
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
REGOLAMENTO (CE) n. 1055/94 DELLA COMMISSIONE, 5 maggio 1994
G.U.C.E. 6 maggio 1994, n. 115
Proroga del termine per la semina di semi oleosi per talune zone.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare l'articolo 12,
Considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 328/94 (4), il termine ultimo che può essere fissato dagli Stati membri per la semina e la presentazione delle domande relative ai semi oleosi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, scade il 15 maggio;
Considerando che per ragioni climatiche il termine succitato non permette la semina di alcuni tipi di semi oleosi, in talune zone, in condizioni pedologiche favorevoli; che, conformemente all'articolo 12, primo comma, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno prevedere, per tali zone, una proroga del termine di semina per i vari semi oleosi; che tale proroga non deve tuttavia compromettere l'efficacia del sistema di sostegno per i produttori di seminativi, né il calendario dei controlli ad esso relativi; che, alla luce dell'esperienza fatta fino ad oggi è opportuno fissare al 31 maggio la data limite suddetta per le zone interessate;
Considerando che la proroga del termine previsto per la semina di taluni semi oleosi in determinate zone non giustifica una variazione della data fissata per la presentazione delle domande di aiuto per superficie di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5), modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (6); che, tuttavia, è opportuno semplificare per quanto possibile la procedura relativa alla conferma della semina prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 3 febbraio 1994, n. L 30.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 15 febbraio 1994, n. L 42.
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.
G.U. 29 gennaio 1994, n. L 24.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il termine ultimo per la semina delle oleaginose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2294/92, è prorogato al 31 maggio precedente la campagna di commercializzazione di cui trattasi per quanto riguarda talune zone, da definirsi dagli Stati membri, situate nelle regioni elencate in allegato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (1):
a) il termine ultimo per la conferma della semina alle competenti autorità, previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92, è fissato al 31 maggio precedente la campagna di commercializzazione di cui trattasi;
b) gli Stati membri hanno la facoltà di istituire un sistema di conferma implicita in virtù della quale la mancata notifica da parte del produttore equivale alla conferma dell'avvenuta semina. I produttori che non hanno effettuato le semine previste hanno l'obbligo di informarne l'autorità competente.
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Entro il 13 maggio 1994 gli Stati membri notificano alla Commissione le zone da essi designate a norma dell'articolo 1 e le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO
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