
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/81 DELLA COMMISSIONE, 16 dicembre 1981
G.U.C.E. 31 dicembre 1981, n. L 381
Classificazione delle varietà di viti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 31 dicembre 1981
Applicabile dal: 1° settembre 1981
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,
Considerando che l'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che sia stabilita una classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità; che queste devono essere classificate per unità amministrative o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;
Considerando che tale classificazione delle varietà di viti deve essere adottata tenendo conto delle disposizioni e dei criteri di cui al regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti;
Considerando che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere piantate, ripiantate e innestate nella Comunità soltanto varietà raccomandate e varietà autorizzate;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/80 (4), ha stabilito la classificazione delle varietà di viti;
Considerando che sulla base dell'esperienza acquisita, nonché del risultato degli esami di attitudine colturale, è opportuno procedere ad una sostanziale modifica della classificazione delle varietà di viti per numerose unità amministrative;
Considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2005/70 sono state modificate a più riprese dopo la loro adozione; che la lettura di detto regolamento risulta ormai difficile a causa delle numerose modifiche; che è inoltre opportuno tener conto della codificazione dei regolamenti (CEE) n. 816/70 (5) e (CEE) n. 1388/70 (6) operata con i regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 347/79; che, su tali basi, occorre procedere alla codificazione del regolamento (CEE) n. 2005/70;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 15 dicembre 1981, n. L 359.
G.U. 10 ottobre 1970, n. L 224.
G.U. 12 marzo 1980, n. L 66.
G.U. 5 maggio 1970, n. L 99.
G.U. 16 luglio 1970, n. L 155.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
1. Il regolamento (CEE) n. 2005/70 è abrogato.
2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono riferiti al presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 24 del Reg. (CE) n. 1227/2000.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1981.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione