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REGOLAMENTO (CE) N. 1839/95 DELLA COMMISSIONE, 26 luglio 1995

G.U.C.E. 28 luglio 1995, n. L 177

Modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 583/2007)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 luglio 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

Considerando che, in base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500 000 t di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 mila tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; che, nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare; che nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non può oltrepassare l'importo di 50 ECU/t;

Considerando che, per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione (3);

Considerando che il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (5), applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare delle perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento;

Considerando, per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale, che, per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce resa magazzini designati dall'organismo d'intervento interessato; che è d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzinaggio disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara;

Considerando che occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e che occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario;

Considerando che, ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara; che in tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione;

Considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (7), nonché dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (9);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181

(2)

G.U. 8 luglio 1995, n. L 158

(3)

G.U. 30 giugno 1995, n. L 147

(4)

G.U. 30 marzo 1990, n. L 84

(5)

G.U. 15 ottobre 1994, n. L 265

(6)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94

(7)

G.U. 8 giugno 1995, n. L 125

(8)

G.U. 5 agosto 1978, n. L 216

(9)

G.U. 25 giugno 1993, n. L 154

Art. 1

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2235/2000 e modificato dal'art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2007)

1. Sono aperti il 1° gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite agli articoli seguenti.

2. Il 1° gennaio di ogni anno è aperto, per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, per il 2007 è aperto dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione di un quantitativo massimo di 250 000 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

4. La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione non è applicabile nell'ambito di detti contingenti.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2235/2000 e modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2007)

1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione.

2. La Commissione contabilizza:

a) per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

i) i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) e di sorgo (codice NC 1007 00 90) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell'anno successivo;

ii) i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;

b) per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis, i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso del secondo semestre 2007 e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio 2008.

I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all'anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l'anno civile successivo.

3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

a) regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (*);

b) decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (**);

c) decisione 2006/580/CE del Consiglio (***);

d) regolamento (CE) n. 969/2006 del Consiglio (****).

(*) GU L 240 del 23.9.2000.

(**) GU L 26 del 28.1.2005.

(***) GU L 239 dell'1.9.2006.

(****) GU L 176 del 30.6.2006.

Art. 2

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2007)

Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell'allegato III, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.

Art. 3

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinati ad essere trasportati o utilizzati in Spagna.

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono destinati ad essere trasformati in Portogallo.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1558/2005)

Nell'ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

CAPITOLO I

Importazioni con riduzione del dazio all'importazione

Art. 5

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1558/2005)

1. Fatto salvo l'articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, una riduzione del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

1 bis. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano coperti.

2. Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1 siano effettivamente importati.

3. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 2 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 ECU/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 715/90.

I dazi effettivamente pagati vengono convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di conversione in vigore per la moneta interessata il giorno dell'espletamento delle modalità doganali d'importazione.

4. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2235/2000)

1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

2. L'offerta deve indicare:

- gli estremi della gara,

- il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,

- la natura e la quantità del prodotto da importare,

- l'importo per tonnellata, espresso in ecu, della riduzione del dazio proposta,

- il paese d'origine del cereale da importare.

3. L'offerta deve essere corredata:

a) della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 ECU per tonnellata da parte dell'offerente, e

b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

6. Un'offerta non può essere ritirata.

7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato I.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Art. 7

1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,

- o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

Art. 8

(modificato dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 777/2004 e dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1996/2006)

1. La domanda di titolo deve essere presentate utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1). Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

2. Le domande di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato I bis.

- Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) n. 1839/95]

- Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) n. 1839/95]

- Snízení cla: licence platná pouze ve Spanelsku [narízení (ES) c. 1839/95]

- Snízení cla: licence platná pouze v Portugalsku [narízení (ES) c. 1839/95]

- Nedætteelse af tolden: licensen er Kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

- Nedætteelse af tolden: licensen er Kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

- Ermäbigte Abgade: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

- Ermäbigte Abgade: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

- Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

- Meiwsh tou dasmou: pistopoihtiK opou iscuei mono sthn Ispauia [Kanonismo (EK) ariJ. 1839/95]

- Meiwsh tou dasmou: pistopoihtiK opou iscuei mono sthn Portogalia [Kanonismo (EK) ariJ. 1839/95]

- Duty reduction: licence valid only in Spain [Regulation (EC) No 1839/95]

- Duty reduction: licence valid only in Portugal [Regulation (EC) No 1839/95]

- Abbatement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) n° 1839/95]

- Abbatement du droit: certificat valable uniquement en Portugal [règlement (CE) n° 1839/95]

- Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

- Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

- Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

- Muito sumazinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

- Muito sumazinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

- Muitas samazinajums: licence ir deriga tikai Spanija [Regula (EK) Nr. 1839/95]

- Muitas samazinajums: licence ir deriga tikai Portugale [Regula (EK) Nr. 1839/95]

- Tnaqqis tad-dazju: licenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

- Tnaqqis tad-dazju: licenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

- Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

- Obnizenie stawki celnej: pozwolenie wazne wyacznie w Hiszpanii (rozporzadzenie (WE) nr 1839/95)

- Obnizenie stawki celnej: pozwolenie wazne wyacznie w Portugalii (rozporzadzenie (WE) nr 1839/95)

- Redução do direito: certificado vàlido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n° 1839/95]

- Redução do direito: certificado vàlido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n° 1839/95]

- Znízenie cla: licencia platná iba v Spanielsku [Nariadenie (ES) c. 1839/95]

- Znízenie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) c. 1839/95]

- Znizanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Spaniji (Uredba (ES) st. 1839/95

- Znizanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) st. 1839/95

- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa [Asetus (EY) N:o 1839/95]

- Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa [Asetus (EY) N:o 1839/95]

- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förording (EG) nr 1839/95)

- Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förording (EG) nr 1839/95)

3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 ECU/t.

(1)

G.U. 2 dicembre 1988, n. L 331

Art. 9

(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1963/95 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2235/2000)

1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una "garanzia di buon fine" il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.

2. Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzionamento di cui all'articolo 10, lettera b) del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1).

3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo. Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55%, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità.

5. Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che:

- non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande;

- sia corredata della prova che, nello Stato membro importatore, viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

6. L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione, allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96 .

(1)

G.U. 24 maggio 1995, n. L 117

Art. 10

1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati limitatamente ai quantitativi disponibili al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati - sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) - limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

4. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Art. 11

1. La durata di validità dei titoli è quella prevista:

- all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,

- dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.

2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura "sì". In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5% massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

Art. 12

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2235/2000)

1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata:

a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta, oppure

b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) non è stato rispettato.

2. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 è svincolata:

a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato, e

b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.

3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che:

- per il granturco il cui risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 9, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60%, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 oppure 1104 23; tale prova è addotta mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata,

- per il granturco il cui risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle esposizioni previste all'articolo 9, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60% e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore o ad un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica, oppure che

- l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore, oppure che

- il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95% del quantitativo messo in libera pratica.

4. Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne per quanto riguarda il termine di sei mesi indicato al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.

Art. 13

1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti ad una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

CAPITOLO II

Acquisto diretto sul mercato mondiale

Art. 14

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 ECU/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma e paragrafo 4.

3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55% del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (3).

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo "zero" sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

(1)

G.U. 19 ottobre 1992, n. L 302

(2)

G.U. 11 ottobre 1993, n. L 253

(3)

G.U. 4 dicembre 1990, n. L 337

Art. 15

1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 14, paragrafo 1 stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

2. Viene inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, un bando di gara redatto conformemente all'allegato II. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale.

Detto organismo comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

Art. 16

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

- gli estremi della gara,

- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,

- la partita cui si riferisce,

- l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione,

- l'origine del cereale da importare,

- e separatamente il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione.

3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

5. Un'offerta non può essere ritirate.

Art. 17

1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 ECU/t.

2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

3. La cauzione viene svincolata immediatamente:

a) se l'offerta non è stata accolta;

b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 15;

c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

(1)

G.U. 3 agosto 1985, n. L 205

Art. 18

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 19

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

Art. 20

1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la qualità di essa è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capitolo I.

2. In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 17 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 21

Il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione (1) è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione (2) resta applicabile per la seconda parte della vendita, sul mercato portoghese, di 250 000 t di granturco acquistate conformemente alla decisione della Commissione del febbraio 1995.

(1)

G.U. 26 marzo 1994, n. L 83

(2)

G.U. 9 marzo 1995, n. L 53

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

 Gara settimanale per la riduzione del dazio d'importazione di .................... in provenienza da paesi terzi
                         [Regolamento (CE) n. 1839/95]
         Termine di presentazione delle offerte (data e ora) ...............
      1             2           3              4            5           6
  Numerazione   Quantità    Quantità     Importo della  Fissazione    Origine
dei concorrenti  (in t)   cumulata (in t)  riduzione   anticipata del   del
                                           del dazio    tasso verde   cereale
                                         d'importazione   (sì/no)
      1         ........    ........        ........      ........    .......
      2         ........    ........        ........      ........    .......
      3         ........    ........        ........      ........    .......
      4         ........    ........        ........      ........    .......
     ecc.

ALLEGATO I bis

(introdotto dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1996/2006)

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Omissis

- in italiano: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95] Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

Omissis

ALLEGATO II

 PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento...................., di.................... t di...................
                   [Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione]
1. Prodotto da mobilitare: ...............................................
2. Quantitativo totale: ..................................................
3. Elenco dei magazzini per ogni partita: ................................
4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità
   minima e le detrazioni): ..............................................
5. Condizionamento (alla rinfusa): .......................................
6. Periodo di consegna: ..................................................
7. Data limite per la presentazione delle offerte: .......................

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 583/2007)

Importazioni di granturco (codice NC 1005 90 00), di sorgo (codice NC 1007 00 90) e di prodotti di sostituzione (codici NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 e ex 2308 00 40)

(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-c1 @ec.europa.eu)

Immissioni in libera pratica nel corso del mese [mese/anno]

Stato membro: [paese/autorità nazionale competente]

Regolamento

Codice NC

Paese di origine

Quantità (t)

Dazio doganale applicabile

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