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LEGGE REGIONALE 15 aprile 1993, n. 14

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 aprile 1993, n. 20

Bilancio di previsione della Regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-95.

Testo con annotazioni alla data 7 gennaio 1995

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi per l'anno finanziario 1993 giusto lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1993, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Elenchi

1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Variazioni al bilancio

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare con propri decreti variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1993, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5

Fondi CEE

1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ad al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle Amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.

2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione Siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3221 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti ad appositi capitoli di spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

6. I contributi comunitari concessi dalla CEE per il coofinanziamento del Programma operativo plurifondo della Regione Siciliana, di cui al quadro comunitario di sostegno attuativo del Regolamento CEE n. 2052/88, vengono destinati su richiesta del Presidente della Regione, secondo quanto deliberato dalla Giunta di governo, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al finanziamento dei progetti compresi nel programma operativo medesimo, nel rispetto delle priorità.

Art. 6

Zone terremotate

1. Il Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, viene utilizzato mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa operativi, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione ed in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, l'economia di lire 10.000 milioni realizzata sul capitolo 60771 nell'esercizio finanziario 1987 sullo stanziamento autorizzato dall'articolo 1, comma 6, della legge medesima, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35 già reiscritta nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, capitolo 50373 e non impegnata, nonchè le economie di lire 10.000 milioni e di lire 30.000 milioni realizzate rispettivamente negli esercizi 1988 e 1989, sono reiscritte in bilancio, capitolo 60771, negli anni e per gli importi indicati:


anni                         importi
                     (in milioni di lire)
1993                        10.000
1994                        20.000
1995                        20.000
Art. 7

Integrazione Fondo sanitario

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legge 28 novembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modificazioni, la quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1993 viene determinata in lire 1.005.043 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

Art. 8

Rimodulazione spese pluriennali

1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1, allegata alla presente legge, sono rideterminate negli importi indicati nella tabella medesima.

2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 dell'1 luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 dell'1 agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, ricadenti negli esercizi 1993 e successivi, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 negli importi indicati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge. (1)

Art. 9

Disposizioni diverse.

Agricoltura e foreste

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino per l'anno 1993 è fissato in lire 8.000 milioni ed è comprensivo delle somme destinate alle finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12 ed all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19.

Bilancio e finanze

2. E' autorizzata la reiscrizione dell'economia di lire 41.000 milioni realizzata nell'esercizio 1991 sul capitolo 21261, destinata all'erogazione del residuo 10 per cento degli aumenti retributivi autorizzati dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19.

3. La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1993 dall'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4, è soppressa (capitolo 21262).

Lavori pubblici

4. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42 è ulteriormente differita all'esercizio finanziario 1994.

Lavoro

5. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad utilizzare quota parte dell'avanzo finanziario della gestione speciale iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1993 del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, fino alla concorrenza di lire 20.000 milioni, per il finanziamento di nuovi cantieri di lavoro.

Turismo

6. In connessione con l'accertamento dell'entrata di lire 1.370 milioni al capitolo 3717 dell'esercizio 1991 è autorizzata la spesa di pari importo che si iscrive al capitolo 88877.

Art. 10

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1993, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 11

Mutui

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di lire 6.250 miliardi in ragione di lire 2.500 miliardi per l'anno 1993, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1994 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1995. (1)

2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 717.648 milioni, lire 1.328.071 milioni e lire 1.548.221 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1993 e 1994, disposta dall'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4, è annullata.

5. Rientra nella competenza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze la contrazione di mutui da parte della Regione anche se con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

(1)

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1994 e 1995 disposta dal comma annotato è stata annullata con l'art. 11, comma 4, della L.R. 6/94.

Art. 12

Totale generale del bilancio annuale

1. E' approvato in lire 25.490.409 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1993.

Art. 13

Bilancio pluriennale

1. E' approvato in lire 70.308.515 milioni il totale generale dell'entrata e il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1993 - 1995.

2. Nel bilancio pluriennale le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.

3. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.

4. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1993 - 1995 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 1993.

Art. 14

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993 - 1995 con i relativi allegati.

Art. 15

Azienda delle foreste demaniali

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993 - 1995, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

Art. 16

Annessi

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1993 (annesso n. 1)

2. Alla presente legge è allegato "l'indice cronologico degli atti" (annesso n. 2).

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1993.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 aprile 1993.

GRAZIANO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993. [non disponibile vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 aprile 1993, n. 20]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993. [non disponibile vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 aprile 1993, n. 20]