
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
REGOLAMENTO (CEE) N. 334/93 DELLA COMMISSIONE, 15 febbraio 1993
G.U.C.E. 16 febbraio 1993, n. L 38
Modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 23 febbraio 1993
Applicabile dal: 23 febbraio 1993
Nota: L'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97, entrato in vigore il 10 agosto 1997, ha disposto l'abrogazione del presente e la sua applicabilità ai contratti conclusi prima della suddetta data. L'art. 28 del Reg. (CE) n. 2461/99 ha successivamente abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2000, lo stesso Reg. (CE) n. 1586/97, comunque applicabile ai contratti conclusi a titolo della campagna 1999/2000 e precedenti. Con ulteriore atto (Reg. (CE) n. 1973/2004) si è provveduto ad abrogare, con effetto dal 1 gennaio 2005, il Reg. (CE) n. 2461/99.
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 (2) in particolare gli articoli 12 e 16,
Considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;
Considerando che si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato; che, dovendosi esplicitamente prevedere la creazione di nuove attività commerciali in questo mercato, occorre introdurre la nozione di acquirente collettore;
Considerando che è d'uopo definire le materie prime che possono essere coltivate sulle superfici ritirate dalla produzione, nonché le utilizzazioni finali cui tali materie prime possono essere destinate, in modo che il coltivatore possa beneficiare immediatamente del nuovo regime; che occorre limitare le materie prime ed i prodotti finiti che se ne possono ottenere, al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza tuttavia pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per le materie prime; che durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 si potrà escludere qualsiasi materia prima o prodotto finito, in assenza di adeguate misure di controllo;
Considerando che occorre precisare la nozione di prodotto finito non destinato in primo luogo al consumo umano o animale; che è pure necessario elaborare un metodo per la valutazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi a ciò destinati, al fine di stabilire il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per definire l'uso finale principale;
Considerando che, a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata deve formare oggetto di contratto, concluso anteriormente alla semina tra il coltivatore, detto richiedente ed un primo trasformatore od un acquirente collettore; che detto contratto deve costituire uno strumento importante che contribuirà a mantenere l'equilibrio del mercato; che, per la campagna 1993/94, i contraenti potranno eccezionalmente concludere il contratto dopo la semina della materia prima;
Considerando che è necessario operare affinché il quantitativo di materia prima raccolto sulla superficie sotto contratto venga consegnato per intero ad un primo trasformatore o ad un acquirente collettivo; che, per garantire il rispetto di questa condizione, occorre che il richiedente sia tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso alla relativa autorità competente;
Considerando che, nell'applicare il regime istituito dal presente regolamento, si dovrebbero prendere in considerazione le condizioni specifiche eventualmente esistenti in alcuni Stati membri, e più particolarmente i relativi fattori agronomici, sanitari, ambientali, del diritto penale o inerenti al controllo, ma inversamente si dovrebbe accordare la minore importanza possibile nel territorio della Comunità alle differenze relative al trattamento riservato a tali fattori;
Considerando che, per motivi di controllo, l'intervento dell'acquirente collettore può essere soppresso nelle prime fasi di applicazione del regime; che questa soppressione dovrà essere limitata al periodo più breve possibile, onde garantire un armonico funzionamento del regime stesso nella Comunità;
Considerando che né le materie prime coltivate su seminativi messi a riposo, né i prodotti derivati possono beneficiare di aiuti comunitari;
Considerando che, in contropartita del pagamento compensativo dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, il richiedente dovrà sottostare a un sistema di controllo, in forza del quale sarà tenuto a dichiarare le superfici interessate nonché i quantitativi raccolti;
Considerando che si devono emanare disposizioni che garantiscano la trasparenza dei circuiti di commercializzazione, al fine di evitare che venga incentivata la produzione di materia prima in quantità maggiore di quanto necessario per la fabbricazione di prodotti finiti previsti dal presente regime e scoraggiare la speculazione sulle materie prime;
Considerando che, per impedire speculazioni, conviene istituire un sistema di controllo in forza del quale l'acquirente-collettore o il primo trasformatore dovrà costituire una cauzione, il cui importo sarà correlato all'entità dell'aiuto assegnato per la superficie interessata; che la cauzione potrà essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti finiti fabbricati entro un determinato termine;
Considerando che si dovrebbero istituire efficaci misure di controllo per ogni principale soggetto che interviene sul mercato; che, ove si constati l'inadempienza degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è prevista un'intensificazione dei controlli;
Considerando che, per accertare il rispetto degli obiettivi della riforma della politica agraria comune, si dovrebbe procedere a una valutazione del presente regime, sulla base delle informazioni sulla sua effettiva applicazione negli Stati membri;
Considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2296/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2941/92 (4) nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 27 agosto 1992, n. L 246.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 10 ottobre 1992, n. L 294.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Ai fini del presente regolamento, si intende
- per "richiedente": l'autore della domanda di pagamento compensativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in appresso denominata compensazione;
- per "primo trasformatore": colui che impiegando le materie prime di cui all'allegato I, e procede alla loro prima trasformazione al fine di ottenerne uno o più prodotti di cui all'allegato II;
- per "acquirente-collettore": il firmatario del contratto di cui all'articolo 6, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato II.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Le materie prime che possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione nonché le loro utilizzazioni finali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono elencate rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. Le materie prime di cui all'allegato I possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato II. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione delle materie prime di cui all'allegato I deve risultare superiore - secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 8, paragrafo 3 - al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.
2. Ogni materia prima di cui all'allegato I coltivata su terreni ritirati dalla produzione deve formare oggetto del contratto di cui all'articolo 6.
3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta e l'acquirente-collettore od il primo trasformatore è tenuto a prenderla in consegna, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato II.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Gli Stati membri possono escludere dal presente regime soltanto le materie prime di cui all'allegato I per le quali si pongano difficoltà connesse a ragioni agronomiche, di controllo, sanitarie, ambientali o nascenti dalle loro leggi penali. In tal caso, lo Stato membro comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione. Nel caso di silenzio della Commissione protrattosi per venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, lo Stato membro può procedere alla prevista esclusione.
Durante le campagne 1993/94 e 1994/95, gli Stati membri possono, per ragioni di controllo, limitare il regime istituito dal presente regolamento alle consegne dirette tra il richiedente e il primo trasformatore.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Le materie prime coltivate su terreni ritirati dalla produzione, che hanno costituito oggetto di compensazione, nonché i prodotti finiti derivati da dette materie prime non possono beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1).
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. Unitamente alla domanda di pagamento compensativo, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con un acquirente-collettore od un primo trasformatore, sottoscritto prima della semina della materia prima di cui trattasi. Il contratto contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo dei contraenti;
b) durata;
c) parcelle di cui trattasi (loro superficie, ubicazione e identificazione);
d) specie e varietà della materia prima coltivata su ciascuna parcella;
e) per ogni specie e varietà, quantità prevedibile di materia prima e relative condizioni di fornitura. Detta quantità è almeno pari alla resa ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima interessata. La resa rappresentativa tiene conto in particolare della resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;
f) dichiarazione di conformarsi alle obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
g) principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ognuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 3.
2. I contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi agli effetti del presente regime e vanno integrati conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Le clausole aggiuntive sono comunicate all'autorità competente entro il 15 maggio 1993.
3. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. Nella domanda "sostegno superfici" presentata all'autorità competente, il richiedente identifica ogni anno la parcella o le parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime di cui all'allegato I. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:
- specie della materia prima e relative varietà,
- resa prevista di ogni singola specie e varietà.
Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non ritirati dalla produzione, essa viene indicata unitamente al raccolto previsto, nonché alle parcelle di cui trattasi e alla loro ubicazione ed identificazione.
2. Qualora il richiedente non sia in grado di fornire la materia prima indicata nel contratto, questo può essere modificato o risolto. In tal caso, le relative autorità competenti delle due parti vengono preventivamente informate, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo. Al fine di conservare il diritto al pagamento compensativo, il richiedente deve rimettere a riposo i seminativi di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente, senza facoltà di vendere né altrimenti cedere né utilizzare la materia prima inizialmente oggetto del contratto.
3. Il richiedente dichiara alla relativa autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie e varietà, e conferma di averla fornita al consegnatario previsto.
Per quanto concerne le materie prime di cui all'allegato I, che beneficiano, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, la quantità raccolta non può essere inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e). Tuttavia, in circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale una quantità inferiore fino al 5 % rispetto alla quantità prevista.
4. Per i terreni ritirati dalla produzione secondo il regolamento (CEE) n. 1765/92, il pagamento compensativo può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Esso può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima sotto contratto è stata consegnata all'acquirente-collettore, o secondo il caso al primo trasformatore, e se:
a) è stata resa la dichiarazione di cui al paragrafo 3;
b) le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono rispettate e l'acquirente-collettore o il primo trasformatore ha trasmesso l'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a);
c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
d) l'autorità competente incaricata del pagamento compensativo ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. L'acquirente-collettore, o secondo il caso il primo trasformatore, deposita presso la relativa autorità competente una copia del contratto di cui all'articolo 6, entro venti giorni lavorativi dalla conclusione del medesimo. Per i contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, tale copia dev'essere depositata entro il 15 maggio 1993.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.
Per consentire tale verifica, l'acquirente-collettore o, secondo il caso, il primo trasformatore fornisce all'autorità competente di cui al paragrafo 1 le necessarie informazioni sul processo di trasformazione di cui trattasi, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Per controllare l'osservanza del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione.
Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna cerealicola precedente.
Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.
4. a) L'acquirente-collettore e il primo trasformatore - sia quest'ultimo parte contraente o meno - comunicano alla rispettiva autorità competente, entro venti giorni lavorativi dalla data di consegna, la quantità di materia prima presa in consegna, precisando specie e varietà, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima ed il luogo di consegna.
b) Entro tre mesi dalla presa in consegna della materia prima, l'acquirente-collettore comunica alla relativa autorità competente nome e indirizzo dei primi trasformatori destinatari/acquirenti della materia prima da lui presa in consegna.
c) Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dall'acquirente-collettore, quest'ultimo comunica alla relativa autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro venti giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.
Tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna comunicano a loro volta alla rispettiva autorità competente, entro venti giorni lavorativi, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.
d) Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima ai sensi della lettera c) comunicano all'autorità competente dell'acquirente-collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.
e) Se lo Stato membro dell'acquirente-collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui alle lettere a) e c), la quantità totale di materia prima consegnata.
f) Nelle comunicazioni di cui al presente paragrafo sono sempre menzionati gli estremi del contratto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. L'acquirente-collettore, o secondo il caso il primo trasformatore, costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 presso l'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, fornendo le prove seguenti:
- entro venti giorni lavorativi dalla firma del contratto, la prova dell'avvenuta costituzione di almeno la metà della cauzione;
- entro venti giorni lavorativi dalla ricezione della materia prima sotto contratto, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione residua.
Per i contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la prova è fornita entro il 15 maggio 1993.
2. La cauzione è pari al 120 % del valore della compensazione per ogni particella oggetto del contratto, in modo da garantire l'esatta esecuzione di quest'ultimo. Essa viene svincolata proporzionalmente alle quantità trasformate nel prodotto finito considerato come principale utilizzazione non alimentare, sempreché all'autorità competente dell'acquirente-collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che il quantitativo contrattuale di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g).
Qualora il contratto sia stato modificato o risolto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, la cauzione costituita viene ridotta in misura corrispondente alla riduzione di superficie.
3. Qualora altre trasformazioni abbiano luogo in diversi Stati membri, le rispettive autorità competenti comunicano all'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione la quantità e il prezzo franco fabbrica di ogni prodotto intermedio e/o prodotto finito, sottoprodotto o prodotto connesso ottenuto, precisando se esso sia destinato ad usi non alimentari o all'alimentazione umana o all'alimentazione animale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene ogni trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che le imprese di trasformazione stabilite nel suo territorio risultino pienamente affidabili quanto all'adempimento degli impegni assunti.
2. L'osservanza dell'obbligo della trasformazione della materia prima in uno dei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). La trasformazione deve essere effettuata entro tre anni dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore.
3. Qualora l'acquirente-collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi e/o finiti, nonché sottoprodotti o prodotti congiunti, oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 6, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce è scortata da un esemplare di controllo T 5, rilasciato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (2). Nell'esemplare di controllo T 5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle seguenti diciture:
- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (CEE) no 334/93 de la Comisión;
- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 334/93;
- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemaess Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 334/93 der Kommission zu verwenden;
- To be used for processing or delivery in accordance with Article 6 of Commission Regulation (EEC) No 334/93;
- A utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 334/93 de la Commission;
- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 334/93;
- Te gebruiken voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 334/93 van de Commissie;
- A utilizar para transformaçao ou entrega em conformidade com o artigo 6o do Regulamento (CEE) no 334/93 da Comissao.
Il medesimo procedimento si applica a tutte le vendite successive a trasformazioni stabiliti in altri Stati membri, sino alla vendita del prodotto finito previsto dal contratto.
4. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un acquirente-collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, detto acquirente-collettore deve compilare l'esemplare T 5 inserendo alla rubrica "Altri" della casella 104 i dati seguenti:
a) la quantità contrattuale totale;
b) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;
c) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;
d) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la trasformazione;
e) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna;
f) gli estremi del contratto di cui trattasi.
5. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 4, lettera d), e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano un esemplare T 5 specificando nella casella 104 il nome e l'indirizzo dell'acquirente-collettore, nonché le informazioni richieste alle lettere b), c) e f) del paragrafo 4.
6. Qualora uno o più prodotti finiti di cui all'allegato II, ottenuti in esecuzione di un contratto conforme al disposto dell'articolo 6, siano destinati all'esportazione verso un paese terzo, il trasporto in territorio comunitario deve essere accompagnato da un esemplare di controllo T 5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati ottenuti.
Nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 è inserita la dicitura seguente:
- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo;
- De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 kan ikke anvendes paa dette produkt;
- Dieses Erzeugnis kommt fuer keine der Massnahmen gemaess Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates in Betracht;
- This product shall not qualify for any benefits pursuant to Article 1 (3) of Council Regulation (EEC) No 729/70;
- Ce produit ne peut pas bénéficier des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil;
- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;
- Dit produkt komt niet in aanmerking voor maatregelen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad;
- O presente produto nao pode beneficiar de medidas ao abrigo do no 2 do artigo 1o do Regulamento (CEE) no 729/70 do Conselho.
Detto obbligo di menzione si applica soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato II beneficiano di restituzioni all'esportazione, quando siano ottenuti da materie prime di cui all'allegato I coltivate al di fuori del presente regime.
G.U. 3 agosto 1985, n. L 205.
G.U. 23 settembre 1987, n. L 270.
G.U. 27 agosto 1992, n. L 246.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dall'acquirente-collettore e dall'impresa di trasformazione. Nei registri sono indicati almeno i dati seguenti:
a) Nel caso del raccoglitore:
- le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate secondo il presente regime,
- nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi;
b) Nel caso delle imprese di trasformazione, giorno per giorno:
- le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,
- le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da essi ottenuti,
- le perdite inerenti alla lavorazione,
- le quantità distrutte con relativa motivazione,
- le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi spuntati,
- nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.
2. L'autorità competente dell'acquirente-collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, compresi quelli materiali e l'esame dei documenti commerciali, onde accertare:
- riguardo all'acquirente-collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le relative consegne, e riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.
Detta corrispondenza viene verificata, in particolare, mediante coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate.
Ove previsti dalla normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente ammessi dall'industria di trasformazione interessata;
- l'utilizzazione finale della materia prima, nonché la destinazione dei prodotti connessi e dei sottoprodotti;
- l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1.
I controlli sopra descritti vertono almeno sul 10 % delle transazioni e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono decisi dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi.
3. Qualora si rilevino:
- irregolarità riguardanti almeno il 3 % o delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 2,
- un divario rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore, - operazioni di trasformazione nelle quali:
- le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 2, primo comma, oppure
- si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 3,
le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del presente regime. La comunicazione verte, più precisamente, sui provvedimenti di esclusione in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché sui dati seguenti: - per ogni specie e varietà di materia prima, le superfici e le relative rese ammesse nell'ambito del presente regime, - per ogni specie e varietà di materia prima, le quantità invendute dall'aquirente-collettore, - le quantità di ogni tipo di prodotto finito, prodotto connesso o sottoprodotto ottenuto ed il tipo di materia prima utilizzata.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
In un secondo tempo, la Commissione adotterà un regolamento recante misure specifiche in ordine all'utilizzo dei terreni ritirati dalla produzione per la coltura di materie prime pluriennali menzionate nell'allegato I.
I contratti firmati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento verranno presi in considerazione solo se presentati entro il 15 maggio 1993 al più tardi. Dopo tale data, non sono ammessi nuovi contratti sino all'entrata in vigore del regolamento medesimo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
1. Durante la campagna di commercializzazione 1993/94, gli Stati membri possono escludere dal regime di ritiro dalla produzione qualsiasi materia prima di cui all'allegato I o qualsiasi prodotto finito di cui all'allegato II, qualora non siano state prese tempestivamente adeguate misure di controllo.
2. Per la campagna di commercializzazione 1993/94, i contraenti possono concludere il contratto dopo la semina. Tuttavia, la conclusione del contratto deve aver luogo prima della presentazione della domanda di aiuto. Se il richiedente non ha concluso il contratto entro il 15 maggio 1993, ne informa la relativa autorità competente.
Secondo le modalità autorizzate da detta autorità competente, il richiedente rimette a riposo i terreni di cui trattasi, senza vendere né altrimenti cedere né utilizzare la materia prima piantata.
3. Per le quantità delle materie prime comprese nell'allegato I raccolte durante la campagna 1993/94, la dichiarazione menzionata all'articolo 7, paragrafo 3 può essere basata sulla resa rappresentativa di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sempreché gli Stati membri possano garantire che i quantitativi sotto contratto non verranno venduti a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, la compensazione può essere concessa ai richiedenti che provino di aver seminato, prima del 10 ottobre 1992, semi di colza del codice NC 1205 00 90 diversi da quelli autorizzati a norma dell'allegato I ovvero lavanda, lavandina o salvia del codice NC 1211, oppure, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, semi di lino per usi tessili del codice NC 1204 00 90 o lino tessile del codice NC 5301 o piante di pien'aria del codice NC 0602 99 59.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
ALLEGATO I
Materie prime che possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione, purché vengano utilizzate per la fabbricazione dei prodotti finiti autorizzati di cui all'allegato II
Codice NC Breve designazione delle merci ex 0602 99 41 Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni 0602 99 51 Piante da pien'aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis) 0602 99 59 Altre piante da pien'aria (ad es. Kenaf hibiscus cannabinus L.) 0701 90 10 Patate ex 0713 10 90 Piselli da foraggio (Pisum arvense L.) non destinati alla semina 0713 50 90 Fave e favette, non destinate alla semina 0909 40 11 Semi di carvi, non tritati né polverizzati, destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi 1001 90 99 Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina ex 1002 00 00 Segala, non destinata alla semina 1003 00 90 Orzo, non destinato alla semina 1004 00 90 Avena, non destinata alla semina 1005 90 00 Granturco, non destinato alla semina 1007 00 90 Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina ex 1008 10 00 Grano saraceno, non destinato alla semina ex 1008 20 00 Miglio, non destinato alla semina ex 1008 90 10 Triticale, non destinato alla semina ex 1008 90 90 Altri cereali, non destinati alla semina 1201 00 90 Fave di soia, non destinate alla semina 1202 20 00 Arachidi sgusciate ex 1204 00 90 Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili ex 1205 00 90 Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina [esclusivamente dei tipi indicati all'art. 3, par. 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2294/92 (1)] 1206 00 90 Semi di girasole, non destinati alla semina 1207 20 90 Semi di cotone, non destinati alla semina, e solo per il raccolto della campagna 1993/94) 1207 30 90 Semi di ricino, non destinati alla semina 1207 40 90 Semi di sesamo, non destinati alla semina 1207 50 90 Semi di senape, non destinati alla semina 1207 60 90 Semi di cartamo, non destinati alla semina ex 1207 99 9 Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili, e menzionati nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (2) 1207 99 99 Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina ex 1209 29 Lupino amaro ex 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina, salvia Capitolo 14 Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 17 del Reg. (CE) n. 1586/97.
ALLEGATO II
Prodotti finiti considerati come utilizzazioni autorizzate, non destinati al consumo umano o animale, quando sono ottenuti dalle materie prime di cui all'allegato I (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera g)
Tutti i prodotti della Nomenclatura combinata:
a) esclusi tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata, ad eccezione:
- di tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della Nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale,
- dei prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;
b) inclusi:
- tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio e avviati alla combustione nelle centrali elettriche per la produzione di energia;
- tutti i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1009/86 (1) e (CEE) n. 1010/86 (1) del Consiglio, sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e/o non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione.
G.U. 9 aprile 1986, n. L 94.