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REGOLAMENTO (CE) N. 2527/95 DELLA COMMISSIONE, 27 ottobre 1995

G.U.C.E. 28 ottobre 1995, n. L 258

Modifica al regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 ottobre 1995

Applicabile dal: 31 ottobre 1995

Nota: Il presente regolamento, in quanto riportante una mera modifica al Reg. (CE) n. 2568/91, è da intendersi abrogato a decorrere dal 22 maggio 2002, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 796/2002, recante altra modifica allo stesso Reg. (CE) n. 2568/91. Per la stessa motivazione e secondo la seguente successione sono inoltre da intendersi di fatto abrogati i seguenti atti:

a) Reg. (CE) n. 796/2002: di fatto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003 dal Reg. (CE) n. 1832/2002;

b) Reg. (CE) n. 1832/2002: di fatto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal Reg. (CE) n. 1789/2003;

c) Reg. (CE) n. 1789/2003: di fatto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005 dal Reg. (CE) n. 1810/2004.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 35 bis,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 (4), ha definito, tra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime;

Considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare; che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto che sono in corso studi in materia, in particolare in seno al Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno che la tolleranza oggi in vigore sia applicata fino al termine di tali studi;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 settembre 1966, n. 172

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349

(3)

G.U. 5 settembre 1991, n. L 248

(4)

G.U. 29 marzo 1995, n. L 69

Art. 1

Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

"Espressione dei risultati: il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:

- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di +1,5,

- a partire dalla campagna 1993/1994, una tolleranza di +1,

se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione