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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1517/95.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/93 DELLA COMMISSIONE, 25 giugno 1993

G.U.C.E. 26 giugno 1993, n. L 155

Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo al regime applicabile agli alimenti composti per animali a base di cereali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1517/95.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 11 e l'articolo 13,

Considerando che le preparazioni foraggere di cui al codice NC 2309 rientrano, a seconda della loro composizione, nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (3); che, quando tali prodotti ricadono nell'ambito del primo dei due regolamenti citati, il prelievo riscosso è composto da un elemento fisso e da un elemento mobile che può essere calcolato anche in funzione dei componenti delle preparazioni foraggere contenenti prodotti non contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92, dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 14 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/92 (5), o dal regolamento (CEE) n. 804/68;

Considerando che l'elemento mobile del prelievo dev'essere determinato sulla base dei componenti più usuali dei mangimi, ossia i cereali, da un lato, e i prodotti lattiero-caseari, dall'altro; che è pertanto opportuno che detto elemento mobile sia costituito dalla somma di due importi forfettari, ciascuno dei quali si riferisca ad una delle suddette categorie di prodotti; che occorre calcolare l'elemento forfettario relativo ai prodotti lattiero-caseari tenendo conto dei prelievi fissati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 804/68 e dei relativi regolamenti d'applicazione;

Considerando che il granturco, da un lato, e il latte scremato in polvere (spray), dall'altro, sono tra le materie prime più comunemente utilizzate per la fabbricazione degli alimenti composti; che è quindi opportuno basarsi sui prelievi gravanti su tali prodotti per il calcolo forfettario di entrambi gli importi che compongono l'elemento mobile;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo dev'essere stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione; che è opportuno stabilire detto elemento sulla base dei costi di trasformazione maggiormente rappresentativi;

Considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la facoltà di concedere una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato A dello stesso regolamento; che tale restituzione è intesa a compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale; che occorre stabilire le norme generali per la concessione della restituzione in oggetto;

Considerando che la restituzione dev'essere, di norma, quella applicabile il giorno in cui viene effettuata l'operazione che è tuttavia opportuno, per venire incontro alle esigenze del commercio internazionale degli alimenti composti per animali, prevedere la possibilità di fissarla anticipatamente;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 (7), è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 1993 e che il presente regolamento ne riprende le norme adattandole alla situazione attuale del mercato;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(3)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

(4)

G.U. 25 giugno 1976, n. L 166.

(5)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

(6)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.

(7)

G.U. 2 aprile 1987, n. L 90.

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Art. 1

1. I prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 (in prosieguo: "gli alimenti composti a base di cereali"), sono fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nei codici di cui all'allegato I.

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TITOLO I

PRELIEVI

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Art. 2

Il prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali di cui all'allegato I è costituito da un elemento mobile e da un elemento fisso.

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Art. 3

Ai fini del calcolo dell'elemento mobile, gli alimenti composti a base di cereali sono classificati come segue nell'allegato II:

- nella tabella A, secondo il tenore di amido,

- nella tabella B, secondo il tenore di prodotti lattiero-caseari.

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Art. 4

1. L'elemento mobile è uguale alla somma dei due importi seguenti:

a) un primo importo pari alla media dei prelievi per tonnellata di granturco, moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 3 della tabella A dell'allegato II, corrisponde alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali;

b) un secondo importo pari alla media dei prelievi per tonnellata del prodotto pilota appartenente al gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio (1) (in prosieguo: "il latte in polvere"), moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 3 della tabella B dell'allegato II, corrisponde alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

2. Le medie di cui al paragrafo 1 sono calcolate, per il granturco e il latte in polvere, sulla base dei primi venticinque giorni del mese precedente quello dell'importazione. Esse sono rettificate, se necessario, in funzione del prezzo d'entrata del prodotto in oggetto valido nel mese dell'importazione.

(1)

G.U. 24 dicembre 1979, n. L 329.

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Art. 5

Per gli alimenti composti a base di cereali contenenti in quantità rilevante prodotti non disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1766/92, dal regolamento (CEE) n. 1418/76 o dal regolamento (CEE) n. 804/68, le condizioni necessarie perché l'elemento mobile possa essere maggiorato dell'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto A, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 vengono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo.

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Art. 6

L'elemento fisso è di 10,88 ECU/t.

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TITOLO II

RESTITUZIONI

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Art. 7

1. La restituzione all'esportazione è fissata a norma del regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione (1).

2. Qualora lo rendano necessario la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati, la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione.

3. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

(1)

G.U. 30 settembre 1969, n. L 246.

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Art. 8

1. La restituzione è fissata anticipatamente, su richiesta dell'interessato presentata al momento dell'inoltro della domanda di titolo d'esportazione, per un'operazione da realizzarsi durante il periodo di validità del titolo stesso.

2. L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo, eventualmente modificato in funzione del prezzo d'entrata dei cereali presi in considerazione per il calcolo della restituzione all'esportazione e di quello del latte in polvere in vigore nel mese dell'esportazione.

Per quest'ultimo viene fissato un importo correttivo onde tener conto dell'importo dell'aiuto concesso per il latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali, vigente nel mese dell'esportazione.

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TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 9

Ai fini del calcolo del prelievo, il tenore di prodotti lattiero-caseari negli alimenti composti a base di cereali è determinato applicando il coefficiente 2 al tenore di lattosio per tonnellata di prodotto.

Per il calcolo della restituzione, il suddetto tenore può essere determinato secondo lo stesso procedimento.

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Art. 10

Quando, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, debba essere determinato il tenore di amido o il tenore di lattosio, i relativi metodi analitici vengono stabiliti, per l'amido, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e, per il lattosio, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

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Art. 11

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2743/75, abrogato, si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

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Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE  n. 1517/95.

ALLEGATO I


  Codice NC                  Designazione delle merci
   2309              Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione
                     degli animali:
   2309 10           - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita
                       al minuto:
                     - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di
                         glucosio, malto-destrina o sciroppo di
                         malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a
                         1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50
                         e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
                     - - - contenenti amido o fecola, o glucosio o
                           malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo
                           di malto-destrina:
                     - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore,
                             in peso, di tali materie inferiori o uguale
                             a 10%
   2309 10 11        - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                               aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 10 13        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero
                               caseari uguale o superiore a 10% e inferiore
                               a 50%
   2309 10 15        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e
                               inferiore a 75%
   2309 10 19        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 75%
                     - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
                             superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:
   2309 10 31        - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                               aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 10 33        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e
                               inferiore a 50%
                     - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
                             superiore a 30%
   2309 10 51        - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                               aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 10 53        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e
                               inferiore a 50%
   2309 10 59        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
   2309 10 70        - - - non contenenti né amido o fecola, né glucosio o
                           sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo
                           di malto-destrina e contenenti prodotti
                           lattiero-caseari
   2309 10 90        - - altri
   2309 90           - altri:
   2309 90           - - Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi
                         marini
                     - - altri:
                     - - - contenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di
                           glucosio, malto-destrina o sciroppo delle
                           sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle
                           sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
                           prodotti lattiero-caseari:
                     - - - - contenenti amido o fecola o glucosio o
                             malto-destrina, o sciroppo di glucosio o
                             sciroppo di malto-destrina:
                     - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore,
                               in peso, di queste materie, inferiore o uguale
                               a 10%:
   2309 90 31        - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                                 aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 90 33        - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e
                                 inferiore a 50%
   2309 90 35        - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e
                                 inferiore a 75%
   2309 90 39        - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari uguale o superiore a 75%
                     - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
                               superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:
   2309 90 41        - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                                 aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 90 43        - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e
                                 inferiore a 50%
   2309 90 49        - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                               lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
                     - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
                               superiore a 30%:
   2309 90 51        - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o
                                 aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari inferiore a 10%
   2309 90 53        - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti
                                 lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e
                                 inferiore a 50%

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ALLEGATO II

TABELLA A


  Codice NC                 Tenore di amido                    Coefficiente
  utilizzato
nell'allegato I
      1                            2                                3
2309 10 11         Inferiore o uguale al 10%                       0,16
2309 10 13         Inferiore o uguale al 10%                       0,16
2309 90 31         Inferiore o uguale al 10%                       0,16
2309 90 33         Inferiore o uguale al 10%                       0,16
2309 10 31         Superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%    0,50
2309 10 33         Superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%    0,50
2309 90 41         Superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%    0,50
2309 90 43         Superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%    0,50
2309 10 51         Superiore al 30%                                1,00
2309 10 53         Superiore al 30%                                1,00
2309 90 51         Superiore al 30%                                1,00
2309 90 53         Superiore al 30%                                1,00

TABELLA B


  Codice NC           Tenore di prodotti lattiero-caseari      Coefficiente
  utilizzato
nell'allegato I
      1                            2                                3
2309 10 11         Inferiore al 10%                                0,00
2309 10 31         Inferiore al 10%                                0,00
2309 10 51         Inferiore al 10%                                0,00
2309 90 31         Inferiore al 10%                                0,00
2309 90 41         Inferiore al 10%                                0,00
2309 90 51         Inferiore al 10%                                0,00
2309 10 13         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50
2309 10 33         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50
2309 10 53         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50
2309 90 33         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50
2309 90 43         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50
2309 90 53         Uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%    0,50