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REGOLAMENTO (CEE) N. 819/93 DELLA COMMISSIONE, 5 aprile 1993

G.U.C.E. 6 aprile 1993, n. L 85

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 364/93 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 12,

Considerando che secondo il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/92 (4), sono ammessi al beneficio di pagamenti compensativi soltanto i produttori di semi di colza e ravizzone che seminano sementi delle varietà e qualità approvate dalla Commissione e indicate all'articolo 3 dello stesso regolamento; che sono disponibili nuove varietà di colza e ravizzone rispondenti ai criteri comunitari di qualità; che è opportuno aggiungere tali varietà all'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2294/92;

Considerando che è opportuno evitare che determinate superfici siano seminate esclusivamente per ottenere un pagamento compensativo; che, a tal fine, è necessario che la superficie per la quale viene chiesto un pagamento compensativo sia coltivata per un certo periodo minimo;

Considerando che è necessario stabilire un calendario dei pagamenti compensativi da versare ai produttori, per assicurarne l'erogazione entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al termine fissato per la semina e per la presentazione della domanda di pagamento, da un lato, e, dall'altro, rispetto alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi; che, nel fissare tale calendario, è opportuno tener conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (5);

Considerando che la traduzione in tedesco di taluni termini contenuti nel regolamento (CEE) n. 2294/92 ha creato confusioni sul significato della versione tedesca del regolamento; che è opportuno che il testo tedesco corrisponda a quello delle altre lingue;

Considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 19 febbraio 1993, n. L 42.

(3)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

(4)

G.U. 8 dicembre 1992, n. L 358.

(5)

G.U. 24 dicembre 1991, n. L 356.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2294/92 è così modificato:

1) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 1 bis

Le colture di oleaginose sono conservate almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita per il luogo di coltivazione. Inoltre, tali colture sono conservate almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione di cui trattasi, salvo nei casi in cui i semi siano raccolti dopo aver raggiunto la piena maturazione agricola prima di tale data."

2) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

1. Un produttore può essere ammesso al beneficio del pagamento anticipato previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al titolo II del presente regolamento.

2. Salve le norme transitorie istituite dal regolamento (CEE) n. 3368/92 della Commissione (*), i controlli necessari prima della concessione di qualsiasi pagamento anticipato comprendono almeno i controlli amministrativi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio. (**)

3. Gli Stati membri eseguono il pagamento anticipato ai produttori al più presto, e comunque non oltre il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di pagamento.

4. Gli Stati membri eseguono il pagamento finale ai produttori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. In deroga al disposto del paragrafo 3, in caso di dubbio sulla validità o sull'esattezza di una domanda, il pagamento anticipato è sospeso fintantoché tali dubbi non siano risolti.

(*) G.U. 25 novembre 1992, n. L 342.

(**) G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355."

3) Nell'allegato II sono inserite in ordine alfabetico le seguenti varietà di semi di colza e ravizzone:


"Alaska                                  Mandarin
 Amazon                                  Marinka
 Apex                                    Mars
 Aries                                   Mensa
 Fidelio                                 Navajo
 Gazelle                                 Prestol
 Goeland                                 Prospa
 Leadol                                  Rosette
 Liberty                                 Saxon
 Licargo                                 Sponsor
 Logo                                    Sprinter".

4) La presente disposizione riguarda esclusivamente il testo tedesco.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione