
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/93 DELLA COMMISSIONE, 25 giugno 1993
G.U.C.E. 26 giugno 1993, n. L 155
Modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, riguardo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso rispettivamente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 11, l'articolo 13 e l'articolo 14,
Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17 e l'articolo 18,
Considerando che si devono adottare modalità d'applicazione per quanto riguarda i prelievi e le restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione degli alimenti composti per animali, per i quali il regolamento (CEE) n. 1619/93 (4) prevede norme particolari;
Considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere all'incidenza che i prelievi fissati per i prodotti di base esercitano sui prezzi di costo dei prodotti trasformati; che detta incidenza può essere calcolata basandosi sulla media dei prelievi applicabili durante un periodo rappresentativo alla quantità di prodotti di base ritenuta necessaria per fabbricare un'unità di prodotto trasformato;
Considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ma non contenenti cereali, l'elemento mobile dev'essere fissato in funzione delle condizioni che caratterizzano il mercato dei prodotti concorrenti;
Considerando che l'elemento fisso del prelievo dev'essere fissato tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione; che questo elemento dev'essere calcolato in base ai costi di trasformazione più rappresentativi;
Considerando che, per taluni residui della trasformazione, la protezione dell'industria è già garantita da quella di cui fruisce il prodotto trasformato principale e che, in tal caso, l'elemento fisso può essere pari a zero;
Considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;
Considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, è opportuno regolamentare il ricorso al regime del perfezionamento attivo, onde tener conto della necessità d'instaurare un equilibrio tra l'utilizzo dei prodotti di base comunitari a fini d'esportazione nei paesi terzi di prodotti trasformati e la trasformazione dei prodotti di tali paesi nell'ambito del perfezionamento attivo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio (5);
Considerando che, per taluni prodotti come il glutine, il prelievo dev'essere fissato tenendo conto dell'impossibilità di verificare la materia prima da cui sono stati ottenuti;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (7), è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 1993 e che il presente regolamento ne riprende le norme adattandole alla situazione attuale del mercato;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 25 giugno 1976, n. L 166.
G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.
G.U. 26 giugno 1993, n. L 155.
G.U. 20 luglio 1985, n. L 188.
G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.
G.U. 3 luglio 1987, n. L 182.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti trasformati" i prodotti o gruppi di prodotto di cui:
a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;
b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.
2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati "prodotti di base" i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
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1. Nel corso di un determinato mese, l'elemento mobile del prelievo è pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese che precede il mese d'importazione, a una tonnellata del prodotto o dei prodotti di base di cui alla colonna 3 dell'allegato I, moltiplicata per il coefficiente specificato a fronte del prodotto in oggetto nella colonna 4 dello stesso allegato. Tuttavia, per i prodotti del codice NC 2302, eccettuati quelli del codice NC 2302 50 00, l'elemento mobile del prelievo si ottiene sommando i prelievi medi applicabili rispettivamente a una tonnellata di frumento tenero, a una tonnellata d'orzo e ad una tonnellata di granturco, indi moltiplicando il risultato della somma per il coefficiente specificato nella colonna 4 a fronte di ciascuno di tali prodotti di base.
Per adeguare i valori medi di cui al primo comma al prezzo d'entrata del prodotto di base in oggetto vigente nel mese dell'importazione, si provvede a maggiorare o diminuire detti valori medi della differenza tra il prezzo d'entrata citato e quello valido nel mese precedente. Tuttavia, si procede al suddetto adeguamento soltanto se la media dei prelievi applicabili nei primi 25 giorni del mese che precede il mese d'importazione del prodotto di base è pari a zero.
2. La revisione dell'elemento mobile nel corso del mese, per tener conto della variazione del prelievo applicabile ai prodotti di base, viene effettuata dalla Commissione su base forfettaria.
3. L'elemento mobile applicabile per un prodotto trasformato fabbricato con frumento duro è pari all'elemento mobile applicabile per un prodotto analogo fabbricato con frumento tenero.
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L'elemento fisso del prelievo è pari all'importo specificato a fronte del prodotto in oggetto nella colonna 5 dell'allegato.
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1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo segnatamente conto:
a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;
b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione;
c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;
d) delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.
2. Se la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo impongono, la restituzione può venir differenziata secondo la destinazione.
3. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
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La restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo viene applicata, su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente a detta domanda di titolo, a un'operazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso.
Nel caso di cui al primo comma, la restituzione viene ritoccata in funzione del prezzo d'entrata vigente per il prodotto od i prodotti di base nel mese dell'esportazione. Si procede a tale ritocco maggiorando o diminuendo la restituzione stessa della differenza tra i prezzi d'entrata validi, rispettivamente, nel mese della domanda e nel mese dell'esportazione per tonnellata di prodotto di base, dopo aver moltiplicato questa differenza per i coefficienti specificati a fronte del prodotto trasformato in oggetto nella colonna 4 dell'allegato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
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1. Il quantitativo di prodotti di base, di prodotti ad essi assimilati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (1), o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione, realizzata nell'ambito del perfezionamento attivo ai fini od in conseguenza dell'esportazione dei prodotti indicati nell'allegato I sotto i codici NC 1102 20, 1102 30 00, 1102 90, 1103 12 00, 1103 13, 1103 14 00, 1103 19, 1104 11, 1104 12, 1104 19, 1104 21, 1104 22, 1104 23, 1104 29, 1106 20 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 19, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55, non può superare il quantitativo preso in considerazione per calcolare l'elemento mobile del prelievo.
2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 può essere diminuito, secondo la procedura stabilita dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, per tener conto della necessità d'instaurare un equilibrio fra il regime del perfezionamento attivo e le condizioni d'esportazione dei prodotti trasformati che fruiscono di una restituzione all'esportazione.
3. Il ricorso al regime del perfezionamento attivo è escluso per i prodotti indicati nell'allegato sotto i codici NC 0714, 1104 30, 1106 20, 1109 00 00, 2302 (eccettuato il codice NC 2302 50 00) e 2303 10 11, quando siano destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
G.U. 29 novembre 1980, n. L 323.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
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I metodi impiegati per constatare il tenore di ceneri, il tenore di materia grassa e il tenore di amido, il processo di denaturazione e qualsiasi altro metodo di analisi che si renda necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono determinati, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2744/75, abrogato, si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento CE n. 1518/95.