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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Disposizioni urgenti nel settore forestale.

Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 1, è prorogato al 30 aprile 1995. (1)

(1)

Termine prorogato:

- al 30 giugno 1995 dall'art. 11 della L.R. 41/95;

- al 31 ottobre 1995 dall'art. 1 della L.R. 52/95;

- al 31 dicembre 1995 dall'art. 1 della L.R. 79/95;

- al 29 febbraio 1996 dall'art. 19 della L.R. 2/96;

- e successivamente "fino all'entrata in vigore delle norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996" dall'art. 8 della L.R. 18/96.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO