
REGOLAMENTO (CE) N. 1755/95 DELLA COMMISSIONE, 19 luglio 1995
G.U.C.E. 20 luglio 1995, n. L 170
Modifica al regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 luglio 1995
Applicabile dal: 23 luglio 1995
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,
Considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha ampliato il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 all'intero territorio dell'Austria, in particolare nell'allegato I, titolo V, sottotitolo C, punto 2, lettera a);
Considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 880/95 (3), ha stabilito le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle loro unioni; che occorre completare tali modalità a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a favore dell'Austria;
Considerando che occorre fissare i livelli minimi di produzione e il numero dei soci delle associazioni di produttori, in modo da garantire una concentrazione sufficiente dell'offerta; che per accertarsi che le unioni posseggano un'idonea importanza economica, è opportuno stabilire il numero minimo dei soci che le compongono, nonché un'estensione territoriale adeguata;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166
G.U. 31 gennaio 1991, n. L 26
G.U. 22 aprile 1995, n. L 91
Il regolamento (CEE) n. 220/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. In deroga al disposto dell'articolo 1, oltre a rispettare i limiti fissati nella tabella VIII dell'allegato del presente regolamento, le associazioni di produttori in Austria devono rappresentare:
- per gli animali vivi della specie bovina e le carni di animali della specie bovina, almeno il 10% della produzione regionale, oppure il 3% della produzione nazionale;
- per gli animali vivi della specie suina e le carni di animali della specie suina, il 20% della produzione regionale o il 3% della produzione nazionale.
Il calcolo della produzione nazionale e della produzione delle varie regioni di cui al primo comma:
- sarà effettuato in base ai dati statistici dello Stato membro relativi agli anni 1992, 1993 e 1994;
- verrà aggiornato ogni cinque anni.";
2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
"h) per quanto concerne l'Austria, le unioni devono soddisfare i requisiti minimi fissati nella tabella VIII di cui all'allegato per quanto riguarda la superficie di produzione, il fatturato, la quota della produzione nazionale e il numero di associazioni che raggruppano. Per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono essere composte di almeno tre associazioni riconosciute. Esse devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad un Land.";
3) nell'allegato, dopo la tabella VII e prima delle note in calce, è inserita la tabella VIII riprodotta nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione