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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/94 DEL CONSIGLIO, 27 luglio 1994

G.U.C.E. 30 luglio 1994, n. L 197

Istituzione di un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 671/2007)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 luglio 1994

Applicabile dal: 1 luglio 1995

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 (4), stabilisce che, qualora la produzione di fecola di patate nella Comunità superi 1,5 milioni di tonnellate nelle campagne 1993/1994 o 1994/1995, spetti al Consiglio di decidere le misure da prendere; che la produzione della campagna 1993/1994 supera tale massimale;

Considerando che il settore della fecola di patate non è soggetto a restrizioni della produzione e in particolare alla messa a maggese applicabile nel settore dei cereali; che tutte le disposizioni adottate a favore del settore della fecola di patate devono comunque essere compatibili con il controllo della produzione che è necessario tanto in questo quanto in altri settori;

Considerando che in ordine al controllo della produzione la misura più adeguata per quanto riguarda il meccanismo di versamento dei premi alla produzione di fecola di patate è quella dell'istituzione di un regime di contingenti;

Considerando che è opportuno assegnare ad ogni Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, un contingente determinato in base al quantitativo medio di fecola ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 e per il quale sia stato riscosso un premio; che a tale contingente si applica un adeguamento proporzionale con riguardo al contingente totale per la Comunità di 1,5 milioni di tonnellate;

Considerando che a Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi dovrebbe essere assegnato un contingente da utilizzare nelle campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

Considerando che, nel caso della Germania, il passaggio dall'economia pianificata esistente nei nuovi Laender prima della riunificazione ad un'economia di mercato e le conseguenti modifiche nelle strutture di produzione agricola e gli investimenti necessari giustificano l'adozione di un periodo di riferimento diverso, vale a dire il 1992/1993, e l'incremento di 90 000 tonnellate del quantitativo prodotto durante tale periodo, nonché la creazione di una riserva per la Germania per coprire la produzione derivante da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 1° gennaio 1994 ove ciò non possa essere ottenuto entro il limite del contingente assegnato alla Germania; che tali quantitativi non possono essere forniti nell'ambito di un contingente comunitario di 1,5 milioni di tonnellate; che è quindi necessario aggiungerli a tale cifra;

Considerando che è opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie, in base al quantitativo medio di fecola da esse prodotto durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 per le quali è stato ricevuto un premio, ovvero sulla base della quantità di fecola prodotta unicamente durante la campagna 1992/1993 per la quale è stato ricevuto il premio, a scelta dello Stato membro, e in base agli investimenti riguardanti la produzione di fecola effettuati da dette fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994;

Considerando che, per tener conto dell'eventuale ristrutturazione del mercato nel settore della fecola di patate la Commissione presenterà al Consiglio, alla fine del triennio qui considerato e successivamente a scadenze triennali, una relazione sull'assegnazione dei contingenti, se del caso corredata di opportune proposte; che, in tale sede sarà esaminata la situazione dei nuovi produttori di fecola di patate;

Considerando che i condizionamenti strutturali del settore della produzione di fecola, rendono necessaria l'istituzione di un premio per la produzione di fecola di patate relativo al contingente attribuito ad ogni impresa; che, per proteggere i produttori di patate, il pagamento del premio deve essere subordinato al pagamento del prezzo minimo per la quantità di patate necessaria per produrre il quantitativo di fecola corrispondente al contingente della fecoleria:

Considerando che le fecolerie non devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate che darebbe luogo ad una produzione di fecola superiore al contingente loro assegnato; che eventuali quantitativi di fecola prodotti in eccesso rispetto a tale contingente devono essere esportati dalla Comunità senza il beneficio di alcuna restituzione all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 19 marzo 1994, n. C 83.

(2)

G.U. 9 maggio 1994, n. C 128.

(3)

G.U. 30 maggio 1994, n. C 148.

(4)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 1

E' istituito un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 2

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1863/95, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1284/98, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1252/1999, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 962/2002, modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 2003, sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 941/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 671/2007)

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il secondo comma, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.

I sottocontingenti disponibili per ciascuna fecoleria per la campagna 2007/2008 sono adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.

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Art. 3

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1252/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 962/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 941/2005 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 671/2007)

Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido di cereali.

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Art. 4

(sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)

È proibito alle fecolerie concludere contratti di coltivazione di patate con i produttori per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per coprire il contingente loro assegnato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

(introdotto dall'art. 148 del Reg. (CE) n. 1782/2003)

Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 178,31 EUR per tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato a seconda del contenuto di fecola delle patate.

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Art. 5

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1664/95, sostituito dall'art. 148 del Reg. (CE) n. 1782/2003, dall'allegato II dell'atto di adesione 2003 e modificato dall'art. 1 della Dec. 2004/281/CE)

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.

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Art. 6

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1863/95 e dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)

1. Eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

A tale titolo non è versata alcuna restituzione all'esportazione.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre al contingente relativo a tale campagna, fino al 5% del contingente di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, il contingente della campagna successiva è ridotto in proporzione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 7

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 962/2002 e dall'art 148 del Reg. (CE) n. 1782/2003)

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, e che acquistano patate i cui produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguardano, in particolare, le norme applicabili in caso di fusioni, di mutamenti di proprietà e di avviamento o cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie, nonché qualsiasi misura specifica necessaria per agevolare la transizione tra il sistema finora in uso e quello introdotto dal presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 9

Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1995. Qualsiasi rinvio al regolamento (CEE) n. 1543/93 deve intendersi fatto al presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO a decorrere dal 1° luglio 2009 dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 72/2009.

ALLEGATO

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 671/2007)

Contingenti di fecola di patate per le campagne 2007/2008 e 2008/2009

(in tonnellate)

Repubblica ceca

33.660

Danimarca

168.215

Germania

656.298

Estonia

250

Spagna

1.943

Francia

265.354

Lettonia

5.778

Lituania

1.211

Paesi Bassi

507.403

Austria

47.691

Polonia

144.985

Slovacchia

729

Finlandia

53.178

Svezia

62.066

Totale

1.948.761