
REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/93 DELLA COMMISSIONE, 17 maggio 1993
G.U.C.E. 18 maggio 1993, n. L 122
Modifica, per quanto riguarda le pesche e le nettarine, agli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
Considerando che gli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/92 (4), stabiliscono i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto delle pesche e delle nettarine aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle utilizzate per la fissazione dei prezzi di base;
Considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3596/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, che stabilisce norme di qualità per le pesche e le nettarine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1169/93 (6), le pesche e le nettarine possono essere presentate esclusivamente in scatole;
Considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1200/93 (8), i ritiri di pesche e nettarine possono riguardare prodotti che non rispondono alle norme di qualità per quanto riguarda l'imballaggio e la presentazione; che, in tali casi, i prezzi a cui sono ritirati i prodotti devono essere calcolati applicando coefficienti specifici di adattamento; che le pesche e le nettarine sono trasportate ai centri di cernita e di imballaggio e vengono immagazzinate, dopo la classificazione e la calibratura, in cassoni di peso netto non superiore a 250 kg prima di essere sottoposti al condizionamento definitivo; che è necessario fissare un coefficiente di adattamento per questo tipo di presentazione e modificare in conformità gli allegati IV e V del regolamento in esame;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.
G.U. 20 marzo 1993, n. L 69.
G.U. 27 novembre 1986, n. L 334.
G.U. 1 dicembre 1992, n. L 350.
G.U. 14 dicembre 1990, n. L 350.
G.U. 14 maggio 1993, n. L 118.
G.U. 29 luglio 1978, n. L 205.
G.U. 18 maggio 1993, n. L 122.
Gli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86 sono modificati come segue:
Il testo della lettera d) "Tipo di condizionamento" è sostituito dal seguente:
"d) Tipo di condizionamento:
- in imballaggio a strati 1,00
Unicamente in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 [regolamento (CEE) n. 1805/78]:
- in imballaggio non a strati 0,90
o
- in cassoni di contenuto non superiore a 250 kg netti 0,65"
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione