
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2
G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3
Disposizioni urgenti nel settore forestale.
Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1996
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1, è prorogato al 30 aprile 1995. (1)
Termine prorogato:
- al 30 giugno 1995 dall'art. 11 della L.R. 41/95;
- al 31 ottobre 1995 dall'art. 1 della L.R. 52/95;
- al 31 dicembre 1995 dall'art. 1 della L.R. 79/95;
- al 29 febbraio 1996 dall'art. 19 della L.R. 2/96;
- e successivamente "fino all'entrata in vigore delle norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996" dall'art. 8 della L.R. 18/96.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 gennaio 1995.
MARTINO