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LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 38

G.U.R.S. 13 ottobre 1994, n. 50

Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 46/1995 e con annotazioni alla data 9 dicembre 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

(Si omette l'art. 1 in quanto la relativa delibera legislativa, del 26 maggio 1994, è stata abrogata dall'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e promulgata come legge regionale 29 settembre 1994, n. 34).

Art. 2

1. Il termine fissato dall'articolo 60, comma l, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui fa rinvio l'articolo l, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per la revisione dei consorzi e delle altre forme associative ivi previste, ai fini della loro soppressione o trasformazione, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 3

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale, emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive intese a disciplinare le modalità di funzionamento e di esercizio del servizio automobilistico nelle amministrazioni locali vigilate. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. EE.LL. 09/12/95: "Disciplina per le modalità di funzionamento e d'esercizio del servizio automobilistico delle amministrazioni locali."

Art. 4

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come introdotto dall'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale". (1)

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 7 della L.R. 39/97.

Art. 5

(integrato dall'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 46/95)

1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la responsabilità del capo della struttura burocratica dello stesso, con le modalità di cui al decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi per soli titoli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le operazioni concorsuali svolte dalle commissioni giudicatrici sino alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle quali subentrano gli uffici di cui al comma 1.

2. -------------------- (comma abrogato) (1)

3. -------------------- (comma abrogato) (1)

4. -------------------- (comma abrogato) (1)

5. -------------------- (comma abrogato) (1)

6. -------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 6

1. Per sopperire a momentanee deficienze di organico o per il raggiungimento di prefissati obiettivi, gli enti locali della Sicilia possono motivatamente richiedere l'utilizzazione di personale tecnico dipendente dall'Amministrazione regionale, previo assenso degli interessati e nulla osta dell'Assessorato presso cui prestano servizio, per un periodo determinato comunque non superiore ad un triennio. E' esclusa in ogni caso la richiesta nominativa.

2. L'onere relativo al trattamento economico del personale utilizzato resta a carico della Regione, ivi compreso il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

3. Al dipendente utilizzato ai sensi del comma 1 non viene corrisposto trattamento di missione o rimborso di spese a qualsiasi titolo.

Art. 7

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole: "della legge 1 dicembre 1983, n. 651", sono aggiunte le parole: "nonché al fine di sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione"; sono soppresse le parole "per coadiuvare l'assorbimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41"; al comma 2 del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge".

Art. 8

1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno, saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (1)

(1)

Si riporta il testo dall'art. 17, comma 3, della L.R. 46/95:

"ART. 17

3. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della stessa legge."

Art. 9

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1994, si provvede con la riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata per l'anno medesimo all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 18707).

2. Gli oneri ricadenti negli anni successivi, valutati in lire 7.000 milioni per il 1995 ed il 1996, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 ottobre 1994.

MARTINO

L'Assessore regionale per gli enti locali

ORDILE

Allegato

Tabelle di equiparazione tra le qualifiche del C.C.N.L. lavoratori edili e quelle del contratto dei dipendenti pubblici Regione Sicilia con corrispondenti fasce funzionali e livelli retributivi.

Trattamento retributivo fondamentale tabella "A" di cui al comma 4 dell'articolo 5; della legge regionale n. 11/88 così come modificata dal decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 1993, articolo 9, e conseguente circolare Assessorato Presidenza - protocollo n. 21786 del 20 aprile 1993.


    Personale ITALTER-SIRAP                 Personale regionale
____________________________________________________________________________
Impiegato 7° livello e 1ª          Dirigente amministrativo       7° livello
categoria superiore                con cinque anni di anzianità   8° livello
____________________________________________________________________________
Impiegato 6° livello - 1ª cate-    Dirigente amministrativo       7° livello
goria
Laureati con articolo 47 C.C.N.L.
____________________________________________________________________________
Impiegato 6° livello - 1ª cate-    Assistente amministrativo      6° livello
goria                              con 7 anni di anzianità        7° livello
Impiegato 5° livello - 2ª cate-
goria
____________________________________________________________________________
Impiegato 4° livello               Tecnico amministrativo         5° livello
____________________________________________________________________________
Impiegato 3° livello - 3ª cate-    Operatore tecnico-amm.vo       4° livello
goria                              con 10 anni                    5° livello
Impiegato 2° livello - 4ª cate-    operaio specializzato          3° livello
goria                              operaio qualificato            2° livello
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 Visto: MARTINO