
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 377/93 DELLA COMMISSIONE, 12 febbraio 1993
G.U.C.E. 20 febbraio 1993, n. L 43
Modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 40, paragrafo 5,
Visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare gli articoli 2 e 3,
Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione, del 21 giugno 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (4), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che a fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno procedere alla codificazione di detto regolamento;
Considerando che la situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 3877/88 fissa norme generali per lo smaltimento di tali scorte, nel quadro di procedura di gara da bandire conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87;
Considerando che, ai fini di un pari trattamento degli acquirenti, è opportuno determinare, per queste gare, modalità specifiche;
Considerando che è opportuno stabilire che lo smaltimento di tali scorte d'alcole possa avvenire tramite tre sistemi di gara, in funzione tanto dei quantitativi di alcole a 100% vol che sono oggetto delle gare stesse, quanto dell'utilizzazione e della destinazione dell'alcole;
Considerando che la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole e che pertanto l'aggiudicatario deve essere il concorrente che offre il prezzo più alto se la Commissione decide di dar seguito alle offerte; che occorre inoltre prevedere delle disposizioni per l'eventualità che diverse offerte concernenti la stessa partita abbiano lo stesso prezzo;
Considerando che per permettere la realizzazione di esperimenti a livello industriale su quantitativi di entità intermedia circa i nuovi impieghi che alcuni operatori hanno concepito per l'alcole e per sviluppare, a lungo termine, la possibilità di smerciare determinati quantitativi di alcole comunitario senza creare perturbazioni sul mercato delle bevande alcoliche, deve essere prevista la facoltà, subordinata a determinate condizioni, di proporre offerte per quantitativi superiori a 5000 hl nell'ambito di gare parziali;
Considerando che è necessario stabilire quali delle trasformazioni in merci esportate, realizzate in regime di perfezionamento attivo, siano assimilabili a impieghi industriali veri e propri;
Considerando che per garantire all'industria di cui trattasi una maggiore continuità di approvvigionamento, visti gli investimenti necessari per la lavorazione degli alcoli di origine vinica, è opportuno non limitare la validità di una nuova gara permanente; che è necessario riservare un certo quantitativo di alcole a tale gara permanente, evitando nel contempo eventuali perturbazioni di certi mercati;
Considerando che nei bandi delle gare indette dalla Commissione devono figurare le indicazioni necessarie per poter identificare i volumi d'alcole in causa; che occorre inoltre determinare le partite di alcole, costituite da una o più cisterne, solamente nei bandi di gara parziale, per evitare che un importante quantitativo di alcole venga immobilizzato, vista la durata illimitata della gara permanente;
Considerando che per l'utilizzazione nel settore dei carburanti è prevista una gara specifica; che è pertanto necessario limitare, nell'ambito delle gare parziali, i quantitativi offerti per gli impieghi industriali assimilabili alla combustione dell'alcole nel caso in cui tali impieghi non si riferiscano espressamente al settore dei carburanti;
Considerando che è necessario che le offerte presentate nell'ambito di gare parziali contengano l'indicazione precisa dell'impiego previsto, affinché si possa assicurare che gli alcoli venduti nell'ambito di tali gare parziali saranno effettivamente utilizzati a fini che non creino perturbazioni sul mercato dell'alcole;
Considerando l'opportunità di prevedere che un concorrente possa presentare un'offerta per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale; che occorre inoltre definire le conseguenze giuridiche che la presentazione di più di un'offerta comporta per il concorrente;
Considerando che per permettere la verifica dell'unicità delle offerte presentate per una gara parziale, occorre disporre che l'elenco dei concorrenti, corredato delle indicazioni previsti dal presente regolamento sia nominativo;
Considerando che, per non influenzare la concorrenza con i prodotti cui l'alcole potrebbe sostituirsi, occorre consentire alla Commissione di non dar seguito alle offerte ricevute;
Considerando che, per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate nell'ambito di una gara parziale, nelle quali i prezzi proposti sino ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere la possibilità di aggiudicare una partita di sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche; che questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alle riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio;
Considerando che nonostante il margine di tolleranza relativo al quantitativo globale di alcole poste in vendita, il prezzo da versare prima della consegna di un buono di ritiro dev'essere calcolato in base ad un volume di alcole a 100% vol stabilito in numero di ettolitri;
Considerando che è opportuno procedere regolarmente a vendita mediante gara semplice a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi per impiego finale dell'alcole aggiudicato, esclusivamente nel settore dei carburanti, al fine di garantire a questi paesi una maggiore continuità degli approvvigionamenti; che, sulla base dell'esperienza acquisita, si è constatato che questo sbocco può molto difficilmente perturbare i mercati e costituisce un'importante possibilità di smercio;
Considerando che è opportuno collegare l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi alle capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate e ridurre in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione per gli operatori interessati; che è necessario adattare in conseguenza i termini previsti per il ritiro dell'alcole aggiudicato;
Considerando che è opportuno stabilire alcune condizioni relative alle vendite mediante gara particolare ai fini dell'utilizzazione dell'alcole di origine vinica nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per garantire in una certa misura l'approvvigionamento degli aggiudicatari e tener conto dei costi di investimenti in impianti di trasformazione, senza tuttavia impedire qualsiasi movimento materiale della quantità di alcole messo in vendita;
Considerando che è opportuno prevedere che una gara particolare possa riguardare diverse partite di alcole, se ingenti quantitativi sono riservati per questo tipo di gara e in considerazione dell'obbligo di non sottoporre più ad alcun movimento materiale l'alcole delle cisterne in questione fino al rilascio di un buono di ritiro apposito;
Considerando che occorre, nel caso di una gara particolare che prevede l'utilizzazione nel settore dei carburanti con operazioni di ritiro materiale e di trasformazione distribuite su diversi anni, rivedere ogni tre mesi il prezzo per ettolitro di alcole a 100% vol offerto dall'aggiudicatario, applicando un coefficiente descritto nel rispettivo bando di gara, affinché per il pagamento dell'alcole aggiudicato siano fissati prezzi più strettamente connessi alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali;
Considerando che, date le dimensioni di taluni botti nelle quali è conservata una parte dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie e vista la ragguardevole durata dell'ammasso di detti alcoli, è impossibile conoscere con esattezza, all'atto pratico, il quantitativo di alcole commercializzabile contenuto in determinate cisterne;
Considerando che occorre pertanto prevedere che debba ritenersi eseguita ogni gara che concerna, alla fine, un volume di alcole commercializzato compreso tra il 99 e il 101% del volume inizialmente posto in vendita;
Considerando che è opportuno precisare che la dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole eventualmente attribuite non si riferisce agli eventuali difetti occulti che per la loro natura sfuggano a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte del concorrente e rendano il prodotto in atto all'utilizzazione prevista;
Considerando che è necessario prevedere se del caso la denaturazione dell'alcole per alcune vendite mediante gara al fine di evitare che esso sia utilizzato ad altri fini; che la denaturazione dovrebbe essere effettuata aggiungendo benzina al quantitativo di alcole aggiudicato;
Considerando che è opportuno instaurare un sistema di cauzioni, per garantire un efficace svolgimento delle procedure di gara e l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti dalla relativa gara; che si devono fissare per le cauzioni importi tali da evitare, a seguito di utilizzazioni contrarie agli obiettivi perseguiti dalle gare, perturbazioni del mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, conformemente agli articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è opportuno far riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (7), compreso il vino; che si devono pertanto determinare i requisiti principali degli obblighi garantiti;
Considerando che talune utilizzazioni finali previste per l'alcole nell'ambito di una gara parziale richiedono la trasformazione dell'intero quantitativo di alcole aggiudicato o parte di esso in alcole rettificato; che talune utilizzazioni previste per l'alcole a titolo di una gara semplice o particolare richiedono un'operazione preliminare di rettifica o di disidratazione; che tali operazioni hanno per effetto la produzione di alcole dal gusto sgradevole e inadatto all'utilizzazione ai fini inizialmente previsti per le suddette gare; che è quindi opportuno adattare le condizioni in cui sono svincolate le cauzioni di buona esecuzione;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha stabilito le disposizioni che disciplinano i tassi di conversione tra l'ecu e le monete nazionali da utilizzare nel quadro della politica agricola comune; che è opportuno determinarne le modalità di applicazione;
Considerando che è necessario stabilire che il controllo dello smaltimento dell'alcole ai fini previsti dalle gare comprenda almeno verifiche equivalenti a quelle applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali; che per il controllo di determinate utilizzazioni o destinazioni può essere opportuno il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara; che nel quadro del rafforzamento e dello sviluppo del mercato interno è auspicabile che i controlli materiali siano effettuati nel luogo di partenza o di destino dei trasporti di alcole;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 1 luglio 1992, n. L 180.
G.U. 15 dicembre 1988, n. L 346.
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387.
G.U. 24 giugno 1989, n. L 178.
G.U. 3 agosto 1985, n. L 205.
G.U. 14 dicembre 1989, n. L 364.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, qui di seguito denominati "alcoli".
Lo smaltimento può essere effettuato con il sistema di gara permanente (titolo I), con il sistema di gara semplice (titolo II) o con il sistema di gara particolare (titolo III).
2. Ai sensi del presente regolamento, per gara si intende la procedura con la quale gli interessati vengono messi in competizione tramite una richiesta di offerte e viene dichiarato aggiudicatario il soggetto che ha presentato l'offerta più conveniente e conforme al presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Si può procedere ad una gara permanente per l'attuazione nella Comunità di progetti di dimensione limitata intesi, tra l'altro, a nuove utilizzazioni finali industriali quali:
- riscaldamento di serre,
- essiccazione di mangimi,
- alimentazione di veicoli da trasporto,
- alimentazione di caldaie, in particolare di cementifici,
nonché alle trasformazioni in merci esportate a fini industriali da parte di operatori che, almeno una volta negli ultimi due anni, abbiano usufruito del regime di perfezionamento attivo, escluse le trasformazioni che consistono soltanto in operazioni di ridistillazione, rettificazione, disidratazione, depurazione o denaturazione dell'alcole.
Qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, sia stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole dei paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara permanente per determinati quantitativi d'alcole ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 dello stesso regolamento. I quantitativi d'alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non oltrepassano i 400 000 ettolitri di alcole a 100% vol all'anno.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. La Commissione procede a gare parziali nell'ambito di una gara permanente.
2. Il bando di gara parziale è pubblicato nelle prime due settimane di ogni trimestre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Nel bando sono indicati:
- una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;
- il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100% vol, oggetto della gara parziale;
- l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino;
- le modalità specifiche per la gara permanente, nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Oltre all'indicazione di cui all'articolo 31, l'offerta precisa:
- la natura della merce esportata qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci;
- il numero della o delle cisterne in cui è collocato l'alcole oggetto dell'offerta; tutte le cisterne devono essere situate in uno stesso Stato membro;
- il quantitativo di alcole oggetto dell'offerta ripartito per cisterna, espresso in ettolitri di alcole a 100% vol.
Tale quantitativo non può essere inferiore, per ciascuna offerta, a 100 hl né superiore a 5000 hl di alcole a 100% vol qualora l'impiego industriale finale sia assimilabile ad un'utilizzazione nel settore dei carburanti.
2. Nell'offerta può essere specificato che essa si ritiene presentata soltanto se l'aggiudicazione concerne l'intero quantitativo menzionato nell'offerta o una parte di esso prestabilita dal concorrente.
3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale nessuna di queste offerte è ammissibile.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara parziale come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara parziale.
2. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione.
3. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato comunica alla Commissione l'elenco nominativo dei concorrenti le cui offerte sono ammissibili a norma dell'articolo 31, i prezzi proposti, i quantitativi richiesti, l'ubicazione e i tipi di alcoli nonché l'utilizzazione prevista.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole:
- di dar seguito alle offerte,
- oppure di non dare seguito alle offerte.
2. Quando viene dato seguito alle offerte, la Commissione può decidere, con la procedura di cui al paragrafo 1, di fissare, se del caso, secondo tipi di utilizzazione industriale, un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non sono prese in considerazione, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato, delle possibilità di smercio e dell'utilizzazione prevista per l'alcole.
3. La Commissione stabilisce l'elenco delle offerte accolte, prendendo successivamente in considerazione le offerte in ordine decrescente, partendo dalle più elevate, fino a concorrenza del quantitativo di alcole indicato nel bando di gara parziale.
4. Qualora varie delle offerte che potrebbero essere accolte riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto.
Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di proporre, ai concorrenti le cui offerte ai sensi del primo comma non possono essere soddisfatte, di sostituire il quantitativo di alcole di cui trattasi con un quantitativo di alcole dello stesso tipo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6, primo trattino, che non sono d'accordo con tale sostituzione.
A tal fine nella decisione della Commissione è precisata la cisterna nella quale è immagazzinato il quantitativo di alcole di sostituzione, di concerto con l'organismo d'intervento interessato.
5. Se il quantitativo di alcole oggetto della gara parziale venisse superato a causa di offerte dello stesso livello, l'organismo d'intervento interessato attribuisce il quantitativo in questione:
a) proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte, oppure,
b) ripartendo detto quantitativo tra i concorrenti in questione con il loro accordo, oppure
c) mediante sorteggio.
6. La Commissione:
- notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole presso i quali sono stati prescelti i concorrenti;
- pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i risultati della gara parziale in forma semplificata.
7. L'organismo d'intervento informa immediatamente i concorrenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell'esito dell'offerta.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione di ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata.
Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita dal disaccordo del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene rilasciata dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.
2. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, entro due settimane dal giorno del rilascio della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario:
- si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1 presso l'organismo d'intervento,
- fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.
2. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100% vol.
3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.
4. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.
5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara semplice per la vendita di alcole sul mercato della Comunità o per l'esportazione. Il bando di gara può limitare la vendita ad un'utilizzazione o ad una destinazione specifica oppure escludere determinate utilizzazioni o destinazioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Salvo deroghe, stabilite con la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, le partite oggetto di una gara semplice sono costituite da non meno di 200 000 hl e non più di 1 milione di hl, espressi in ettolitri di alcole a 100% vol.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Si può procedere, ogni trimestre, all'indizione di più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo non inferiore a 50 000 hl e complessivamente non più di 600 000 hl espressi in ettolitri di alcole a 100% vol per l'esportazione di alcole vinico destinato a determinati paesi terzi e per esclusivo impiego finale nel settore dei carburanti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Il bando di gara semplice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel bando sono indicati:
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole;
- l'importo della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino;
- il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte;
- il termine entro cui va effettuato il ritiro, di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- le modalità per ottenere i campioni;
- le condizioni di pagamento;
- l'eventuale denaturazione dell'alcole.
2. Ogni bando di gara semplice concerne una sola partita di alcole, che può essere tuttavia immagazzinata in più Stati membri.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara semplice; qualora egli presenti più offerte, nessuna di queste è ammissibile.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara semplice come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara semplice.
2. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, gli organismi d'intervento interessati:
- rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento;
- nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, viste le offerte presentate, la Commissione può decidere, nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
- di dar seguito alle offerte o
- di non dar seguito alle offerte.
2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo di cui trattasi mediante sorteggio.
3. La Commissione:
- informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti non prescelti dell'esito dato dall'offerta,
- notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario,
- pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i risultati della gara in forma semplificata.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che la sua offerta è stata accettata.
2. Entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 3, l'aggiudicatario:
- si fa rilasciare da ogni organismo d'intervento detentore la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1;
- fornisce contemporaneamente la prova di aver costituito, presso ogni organismo d'intervento interessato, la cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole in causa ai fini previsti nel bando di gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. Il calendario viene comunicato alla Commissione al fine di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro a norma delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi deve essere portato a termine entro un termine massimo stabilito in base al quantitativo sottoposto a gara, prevedendo un mese per frazione intera di 75 000 hl di alcole a 100% vol. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a tre mesi.
Tale termine decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della notifica.
3. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che lo detiene, previo pagamento dell'importo corrispondente al quantitativo da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100% vol.
Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 5 000 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.
4. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.
5. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.
6. L'utilizzazione dell'alcole deve essere terminata entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara particolare per la vendita di alcole sul mercato della Comunità. Il bando di gara può limitare la vendita dell'alcole ad un'utilizzazione o ad una destinazione specifica oppure escludere determinate utilizzazioni o destinazioni.
2. Ogni bando di gara particolare concerne più partite per le quali è stabilito un ordine di ritiro. La gara riguarda il prezzo della prima partita, mentre il prezzo delle altre partite è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Salvo deroghe, concesse conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni partita oggetto della gara particolare è costituita da non meno di 300 000 hl e da non più di 1 200 000 hl, espressi in alcole a 100% vol.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il bando di gara particolare è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel bando sono indicati:
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- l'utilizzazione e/o la destinazione finale prevista dell'alcole;
- gli importi della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 27, paragrafo 2;
- il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte;
- i termini di ritiro di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 3;
- le modalità per ottenere i campioni;
- le condizioni di pagamento;
- l'eventuale denaturazione dell'alcole.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il concorrente non può presentare più di un'offerta per gara particolare; qualora egli presenti più offerte, nessuna di queste è ammissibile.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Le offerte devono pervenire al servizio competente della Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara particolare come termine per la presentazione delle offerte. Tale giorno deve essere compreso tra il quindicesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara particolare.
2. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che è stata costituita la cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento interessato.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, gli organismi d'intervento interessati:
- rilasciano immediatamente ai concorrenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento;
- nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunicano alla Commissione l'elenco delle cauzioni di partecipazione verificate e accettate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, viste le offerte presentate, la Commissione può decidere, nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
- di dar seguito alle offerte,
- di non dar seguito alle offerte.
2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più elevata e, in caso di parità di livello tra varie offerte, attribuisce il quantitativo di cui trattasi mediante sorteggio.
3. La Commissione:
- informa per iscritto e con ricevuta di ritorno i concorrenti non prescelti dell'esito dato all'offerta,
- notifica la propria decisione agli Stati membri detentori dell'alcole e all'aggiudicatario,
- pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i risultati della gara in forma semplificata.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'organismo d'intervento tiene a disposizione dell'aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata.
2. Entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'aggiudicatario:
- si fa rilasciare da ciascun organismo d'intervento detentore la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1;
- fornisce la prova di aver costituito presso l'organismo di intervento dello Stato membro in cui l'aggiudicatario ha la propria sede generale, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano per ciascuna partita un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. Il calendario viene comunicato alla Commissione al fine di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro a norma delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il ritiro materiale dell'alcole della prima partita dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve essere portato a termine entro il termine massimo stabilito in base al quantitativo di alcole di detta partita, prevedendo un mese per frazione intera di 54 000 hl di alcole a 100% vol.
Tale termine decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della notifica.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Il ritiro dell'alcole della seconda partita può avere inizio soltanto allo scadere del termine del ritiro materiale totale dell'alcole della prima partita dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato.
A tal fine:
- ciascun organismo d'intervento interessato informa immediatamente la Commissione del totale ritiro dai propri magazzini della quota della prima partita che lo interessa;
- la Commissione, in possesso di tutte le informazioni di cui al primo trattino, avvisa immediatamente gli organismi di intervento interessati e l'aggiudicatario che il ritiro della seconda partita può iniziare ad una data precisata nello stesso avviso.
2. Il ritiro materiale dell'alcole della seconda partita dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve concludersi entro un termine massimo stabilito in funzione della quantità di alcole della partita, prevedendo un mese per frazione intera di 54 000 hl di alcole a 100% vol.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla data che figura nell'avviso di cui al paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino.
3. Se una gara particolare comprende più di due partite, le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al ritiro delle partite successive alle prime due.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il prezzo per ettolitro di alcole a 100% vol offerto dall'aggiudicatario si applica fino alla prima revisione che ha luogo il primo giorno del quinto mese successivo al termine di presentazione delle offerte. Tale prezzo di offerta viene rivisto ogni tre mesi mediante applicazione di un coefficiente e tenendo conto di una franchigia al di sotto della quale l'applicazione del coefficiente non determina alcuna modifica del prezzo offerto.
Il coefficiente e la franchigia sono fissati nel bando di gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. I ritiri dell'alcole di cui agli articoli 26 e 27 si effettuano dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento che detiene l'alcole, previo pagamento dell'importo corrispondente ai quantitativi da ritirare. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100% vol.
Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 5000 hl, salvo per l'ultimo ritiro di ciascuna partita in ogni Stato membro.
2. La proprietà dell'alcole oggetto del buono di ritiro è trasferita all'atto del rilascio del buono e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino a questa data. Da tale momento l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.
3. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.
4. L'alcole di ciascuna partita deve essere completamente utilizzato nel termine di un anno a decorrere dalla data dell'ultimo ritiro di ciascuna partita.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. L'alcole viene smerciato in partite.
2. Ciascuna partita è costituita da un quantitativo di alcole di qualità sufficientemente omogenea, che può essere ripartito in più cisterne, in più luoghi e in più Stati membri.
3. Ad ogni partita viene assegnato un numero. Nella numerazione delle partite le cifre sono precedute dalle lettere "CE".
4. Per ogni partita viene compilata una scheda descrittiva, recante almeno le seguenti indicazioni:
a) l'ubicazione della partita, compreso il riferimento che consente di identificare la cisterna o le cisterne in cui è contenuto l'alcole e la quantità di alcole contenuta in ciascuna cisterna;
b) la quantità totale espressa in ettolitri di alcole a 100% vol. Per tale quantità è ammessa una tolleranza dell'1% in eccesso o in difetto;
c) il titolo alcolometrico, espresso in % vol, per ogni cisterna, con approssimazione di un decimo;
d) se possibile, la qualità della partita, precisando un limite inferiore e un limite superiore dei valori seguenti:
- l'acidità, espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100% vol,
- il tenore di metanolo, in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol,
e) il riferimento alla misura d'intervento che sta all'origine della produzione di alcole, con l'indicazione dell'articolo del regolamento (CEE) n. 822/87 in questione.
5. Se una gara particolare è costituita da più di due partite, è previsto che nel bando di gara siano descritte conformemente al paragrafo 4 soltanto la prima o le prime partite fino a concorrenza di 1 milione di ettolitri di alcole a 100% vol.
Almeno due mesi prima dell'ultimo termine previsto nei calendari previsionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 per il ritiro materiale di tutta l'ultima partita descritta dai magazzini degli organismi di intervento, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la descrizione della partita o delle partite successive prevista al paragrafo 4.
A tal fine, i calendari previsionali succitati sono comunicati alla Commissione nel mese successivo al primo ritiro delle partite descritte nel bando di gara.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Per poter essere ammessa, l'offerta deve essere presentata per iscritto e recare:
a) gli estremi del bando di gara;
b) il nome e l'indirizzo del concorrente;
c) unicamente in caso di gara parziale, l'indicazione della cisterna o delle cisterne che sono oggetto dell'offerta e menzionate nel bando di gara;
d) il prezzo proposto, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100% vol. Per la gara particolare il prezzo proposto concerne soltanto la prima partita;
e) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
f) una dichiarazione con cui il concorrente:
- rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;
- accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;
- riconosce che gli incombe l'onere della prova per quanto riguarda l'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel bando di gara;
g) per quanto riguarda le gare semplici e particolari, gli attestati relativi al deposito delle cauzioni di partecipazione previste dall'articolo 15, paragrafo 3 e dall'articolo 23, paragrafo 3;
h) per quanto riguarda la gara parziale, l'utilizzazione industriale precisa dell'alcole.
2. L'offerta è valida soltanto se:
a) il concorrente è stabilito nella Comunità;
b) riguarda l'intera partita, tranne per la gara particolare in cui deve riguardare la totalità delle partite.
3. Un'offerta ammissibile non può essere ritirata.
4. L'offerta può essere respinta se il concorrente non offre tutte le garanzie necessarie per la buona esecuzione dei suoi obblighi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 2 ECU per litro. Il quantitativo massimo di alcole di cui è possibile la consegna per interessato è di 5 litri per cisterna.
2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
- l'aggiudicatario può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato,
- il concorrente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.
I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 2 ECU per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.
3. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è detenuto l'alcole adotta le disposizioni opportune per consentire agli interessati di avvalersi di questo diritto.
4. Qualora l'aggiudicatario constati entro il termine massimo il ritiro della partita di alcole, previsto a seconda dei casi, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 27, paragrafo 2, che un quantitativo di alcole aggiudicato è inidoneo all'uso previsto a causa di vizi occulti che per la loro natura non potevano essere scoperti al momento del controllo effettuabile anteriormente all'attribuzione dell'alcole, e sempre che tale constatazione sia confermata dall'organismo d'intervento interessato, la Commissione può decidere di proporre all'aggiudicatario stesso un quantitativo di alcole di sostituzione. La cisterna nella quale è immagazzinato l'alcole di sostituzione è determinata di concerto con l'organismo d'intervento interessato. L'aggiudicatario è considerato alla sostituzione se non manifesta il proprio disaccordo per iscritto, a tale organismo, nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione in cui è indicato l'alcole di sostituzione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Quando è richiesta, la denaturazione dell'alcole va effettuata sul quantitativo ritirato tra il momento della consegna del buono di ritiro e il ritiro materiale dell'alcole sotto il controllo degli Stati membri interessati. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
2. La denaturazione viene praticata aggiungendo benzina nella proporzione dell'1% al quantitativo di alcole a 100% vol.
3. L'operazione di denaturazione può essere effettuata in una cisterna apposita.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Nel quadro del presente regolamento:
1) a) il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione.
b) l'utilizzazione effettiva dell'alcole ritirato per i fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale totale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione.
2) L'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale se, qualora l'utilizzazione sia accompagnata:
a) da un'operazione preliminare di rettifica,
- almeno il 90% del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato conformemente a tali fini,
- almeno il 95% del quantitativo totale di alcole greggio ritirato nel quadro di una gara semplice è utilizzato conformemente a tali fini e l'aggiudicatario può comprovare che l'operazione è stata effettuata nel territorio della Comunità; in tal caso, l'aggiudicatario informa la Commissione della destinazione e dell'utilizzazione finale dei prodotti;
b) da un'operazione preliminare di disidratazione, almeno il 99% del quantitativo totale di alcole ritirato è utilizzato conformemente a tali fini.
3) a) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando l'offerta non è stata accettata o l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al paragrafo 1, lettera a).
b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo in questione, le prove a tal fine previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il tasso di conversione agricolo in vigore alla vigilia della data di pubblicazione del bando di gara si applica per la conversione in moneta nazionale:
- dei pagamenti da effettuare prima del rilascio dei buoni di ritiro di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 1, espressi in ecu al momento dell'offerta;
- delle cauzioni di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 23, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro d'alcole a 100% vol;
- delle cauzioni di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 25, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 27, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro d'alcole a 100% vol;
- dei pagamenti dei campioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, espressi in ecu.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Ai fini della redazione dei bandi di gara nonché della descrizione delle partite di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti, per Stato membro:
- il quantitativo di alcole espresso in ettolitri di alcole a 100% vol che essa prevede di mettere in vendita mediante gara;
- il tipo di alcole in questione;
- la qualità degli alcoli, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera d), primo e secondo trattino.
Entro quindici giorni dal ricevimento di questa richiesta, per le gare parziali e di otto giorni per le gare semplici o particolari, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione e i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che possiedono le caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, primo trattino.
Gli Stati membri interessati designano separatamente ed in modo equilibrato gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento.
2. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.
L'alcole delle cisterne che non figurano nei bandi di gara interessati o non sono designate nella decisione della Commissione e di cui agli articoli 7, 16 e 24 non è più soggetto a tale divieto.
3. Gli Stati membri che detengono l'alcole oggetto di una gara semplice o particolare informano ogni mese la Commissione sullo stato di avanzamento dei ritiri materiali dell'alcole della gara di cui trattasi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Gli Stati membri adottano le misure atte ad agevolare le operazioni previste dal presente regolamento e a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili. Essi designano uno o più organismi a cui affidano il compito di controllare l'osservanza di tali disposizioni.
Il controllo prevede almeno le verifiche applicate alla sorveglianza degli alcoli nazionali e comunque almeno:
- una verifica materiale del quantitativo d'alcole trasportato;
- un controllo dell'utilizzazione dell'alcole, tramite frequenti verifiche impreviste, almeno mensili;
- un controllo della contabilità, dei registri, dei processi di utilizzazione e delle scorte.
Quando l'alcole è stato denaturato, le verifiche sono effettuate almeno una volta ogni due mesi.
2. Gli Stati membri determinano quali documenti, registri ed altre pezze giustificative o informazioni debba fornire l'aggiudicatario. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste in applicazione del paragrafo 1. Se del caso, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le osservazioni necessarie allo scopo di assicurare dei controlli efficaci.
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di controllo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il bando di gara può prevedere il ricorso ai servizi di una società di sorveglianza internazionale per la verifica della buona esecuzione della gara e in particolare della destinazione e/o dell'utilizzazione finale dell'alcole. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario, così come quelle sostenute per le analisi e i controlli effettuati in applicazione dell'articolo 37.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
1. Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è abrogato.
2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di corrispondenza che figura in allegato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.
ALLEGATO
TABELLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 1780/89 Regolamento (CEE) n. 377/93 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4 bis Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 5 bis Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 bis Articolo 12 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 32, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 1 bis Articolo 32, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 2 Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 31, paragrafo 3 Articolo 32, paragrafo 4 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 35, paragrafi 1 e 2 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 35, paragrafo 3 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 35, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafo 3 Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 37, paragrafo 2 Articolo 35, paragrafo 5 Articolo 37, paragrafo 3 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 38 Articolo - Articolo - Articolo 39 Articolo 39 Articolo 40