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LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 14

G.U.R.S. 25 maggio 1994, n. 25

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, contenente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in attività di pubblica utilità.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 26/1995 e con annotazioni alla data 18 maggio 1996)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: "progetti di durata non superiore a dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "progetti di durata non superiore a ventiquattro mesi" e le parole: "per periodi complessivamente non superiori a sei mesi", sono soppresse.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente legislazione nazionale, restando a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare ai lavoratori stessi, in dipendenza della partecipazione ai progetti, un trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle società da cui i lavoratori dipendono, che disporranno il pagamento delle spettanze sulla base degli elementi forniti dagli enti, dalle amministrazioni e dalle aziende titolari dei progetti. (1) (2)

4. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, determina le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. I progetti di utilità pubblica dovranno riguardare prioritariamente i seguenti settori: tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali, valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e dell'agricoltura; interventi in materia di protezione civile. Gli uffici provinciali del lavoro, e gli ispettorati provinciali del lavoro, sulla scorta di apposite visite ispettive, relazionano periodicamente all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in ordine all'andamento dei progetti ed ai risultati delle attività di utilità pubblica".

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa richiesta delle amministrazioni, degli enti e delle aziende titolari dei progetti approvati ai sensi del comma 1 è autorizzato a finanziare ed approvare la prosecuzione dei medesimi progetti, con le procedure ivi previste, per periodi complessivamente non superiori a quelli risultanti dalla applicazione del comma 1. (3)

(1)

Vedi Circ. Ass. Lavoro n. 202 del 7 settembre 1994.

(2)

La modifica apportata dal comma annotato all'art. 4, comma 3, della L.R. 3/93 è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26/95.

(3)

Con l'art. 34, comma 2, della L.R. 33/96, ai benefici previsti dall'articolo annotato, sono ammessi i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa.

Art. 2

1. In attesa dell'adozione dei provvedimenti statali necessari per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modifiche, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere, a titolo di anticipazione, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al medesimo articolo 4, comma 4, ai lavoratori ivi indicati in misura non superiore all'80 per cento del trattamento spettante a carico della Cassa integrazione guadagni straordinaria e per il periodo massimo di tempo previsto dall'intervento statale.

2. Per la liquidazione del trattamento di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere al versamento delle somme occorrenti alle società da cui i lavoratori dipendono.

3. Attraverso accordi tra la Regione ed i competenti organi di Stato saranno disciplinate le modalità per il recupero da parte della Regione stessa delle somme anticipate.

Art. 2

(aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26/95)

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a provvedere all'anticipazione, nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993,n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo delle indennità statali spettanti a seguito della cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in precedenza goduto. Trovano applicazione gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

Art. 3

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 26/95)

1. La Regione, nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale, è autorizzata a stipulare convenzioni con la GEPI al fine di promuovere e realizzare iniziative volte al reimpiego produttivo di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di altri trattamenti previdenziali o assistenziali, utilizzando a tal fine le disponibilità degli stanziamenti introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991,n. 23.

Art. 4

1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 9.400 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza lavoratori disoccupati.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 maggio 1994.

MARTINO