Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1994, n. 1

G.U.R.S. 1 febbraio 1994, n. 6

Disposizioni urgenti per il settore forestale.

Testo con annotazioni alla data 10 gennaio 1995

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more di una riorganizzazione complessiva del settore forestale, le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono confermate fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative già iscritti negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

2. Sono altresì confermati fino alla stessa data del 31 dicembre 1994 i contingenti distrettuali di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonchè le disposizioni contenute nell'articolo 36 della medesima legge. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 2/95 il termine del 31 dicembre 1994, previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo che si annota, è stato prorogato al 30 aprile 1995.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1994.

MARTINO