
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94 DELLA COMMISSIONE, 22 giugno 1994
G.U.C.E. 23 giugno 1994, n. L 156
Modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 249/2007)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 giugno 1994
Applicabile dal: 1° gennaio 1994
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 della Commissione (3), in particolare l'articolo 15,
considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni di pollame; che l'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato;
considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (5); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;
considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0% il prelievo per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni di pollame, entro il limite di un determinato quantitativo; che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno;
considerando che, per garantire un impiego dei quantitativi di cui trattasi conforme ai tradizionali flussi d'importazione sul mercato comunitario, è d'uopo ripartire i quantitativi medesimi in base all'origine delle importazioni e all'entità delle stesse nel corso degli ultimi tre anni;
considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 50 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;
considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 91 dell'8.4.1994.
GU L 282 dell'1.11.1975.
GU L 152 del 24.6.1993.
GU L 331 del 2.12.1988.
GU L 320 del 22.12.1993.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 774/94.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
3. I quantitativi dei prodotti che beneficiano del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è ripartito in quattro sottoperiodi, nel modo seguente:
- 25% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25% nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25% nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2389/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 406/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1244/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 958/96, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 997/97, dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1514/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1255/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.
2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento; la domanda può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10% del quantitativo disponibile per il gruppo di cui trattasi nel sottoperiodo interessato.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine e la menzione "sì" è contrassegnata con una crocetta, fatta eccezione per i gruppi 3, 5 e 6.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.
5. Il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
6. I titoli per il gruppo 3 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.
7. I titoli per il gruppo 5 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2389/94, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 406/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1244/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 958/96, dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1514/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2719/1999,dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1043/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1722/2006, e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.
2. La domanda di titolo deve essere accompagnata da un contratto di fornitura in cui si specifichi che il prodotto a base di carni di pollame è disponibile per la consegna nell'Unione europea durante il periodo contingentale, relativamente all'origine e al quantitativo richiesto.
Il presente paragrafo si applica unicamente ai prodotti dei gruppi 1, 2 e 4.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i gruppi 3, 5 e 6 ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti riconducibili ad un solo gruppo, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande che si riferiscono ad un solo paese d'origine devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esse sono considerate come un'unica domanda.
4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti in base all'origine ed espressi in chilogrammi.
5. I titoli sono rilasciati non appena possibile, dopo l'adozione della decisione da parte della Commissione.
6. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso del periodo interessato per ciascun gruppo, ripartiti secondo l'origine ed espressi in chilogrammi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
La validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
Le domande di titoli di importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della prova della costituzione di una cauzione di 50 euro per 100 chilogrammi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
[Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.
Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1244/95, dall'allegato del Reg. (CE) n. 2916/95, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1255/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 249/2007)
TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100%
Pollo
Paese |
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantitativi annui in t. |
Brasile |
1 |
09.4410 |
0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 |
9.432 |
Tailandia |
2 |
09.4411 |
0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 |
5.100 |
Altri |
3 |
09.4412 |
0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 |
3.300 |
Tacchino
Paese |
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantitativi annui in t. |
Brasile |
4 |
09.4420 |
0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 |
1.800 |
Altri |
5 |
09.4421 |
0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 |
700 |
Erga omnes |
6 |
09.4422 |
0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 |
2.485 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1244/95, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1255/2006 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
A- Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:
Omissis
in italiano: Regolamento (CE) n. 1431/94.
Omissis
B- Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5:
Omissis
in italiano: prelievo fissato allo 0% in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94.
Omissis
C- Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 6:
Omissis
in italiano: da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1514/97.
Omissis
D- Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 7):
in italiano: da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1514/97.
Omissis
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
ALLEGATO III
(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 2389/94, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1244/95, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1255/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94
Commissione delle Comunità europee - DG Agricoltura e sviluppo rurale
Unità D.2 - Attuazione delle misure di mercato
Settore della carne di pollame
Domanda di titoli di importazione a dazio TDC dello 0% |
Data: |
Periodo: |
Stato membro
Numero d'ordine |
Codice CN |
Richiedente (Nome e indirizzo) |
Origine |
Quantitativo (in chilogrammi, peso netto) |
. |
. |
. |
. |
. |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1385/2007.
ALLEGATO IV
(introdotto dall'allegato del Reg. (CE) n. 1043/2001, sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1255/2006 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1938/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. 44)
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94
Commissione delle Comunità europee - DG Agricoltura e sviluppo rurale
Unità D.2 - Attuazione delle misure di mercato
Settore della carne di pollame
COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE
Stato membro: .....
Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1431/94
Quantitativo di prodotti (in chilogrammi, peso netto) effettivamente importato:
Destinatario: AGRI.D.2
Fax: (32-2) 292 17 41 e-mail: AGRI-IMP-POULTRYec.europa.eu
Numero d'ordine |
Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica |
Paese di origine |
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