Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) N. 1664/95 DELLA COMMISSIONE, 7 luglio 1995

G.U.C.E 8 luglio 1995, n. L 158

Modifiche ai regolamenti del settore dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche che, anteriormente al 1º febbraio 1995, hanno fissato taluni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati in seguito alla soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 9 luglio 1995

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota: L'art. 3 dispone che il presente regolamento si applica, per ciascuno degli importi e prezzi di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

____________________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

Considerando che, con effetto al 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, che sino al 31 gennaio 1995 veniva applicato ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

Considerando che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione sono stati stabiliti secondo le norme previste all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4);

Considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al fine di evitare confusioni ed agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu dei prezzi e degli importi in questione, che sono applicabili almeno a partire:

- dal 1° gennaio 1996, per gli importi che non sono connessi ad una campagna di commercializzazione,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996, nel caso dei prezzi o degli importi per cui tale campagna ha inizio nel gennaio 1996,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;

Considerando che il livello delle cauzioni fissate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 (6), e dei relativi regolamenti d'applicazione risulta adeguato per garantire il rispetto di quest'obbligo; che a dette cauzioni non occorre pertanto applicare il coefficiente correttore 1,207509;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387.

(2)

G.U. 31 gennaio 1995, n. L 22.

(3)

G.U. 1 maggio 1993, n. L 108.

(4)

G.U. 12 maggio 1995, n. L 107.

(5)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(6)

G.U. 30 giugno 1995, n. L 148.

Art. 1

A seguito dell'adeguamento di taluni prezzi ed importi in ecu relativi al settore dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche, effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995 ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, gli atti di cui all'articolo 2 sono modificati come ivi indicato.


                1995/   1996/   1997/   1998/   1999/   2000/   2001/   2002
                1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003
"Frumento      96,54   86,12   75,40   64,38   53,00   41,13   28,67   15,27
 tenero
Granturco      49,89   43,66   37,42   31,18   24,95   18,72   12,47    6,23
Orzo,
tricale
segala         63,19   55,28   47,39   39,48   31,60   23,69   15,79    7,90
Sorgo         47,37   37,95   32,53   27,11   21,69   16,25   10,84    5,42"
Art. 2

1. Gli importi degli aiuti specifici applicabili al Portogallo, di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio (1), sono sostituiti dai seguenti:

2. Nel testo del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (2):

- all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di "45 ECU" è sostituito dall'importo di "54,34 ECU";

- all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, l'importo di "297 ECU" è sostituito dall'importo di "358,6 ECU";

- all'articolo 4, paragrafo 5, l'importo di "115 ECU" è sostituito dall'importo di "138,9 ECU";

- all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il prezzo di "163 ECU" è sostituito dal prezzo di "196,8 ECU";

- all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'importo di "359 ECU" è sostituito dall'importo di "433,50 ECU";

- all'articolo 6, l'importo di "65 ECU" è sostituito dall'importo di "78,49 ECU";

- all'articolo 7, paragrafo 5, l'importo di "57 ECU" è sostituito dall'importo di "68,83 ECU";

- all'articolo 7, paragrafo 6, l'importo di "40 ECU" è sostituito dall'importo di "48,30 ECU";

3. Nel testo del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- all'articolo 3, paragrafo 3, il prezzo di "98,71 ECU" è sostituito dal prezzo di "119,19 ECU";

- all'articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino, il prezzo di "173,73 ECU" è sostituito dal prezzo di "209,78 ECU";

- all'articolo 8, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di "72 ECU" è sostituito dall'importo di "86,94 ECU".

4. La tabella dell'allegato al regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (3) è sostituita dalla seguente:


  Campagna       1995/   1996/   1997/   1998/   1999/   2000/   2001/   2002
                 1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003
"Compensazione
supplementare  24,09   21,28   18,43   15,54   12,62    9,64    6,57    3,41"
5. All'articolo 5 del regolamento (CE)

n. 1868/94

del Consiglio

(4)

, l'importo di "18,43 ECU" è sostituito dall'importo di "22,25 ECU".

6. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1872/94 del Consiglio (4), l'importo di "87 ECU" è sostituito dall'importo di "105,1 ECU".

7. Alle cauzioni fissate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti d'applicazione non si applica il coefficiente correttore 1,207509.

(1)

G.U. 27 dicembre 1990, n. L 362.

(2)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(3)

G.U. 7 aprile 1994, n. L 90.

(4)

G.U. 30 luglio 1994, n. L 197.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per ciascuno degli importi e prezzi di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione