo IV del regolamento (CEE) n. 2048/89.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 21

1. Il regolamento (CEE) n. 986/89 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1, devono intendersi effettuati al presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

I documenti d'accompagnamento redatti a norma del regolamento (CEE) n. 986/89 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1993 in sostituzione dei documenti previsti dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

ALLEGATO I

Elenco dei dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli recipienti riempiti di prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 2, lettera h)

1. Tappo cilindrico di sughero o altra sostanza inerte, ricoperto o meno di una capsula preformata o in lamine, che si lacera all'atto dell'apertura.

La capsula può essere:

- di alluminio,

- di lega metallica,

- di materiale plastico retraibile,

- di cloruro di polivinile, con testa di alluminio.

2. Tappo raso bocca, di sughero o altra sostanza inerte, interamente inserito nel collo della bottiglia, munito di una capsula di metallo o di plastica che ricopre sia il collo della bottiglia che il tappo e si lacera all'atto dell'apertura.

3. Tappo a fungo, di sughero o altra sostanza inerte, ancorato con dispositivi di fissaggio che occorre rompere per aprire la bottiglia, il tutto eventualmente rivestito di una lamina di metallo o di plastica.

4. Capsula a vite, di alluminio o di latta, munita internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte e di un collarino di sicurezza da strappare o distruggere all'atto dell'apertura (sistema pilfer-proof).

5. Capsula a vite, di plastica.

6. Capsule di chiusura lacerabili:

- di alluminio,

- di plastica,

- di alluminio accoppiato a plastica.

7. Tappo a corona, di metallo, munito internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte.

8. Dispositivi di chiusura che costituiscono parte integrante del recipiente e che, dopo l'apertura, non possono più essere riutilizzati. Ad esempio:

- contenitori di latta,

- contenitori di alluminio,

- contenitori di cartone,

- contenitori di plastica,

- contenitori costituiti da una combinazione dei suddetti materiali,

- contenitori di plastica, non rigidi,

- contenitori di alluminio, accoppiato a plastica, non rigidi,

- contenitori a forma di tetraedro, costituiti da lamine di alluminio.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

ALLEGATO II

Istruzioni per la modalità di compilazione dei documenti d'accompagnamento

A. Regole generali

1. Il documento d'accompagnamento è redatto di preferenza a macchina. Se è compilato a mano, dev'essere compilato in maniera leggibile e con scrittura indelebile.

2. Il documento d'accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel compilare il documento commerciale lo rende inutilizzabile.

3. Le copie possono essere costituite da fotocopie autenticate o essere ottenute mediante carta autocopiante o carta carbone. Ogni copia d'un documento d'accompagnamento è munita della menzione "copia" o di un'indicazione equivalente.

4. Se è utilizzato un formulario conforme al modello in allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92 (documento amministrativo d'accompagnamento o documento commerciale) o al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 (documento d'accompagnamento semplificato o documento commerciale) per scortare un prodotto vitivinicolo non soggetto alle formalità di circolazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 92/12/CEE, le caselle che si riferiscono a indicazioni non richieste sono sbarrate.

B. Regole particolari

1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto:

1.1. Categoria del prodotto

Indicare la categoria relativa utilizzando una menzione conforme alle regole comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa; per esempio:

- vino da tavola,

- v.q.p.r.d.,

- mosto d'uva,

- mosto d'uva per v.q.p.r.d.,

- vino importato.

1.2. Titolo alcolometrico effettivo totale, densità.

All'atto della redazione del documento d'accompagnamento:

a) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;

b) l'indice rifrattometrico dei mosti d'uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità. Esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol. Tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm³;

c) l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm³ e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;

d) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;

e) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativo ed è espressa in litro di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.

Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza del ± 0,2% vol,

- per quanto concerne l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ± 0,0006,

- per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.

2. Indicazioni relative alla quantità netta:

La quantità netta

- delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli "t" e "kg",

- degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espresso dai simboli "hl" e "l".

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5% in più o in meno della quantità netta totale.

3. Altre indicazioni per i trasporti dei prodotti sfusi

3.1. Zona viticola

La zona viticola di cui il prodotto trasportato è originario, è indicata conformemente alle definizioni dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b.

3.2. Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate,

1: il prodotto è stato arricchito;

2: il prodotto è stato acidificato;

3: il prodotto è stato disacidificato;

4: il prodotto è stato dolcificato;

5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcol,

6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di una unità geografica diversa da quella indicata nella designazione,

7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione,

8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione,

9: altre da precisare.

Esempi:

- per un vino originario della zona B, che è stato arricchito, si indica: B (1),

- per un mosto d'uve originarie della zona CIII b) che è stato acidificato, si indica: CIII b) (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle manipolazioni effettuate integrano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio. L'indicazione della zona viticola non è peraltro richiesta per i trasporti che hanno inizio sul territorio del Portogallo, sempreché le zone viticole non sono ancora delimitate in tale Stato membro.

C. Indicazioni richieste per la redazione del documento d'accompagnamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento (allegato III)

Osservazione preliminare:

Il modello del documento d'accompagnamento che figura nell'allegato III deve essere rigorosamente rispettato. Tuttavia, la dimensione delle caselle che sul modello sono contrassegnate da righe e che sono previste per inserire le indicazioni prescritte ha solo valore indicativo.


                                             Numero della casella
                                                 nel modello
                                            di cui all'allegato III
Speditore: nome e indirizzo completi,                  1
incluso il codice postale
Numero di riferimento: ogni spedizione                 2
deve portare un numero di riferimento
che consenta di identificarla nella
contabilità dello speditore (ad esempio
il numero della fattura)
Destinatario: nome e indirizzo completi,               3
incluso il codice postale
Autorità competenti del luogo di                       4
spedizione o di partenza: nome e
indirizzo dell'autorità competente
responsabile del controllo della redazione
del documento commerciale nel luogo di
partenza. Tale indicazione verso un
altro Stato membro e per l'esportazione
Trasportatore: nome e indirizzo della                  5
persona responsabile del primo trasporto
(se è diversa dallo speditore)
Altre indicazioni che si riferiscono                   6
al trasporto
indicare: 
a) il tipo del mezzo di trasporto
(camion, camioncino, autocisterna, autovettura,
vagone, vagone-cisterna, aereo);
b) il numero d'immatricolazione e,
per le navi, il nome: (facoltativi);
c) la data di inizio del trasporto e,
qualora lo Stato membro sul cui 
territorio inizia il trasporto lo prescriva,
l'ora di partenza. 
In caso di cambiamento del mezzo di trasporto,
il trasportatore che carica il prodotto indica,
sul retro del documento, 
—la data di inizio del trasporto, 
—il tipo del mezzo di trasporto,
il numero d'immatricolazione per le autovetture
e il nome per le navi, 
—il proprio cognome, nome o ragione sociale
nonché l'indirizzo, incluso il codice postale.
Luogo di consegna: il luogo effettivo di               7
consegna se le merci non sono consegnate
all'indirizzo indicato per il destinatario.
Per le merci esportate occorre indicare
una delle diciture prescritte dall'articolo 8,
paragrafo 2
Indicazioni complementari prescritte dallo             8
Stato membro di spedizione: se tali
indicazioni sono prescritte occorre
rispettare le istruzioni dello Stato membro
in parola; in caso contrario, la casella
viene sbarrata
Designazione del prodotto trasportato                  9
conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 e
(CEE) n. 3201/90 nonché in virtù delle
disposizioni nazionali vigenti, in particolare
le indicazioni obbligatorie
Colli e designazione delle mesci: numero
d'identificazione e numero di colli, numero
di imballaggi all'interna dei colli
La designazione può proseguire su un foglio
separato che sarà accluso a ciascun esemplare.
A tal fine si potrebbero applicare prescrizioni
apposite per l'imballaggio
Per i trasporti di prodotti sfusi: 
- per i vini, il titolo alcolometrico effettivo;
- per i prodotti non fermentati,
l'indice rifrattometrico o la massa volumica;
- per i prodotti in corso di fermentazione,
il titolo alcolometrico totale;
- per i vini il cui tenore di zucchero residuo
supera 4 g per litro oltre al titolo
alcolometrico effettivo, il titolo
alcolometrico totale.
Quantità: viene indicata                              10
- per i prodotti sfusi, la quantità
netta totale; 
- per i prodotti condizionati, il numero e
il volume nominale dei recipienti che
contengono il prodotto.
Attestato di denominazione d'origine o                11
indicazione di provenienza: vedi articolo 7
(1)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(2)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Allegato III - [non disponibile, vedasi G.U.C.E. 10 agosto 1993, n. L 200].

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 25 aprile 2001 e con le avvertenze ivi contenute, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 884/2001.

Allegato IV - [non disponibile, vedasi G.U.C.E. 10 agosto 1993, n. L 200].