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REGOLAMENTO (CE) N. 2537/95 DELLA COMMISSIONE, 30 ottobre 1995

G.U.C.E. 31 ottobre 1995, n. L 260

Modifica ai regolamenti del settore vitivinicolo che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi ed importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 ottobre 1995

Applicabile dal: 1° febbraio 1995

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

Considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi ed importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità di determinazione e d'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4);

Considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi ed importi in oggetto, che non hanno un'applicazione periodica e sono applicabili almeno a partire:

- dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti:

1) regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1685/95 (6);

2) regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93 (8);

3) regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95 (10);

4) regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (12);

5) regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

6) regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93;

7) regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione (15);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387

(2)

G.U. 31 gennaio 1995, n. L 22

(3)

G.U. 1 maggio 1993, n. L 108

(4)

G.U. 12 maggio 1995, n. L 107

(5)

G.U. 28 novembre 1981, n. L 341

(6)

G.U. 12 luglio 1995, n. L 161

(7)

G.U. 30 aprile 1983, n. L 116

(8)

G.U. 5 agosto 1993, n. L 196

(9)

G.U. 28 maggio 1988, n. L 132

(10)

G.U. 30 giugno 1995, n. L 148

(11)

G.U. 27 giugno 1992, n. L 173

(12)

G.U. 14 ottobre 1995, n. L 248

(13)

G.U. 27 giugno 1992, n. L 173

(14)

G.U. 6 novembre 1992, n. L 321

(15)

G.U. 11 novembre 1993, n. L 278

Art. 1

A seguito dell'adeguamento effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, di alcuni prezzi ed importi in ecu nel settore vitivinicolo, i regolamenti di cui agli articoli da 2 a 8 sono modificati secondo le indicazioni che vi figurano.

Art. 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è sostituito dal seguente:

"1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato, secondo i prodotti, nella seguente tabella:


  Codice NC             Designazione delle merci                 Tasso
                                                          (espresso in volume
                                                             o in peso netto)
   2009         Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva)
                o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta
                di alcole, anche addizionati di zuccheri o
                di altri edulcoranti:
   2009 60      - Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):
                - - con massa volumica superiore a 1,33
                    g/cm³ a 20°C:                            2,415 ECU/100 kg
   2009 60 11   - - - di valore uguale o inferiore a 22 ECU
                      per 100 kg di peso netto:
   2009 60 19   - - - altri
                - - con massa volumica non superiore a 1,33
                    g/cm³ a 20°C:
                - - - di valore superiore a 18 ECU per 100 kg
                      di peso netto:
   2009 60 51   - - - - concentrati                          2,415 ECU/100 kg
   2009 60 59   - - - - altri                                1,208 ECU/100 kg
                - - - di valore uguale o inferiore a 18 ECU
                      per 100 kg di peso netto:
                - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri
                        addizionati superiori a 30%:
   2009 60 71   - - - - - concentrati                        2,415 ECU/100 kg
   2009 60 79   - - - - - altri                              1,208 ECU/100 kg
   2009 60 90   - - - - - altri                              1,208 ECU/100 kg
   2204         Vini di uve fresche, compresi i vini
                arricchiti di alcole; mosti d'uva, diversi
                da quelli di cui alla voce 2009:
   2204 10      - vini spumanti                              2,415 ECU/hl
                - altri vini; mosti d'uva la cui
                  fermentazione è stata impedita o fermata
                  con l'aggiunta di alcole:
   2204 21      - - in recipienti di capacità uguale o
                    inferiore a 2 l:
   2204 21 10   - - - vini, diversi da quelli di cui alla
                      voce 2204 10, presentati in bottiglie
                      chiuse con un tappo a "forma di fungo"
                      tenuto da fermagli o legacci; vini
                      altrimenti presentati aventi, alla
                      temperatura di 20°C, una sovrappressione
                      dovuta all'anidride carbonica in
                      soluzione, non inferiore a 1 bar e
                      inferiore a 3 bar                      2,415 ECU/hl
                - - - altri:
da 2204 21 11   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    non superiore a 13% vol              1,208 ECU/hl
   2204 21 80
da 2204 21 81   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 13% vol e inferiore a 15%
   2204 21 84           vol, esclusi i vini liquorosi        1,208 ECU/hl
da 2204 21 87   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 15% vol e inferiore a 18%
   2204 21 94           vol, esclusi i vini alcolizzati e
                        i vini liquorosi                     1,208 ECU/hl
da 2204 21 95   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 18% vol e inferiore a 22%
   2204 21 98           vol, esclusi i vini alcolizzati e
                        i vini liquorosi                     1,208 ECU/hl
   2204 21 99   - - - - con gradazione alcolica effettiva
                        superiore a 22% vol, esclusi i vini
                        alcolizzati e liquorosi              1,208 ECU/hl
ex 2204 21
 Nota complementare
 4, lettera b) del
 capitolo 22    Vini alcolizzati                             1,208 ECU/hl
ex 2204 21
 Nota complementare
 4, lettera b) del
 capitolo 22    Vini liquorosi                               2,415 ECU/hl
   2204 29      - - altri:
   2204 29 10   - - - vini diversi da quelli di cui alla
                      voce 2204 10, presentati in bottiglie
                      chiuse con un tappo a "forma di fungo"
                      tenuto da fermagli o legacci; vini
                      altrimenti presentati aventi, alla
                      temperatura di 20°C, una sovrappressione
                      dovuta all'anidride carbonica in
                      soluzione, non inferiore a 1 bar e
                      superiore a 3 bar                      2,415 ECU/hl
                - - - altri:
da 2204 29 12   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 13% vol
   2204 29 75                                                1,208 ECU/hl
da 2204 29 81   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 13% vol e non inferiore
   2204 29 84           a 15% vol, esclusi i vini liquorosi  1,208 ECU/hl
da 2204 29 87   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 15% vol e non inferiore
   2204 29 94           a 18% vol, esclusi i vini alcolizzati
                        e i vini liquorosi                   1,208 ECU/hl
da 2204 29 95   - - - - con gradazione alcolica effettiva
   a                    superiore a 18% vol e non inferiore
   2204 29 98           a 22% vol, esclusi i vini alcolizzati
                        e i vini liquorosi                   1,208 ECU/hl
   2204 29 99   - - - - con gradazione alcolica effettiva
                        superiore a 22% vol esclusi i vini
                        alcolizzati e i vini liquorosi       1,208 ECU/hl
ex 2204 29
 Nota complementare
 4, lettera b) del
 capitolo 22    Vini alcolizzati                             1,208 ECU/hl
ex 2204 29
 Nota complementare
 4, lettera b) del
 capitolo 22    Vini liquorosi                               2,415 ECU/hl
   2204 30      - altri mosti d'uva:                         1,208 ECU/hl
2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è fissato a 1,208 ECU/hl."
Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1) all'articolo 12, lettera a):

- l'importo di "0,0142 ECU" è sostituito dall'importo di "0,01715 ECU",

- l'importo di "0,0209 ECU" è sostituito dall'importo di "0,02524 ECU";

2) all'articolo 12, lettera c):

- l'importo di "0,0169 ECU" è sostituito dall'importo di "0,02041 ECU",

- l'importo di "0,0250 ECU" è sostituito dall'importo di "0,03019 ECU";

3) all'articolo 12, lettera d):

- l'importo di "0,0566 ECU" è sostituito dall'importo di "0,06835 ECU",

- l'importo di "0,0625 ECU" è sostituito dall'importo di "0,07547 ECU";

4) all'articolo 12, lettera e), l'importo di "0,0566 ECU" è sostituito dall'importo di "0,06835 ECU".

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1:

- l'importo di "3 600 ECU" è sostituito dall'importo di "4 347 ECU",

- l'importo di "1 200 ECU" è sostituito dall'importo di "1 449 ECU",

- l'importo di "2 800 ECU" è sostituito dall'importo di "3 381 ECU",

- l'importo di "3 500 ECU" è sostituito dall'importo di "4 226 ECU",

- l'importo di "3 800 ECU" è sostituito dall'importo di "4 589 ECU",

- l'importo di "5 250 ECU" è sostituito dall'importo di "6 339 ECU",

- l'importo di "7 150 ECU" è sostituito dall'importo di "8 643 ECU",

- l'importo di "9 200 ECU" è sostituito dall'importo di "11 109 ECU",

- l'importo di "10 200 ECU" è sostituito dall'importo di "12 317 ECU",

- l'importo di "10 800 ECU" è sostituito dall'importo di "13 041 ECU",

- l'importo di "8 400 ECU" è sostituito dall'importo di "10 143 ECU",

- gli importi di "7 200 ECU" sono sostituiti dagli importi di "8694 ECU",

- gli importi di "6 000 ECU" sono sostituiti dagli importi di "7245 ECU",

2) all'articolo 2, paragrafo 2, l'importo di "600 ECU" è sostituito dall'importo di "724,5 ECU";

3) all'articolo 2, paragrafo 5:

- l'importo di "2 500 ECU" è sostituito dall'importo di "3 019 ECU",

- l'importo di "1 000 ECU" è sostituito dall'importo di "1 208 ECU",

- l'importo di "1 600 ECU" è sostituito dall'importo di "1 932 ECU",

- l'importo di "2 200 ECU" è sostituito dall'importo di "2 657 ECU",

- l'importo di "2 800 ECU" è sostituito dall'importo di "3 381 ECU",

- l'importo di "5 000 ECU" è sostituito dall'importo di "6 038 ECU",

- l'importo di "6 200 ECU" è sostituito dall'importo di "7 487 ECU",

- l'importo di "6 500 ECU" è sostituito dall'importo di "7 849 ECU",

- l'importo di "5 500 ECU" è sostituito dall'importo di "6 641 ECU",

- l'importo di "300 ECU" è sostituito dall'importo di "362,3 ECU",

- gli importi di "3 500 ECU" sono sostituiti dagli importi di "4226 ECU".

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 1600/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 21, l'importo di "0,0197 ECU" è sostituito dall'importo di "0,02379 ECU";

2) all'articolo 22, l'importo di "394,83 ECU" è sostituito dall'importo di "476,76 ECU";

3) all'articolo 29, l'importo di "394,83 ECU" è sostituito dall'importo di "476,76 ECU".

Art. 6

All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo di "394,83 ECU" è sostituito dall'importo di "476,76 ECU".

Art. 7

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3233/92, l'importo di "10 ECU" è sostituito dall'importo di "12,08 ECU".

Art. 8

Il regolamento (CE) n. 3112/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, l'importo di "394,83 ECU" è sostituito dall'importo di "476,76 ECU";

2) all'articolo 5, l'importo di "0,0197 ECU" è sostituito dall'importo di "0,02379 ECU".

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile, per ciascun importo considerato, a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione