Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) N. 231/94 DEL CONSIGLIO, 24 gennaio 1994

G.U.C.E. 3 febbraio 1994, n. L 30

Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 6 febbraio 1994

Applicabile dal: 1° agosto 1994

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 1765/92, il presente regolamento cessa di avere effetto a decorrere dal 30 giugno 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1251/99, il cui art. 14 ha abrogato il regolamento qui modificato.

Da tenere presente che anche ques'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2005, dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, per l'attuazione del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (4), agli Stati membri compete la stesura dei piani di regionalizzazione sulla base di criteri oggettivi; che è opportuno modificare i criteri applicabili a detti piani onde conferire agli Stati membri un più ampio margine di manovra, pur nel pieno rispetto delle rese medie registrate in passato;

Considerando che, dati i rischi inerenti a questo margine di manovra più esteso, è opportuno predisporre un'apposita misura per il caso in cui uno Stato membro scelga di delimitare regioni di produzione distinte da quelle delle superfici di base, per garantire l'effettivo rispetto delle rese registrate in passato;

Considerando che potrebbe inoltre essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, evitando peraltro un'estensione globale delle prime; che tale obiettivo può essere conseguito con l'introduzione di una superficie massima fissata per regione di produzione che possa usufruire del pagamento compensativo in base alla resa ottenuta sulle superfici irrigate; che gli Stati membri possono inoltre limitare questo beneficio a una sola coltura di semi oleosi; che, al posto della superficie massima, gli Stati membri possono concedere pagamenti compensativi nel quadro di un regime di superfici di base distinte delle colture irrigate;

Considerando che, per essere efficace, la messa a riposo deve basarsi sulla rotazione; che, per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno adottare una definizione specifica della rotazione; che, tuttavia, per meglio adattare il regime della messa a riposo alle esigenze agronomiche, occorre prevedere altre forme di ritiro dei seminativi, quali il ritiro fisso, l'abbinamento del ritiro con rotazione e di quello fisso (ritiro misto), nonché un ritiro con rotazione basato su una periodicità diversa da quella prevista per il ritiro con rotazione al tasso del 15 %; che per conseguire la stessa efficacia, in caso di applicazione di un ritiro che non sia quello con rotazione al 15%, occorre prevedere per queste altre forme di messa a riposo un tasso superiore al 15%;

Considerando che è opportuno aumentare la compensazione concessa per il ritiro dei seminativi;

Considerando che, in taluni casi, i produttori potrebbero essere interessati a ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi maggiore di quella obbligatoria; che tale eventualità dev'essere ammessa; che a questo proposito vanno adottate disposizioni particolari per poter tener conto delle terre messe a riposo nel quadro del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (5); che occorre autorizzare gli Stati membri a non ricorrere a questa facoltà se lo richiedono particolari esigenze della loro agricoltura;

Considerando che, in determinate circostanze, il trasferimento degli obblighi di ritiro consentirebbe di praticare una politica più razionale di utilizzazione dei terreni e una più attenta considerazione degli obiettivi ambientali; che, dato il rischio di veder diminuita l'efficacia del ritiro dei seminativi, tali trasferimenti dovrebbero essere effettuati con la massima prudenza, in modo da non compromettere l'efficacia dei regimi di ritiro;

Considerando che, per fini di flessibilità, occorre agevolare i trasferimenti, limitandoli nel contempo allo stretto vicinato o nell'ambito di determinate regioni, in particolare per ragioni ambientali; che tuttavia, per compensare le eventuali differenze di produttività tra le aziende interessate, si deve prevedere la possibilità di fissare un tasso di ritiro più elevato; che conviene peraltro concedere agli Stati membri la facoltà di non permettere i trasferimenti nel proprio territorio;

Considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce i terreni ammissibili al pagamento compensativo; che, onde tener conto di particolari situazioni che potrebbero avere conseguenze troppo gravose, è necessario autorizzare talune deroghe al suddetto articolo, che gli Stati membri dovrebbero gestire in funzione delle rispettive situazioni specifiche; che l'applicazione di tali deroghe può tuttavia comportare una diminuzione dell'efficacia del regime contemplato nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che per ridurre tale rischio occorre prevedere adeguate misure che consentano, a seconda dei casi, di mantenere immutata la quantità complessiva dei terreni ammissibili o di evitare un aumento significativo di questi ultimi;

Considerando che la qualità dei prodotti ottenuti dai seminativi, segnatamente del frumento duro e del girasole, potrebbe essere migliorata con l'impiego di sementi certificate; che subordinare il pagamento degli importi compensativi all'impiego di siffatte sementi rappresenta un mezzo per conseguire questo obiettivo;

Considerando che, per favorire gli sbocchi industriali di taluni prodotti agricoli, occorre prevedere la possibilità di praticare alcune colture sui terreni messi a riposo, eventualmente senza compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 settembre 1993, n. C 265.

(2)

G.U. 22 novembre 1993, n. C 315.

(3)

G.U. 30 dicembre 1993, n. C 352.

(4)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (G.U. 25 giugno 1993, n. L 154).

(5)

G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 6 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Le superfici oggetto di una messa a riposo straordinaria in conformità al secondo trattino del comma precedente non sono considerate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo."

2) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento compensativo, ciascuno Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri pertinenti e obiettivi per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire, per quanto possibile, alla definizione di zone omogenee distinte.

In tale contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali.

- Qualora la resa per il granturco sia superiore a quella degli altri cereali, deve essere determinata separatamente per il granturco una superficie di base regionale o individuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 che copre, nel caso d'una superficie di base regionale, una o più regioni di produzione "granturco", a scelta dello Stato membro.

Gli Stati membri possono inoltre, nelle regioni in causa, determinare superfici di base regionali o individuali separatamente per i seminativi diversi dal granturco. In tal caso, se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "granturco", il saldo di ettari è assegnato nuovamente per la stessa campagna alle superfici di base corrispondenti dei seminativi diversi dal granturco.

- Qualora la resa del granturco sia inferiore o pari a quella degli altri cereali, può ugualmente essere determinata separatamente una superficie di base per il granturco, conformemente al precedente trattino. In tal caso, e se lo Stato membro sceglie di stabilire una superficie di base "altri seminativi diversi dal granturco":

- se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "granturco", il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alle superfici di base corrispondenti agli altri seminativi;

- se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "altri seminativi diversi dal granturco", il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base "granturco" interessata.

In caso di superamento di queste superfici di base, si applica l'articolo 2, paragrafo 6.

Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione, prevedere rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate. I pagamenti compensativi sulla base della resa "irrigua" sono concessi entro i limiti di un massimale fissato per regione di produzione definita nel piano di regionalizzazione. Tale massimale è pari alla media delle superfici irrigue nel corso del triennio 1989-1991 in vista di una raccolta di seminativi. Tale massimale può essere maggiorato delle superfici irrigate di recente e investite alle stesse colture e per le quali sia stato stabilito che l'inizio della realizzazione degli investimenti è antecedente al 1° agosto 1992.

Se le domande di aiuto al tasso "irriguo" superano il massimale, si applica una riduzione dei pagamenti compensativi pari a una volta e mezza il tasso di superamento registrato durante la campagna considerata. Tuttavia, se il superamento è pari o superiore al 10%, la resa cui riferirsi per i seminativi irrigui è quella applicabile ai seminativi non irrigui nella stessa regione.

In luogo del regime di massimali di cui al presente articolo gli Stati membri possono concedere i pagamenti compensativi su base della resa "irrigua" nel quadro di un regime di superfici di base separate determinate per le superfici irrigue.

In tal caso la superficie di base irrigua è determinata secondo le regole previste per fissare il massimale summenzionato, senza tuttavia comportare un aumento della superficie di base totale dello Stato membro in questione.

In caso di superamento di queste superfici, si applica l'articolo 2, paragrafo 6.

Il piano di regionalizzazione deve garantire in ogni caso il rispetto della resa media dello Stato membro in questione, fissata per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 2."

3) L'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"Se uno Stato membro decide di applicare:

- al granturco un trattamento diverso da quello degli altri cereali, la resa media cerealicola, che non viene modificata, deve essere suddivisa tra il solo granturco ed i cereali senza il granturco;

- alle superfici irrigate un trattamento diverso da quello delle superfici non irrigate, la resa media corrispondente, che non viene modificata, deve essere suddivisa tra le due categorie di superfici.

Gli Stati membri sono autorizzati a limitare in una regione il beneficio dei pagamenti compensativi "irrigui" ad una sola coltura di semi oleosi. Il tal caso deve essere fissato per questa regione un massimale specifico per la coltura considerata e si applicano le regole previste per i massimali."

4) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto ricapitolativo di tutte le domande di aiuto presentate e delle relative rese. Se da tali informazioni si evince che per uno Stato membro la resa media risultante dal piano di regionalizzazione applicato nel 1993, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, è superata, tutti i pagamenti compensativi da corrispondere in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'eccedenza constatata. Questa disposizione, tuttavia, non si applica qualora la quantità per la quale sono state presentate delle domande di aiuto, espressa in tonnellate di cereali, non superi quella risultante dal prodotto del totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.

Gli Stati membri possono optare per una constatazione dell'eventuale superamento della resa media a livello di ciascuna superficie di base. In tal caso le disposizioni di cui al presente paragrafo debbono essere applicate ai pagamenti compensativi da corrispondere in ciascuna delle superfici di base interessate."

5) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"L'obbligo di messa a riposo soggetta a rotazione è del 15% a decorrere dalla campagna 1993/1994. La nozione di rotazione ai sensi del presente regolamento è definita secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Qualsiasi altra forma di messa a riposo, diversa da quella di cui sopra, viene effettuata alla percentuale di messa a riposo soggetta a rotazione, aumentata di cinque punti percentuali. Tuttavia nei casi di cui al regolamento (CEE) n. 1541/93 è autorizzata una percentuale di messa a riposo aumentata soltanto di tre punti."

6) L'articolo 7, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. La compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi è pari ad un importo di 57 ECU moltiplicato per la resa cerealicola media calcolata nel piano di regionalizzazione. Detta compensazione viene corrisposta per il numero di ettari necessario per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1. In Portogallo, la compensazione tiene conto del regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90."

7) All'articolo 7, il paragrafo 6 è soppresso e sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. I coltivatori possono beneficiare della compensazione contemplata nel paragrafo 5 per un ritiro di seminativi eccedente il loro obbligo al fine di meglio contribuire al contenimento della produzione. In tal caso, la superficie messa a riposo non può eccedere quella investita a seminativi, per la quale è chiesto un pagamento compensativo. A tale proposito la superficie oggetto della messa a riposo straordinaria di cui all'articolo 2, paragrafo 6 è considerata superficie investita a seminativi per la quale è chiesto un pagamento compensativo. Gli Stati membri possono prevedere un limite inferiore di ritiro per tener conto delle particolari esigenze dell'agricoltura locale, quali la protezione dell'ambiente o il rischio di eccessiva riduzione dell'attività agricola in talune regioni.

In deroga al primo comma, i coltivatori che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 abbiano proceduto a una messa a riposo di terreni per una superficie superiore a quella che intendono coltivare a seminativi ammissibili e che non abbiano ricominciato a coltivare tali terreni possono, al termine del periodo d'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del succitato regolamento, mantenere la messa a riposo dei terreni che già avevano messi a riposo in applicazione di questa misura per un altro periodo di sessanta mesi. In cambio, il pagamento delle messa a riposo è fissato al tasso di 40 ECU/t per la parte eccedente quella investita a seminativi per la quale è chiesto un pagamento compensativo. A tale proposito la superficie oggetto della messa a riposo straordinaria di cui all'articolo 2, paragrafo 6, è considerata superficie per la quale è chiesto un pagamento compensativo. Questa opzione è parimenti possibile per i coltivatori il cui obbligo di messa a riposo è scaduto nel settembre 1993 e che, tenuto conto dell'incertezza che regna quanto alle regole future, hanno ricominciato a coltivare detti terreni in vista di un raccolto nel 1994. Gli Stati membri possono tuttavia non avvalersi di questa possibilità per motivi analoghi a quelli esposti nel primo comma.

7. Nell'ambito di uno stesso Stato membro, un coltivatore può trasferire ad un altro coltivatore il proprio obbligo di messa a riposo:

- qualora la normativa nazionale di tutela dell'ambiente implichi che il coltivatore che mette a riposo parte dei suoi seminativi è costretto a ridurre la sua produzione animale; lo Stato membro può disporre che simili trasferimenti vengano effettuati all'interno di una stessa regione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

- nel quadro di un piano previamente presentato dallo Stato membro alla Commissione, la quale garantisce che esso non comprometta l'efficacia del regime di ritiro dei seminativi. Il trasferimento previsto nel piano suddetto deve essere limitato ad un raggio massimo di 20 km oppure deve rimanere circoscritto ad una determinata regione caratterizzata in particolare da obiettivi ambientali. La percentuale di messa a riposo prevista dal paragrafo 1, secondo comma è aumentata di cinque punti. Tuttavia, nelle regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1541/93, tale aumento è limitato a tre punti.

Uno Stato membro può decidere di non applicare il regime di cui al presente trattino.

Se il trasferimento viene effettuato verso una regione con una resa diversa, la superficie da mettere a riposo deve essere adattata di conseguenza.

Il diritto alla compensazione per il coltivatore che trasferisce il proprio obbligo di messa a riposo è subordinato al completo adempimento dell'obbligo stesso da parte del coltivatore a cui è stato trasferito.

Gli obblighi trasferiti sono soggetti alle norme applicabili alle aziende in cui i seminativi vengono effettivamente messi a riposo."

8) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9

Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare, derogare al primo comma per tener conto di particolari situazioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici investite a seminativi pluriennali che sono generalmente coltivati in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che l'applicazione di tali deroghe dia luogo ad un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo comma per tener conto di situazioni specifiche connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e se l'intervento in questione dispone che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre gli Stati membri possono, per alcuni casi non contemplati dai due commi precedenti, derogare al primo comma se, in un piano sottoposto alla Commissione, apportano la prova che la quantità totale di terreni ammissibili resta immutata."

9) L'articolo 12, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base e dei massimali per le colture irrigue, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4."

10) L'articolo 12, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- le modalità concernenti la determinazione dell'importo e il pagamento dell'aiuto compensativo; fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, tali regole prevedono la possibilità per gli Stati membri di subordinare la concessione di aiuti specifici per seminativi all'impiego di sementi certificate."

11) L'articolo 12, quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

"- le modalità di determinazione dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'importo supplementare per il frumento duro; tali regole prevedono la possibilità per gli Stati membri di subordinare la concessione dell'importo supplementare previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, all'impiego di sementi certificate."

12) L'articolo 12, ottavo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- le modalità relative al ritiro dei terreni; dette regole definiscono in particolare forme di ritiro diverse da quello a rotazione, il periodo di ritiro annuale minimo e le misure da adottare a favore dell'ambiente e che fissano le regioni in cui, per determinati motivi climatici, dette misure possono essere sostituite da altre più opportune; inoltre tali norme stabiliscono le condizioni:

- di trasferimento della messa a riposo;

- di attuazione della messa a riposo di un'azienda ubicata in varie regioni di produzione e le eventuali eccezioni che possono risultare necessarie per dare, nel caso delle regioni dette di "secano" e di "regadio", ai produttori la possibilità di soddisfare all'obbligo del ritiro relativo ad una regione detta "regadio", totalmente o parzialmente, in una regione detta "secano",

a seconda delle diversità di resa."

13) L'articolo 12, nono trattino è sostituito dal testo seguente:

"- le modalità relative alle condizioni di applicazione:

- dell'articolo 7, paragrafo 4; tali condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza compensazione;

- dell'articolo 9; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe al presente articolo e l'obbligo degli Stati membri di presentare alla Commissione, per approvazione, le misure progettate. Nei nuovi Laender tedeschi tali deroghe possono concernere ristrutturazioni comprendenti 2 500 ettari investiti a seminativi per il raccolto 1993/1994."

Art. 2

Se per facilitare il passaggio dall'attuale regime a quello istituito dal presente regolamento sono necessarie misure specifiche, esse sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1994/1995. Per quanto concerne le disposizioni relative alla messa a riposo, esso è già applicabile al ritiro effettuato in vista di detta campagna.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS