Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) n. 1863/95 DEL CONSIGLIO, 17 luglio 1995

G.U.C.E. 29 luglio 1995, n. L 179

Modifiche al regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali e al regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

Note di entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 luglio 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3) prevede un regime di indennità compensative ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che per evitare una produzione eccessiva di fecola di patate è opportuno che l'indennità compensativa sia versata solo per il quantitativo di patate consegnato da un produttore di patate ad una fecoleria senza provocare il superamento del contingente assegnato a tale fecoleria;

Considerando che il regolamento (CE) n. 1868/94 (4), stabilisce, all'articolo 2, i contingenti di produzione di fecola di patate assegnati agli Stati membri per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998; che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'assegnazione di contingenti a tali Stati membri; che lo sviluppo dell'industria del settore della fecola di patate nel corso del periodo di riferimento indicato nel regolamento (CE) n. 1868/94 in tali Stati presentava differenze rispetto agli altri Stati membri; che è quindi necessario assegnare contingenti sulla base di un periodo maggiormente rappresentativo; che per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la base del calcolo utilizzata per l'assegnazione dei contingenti agli altri Stati membri non è appropriata in quanto il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 (5), non vi era applicabile; che il contingente deve essere quindi assegnato in base alla quantità di fecola di patate prodotta in ciascuno di questi Stati membri nell'anno 1993, per la quale è stato versato un aiuto nazionale;

Considerando che occorrerebbe tener conto del fatto che in Finlandia il 1993 è stato meno rappresentativo dei livelli normali di produzione di quanto lo sia stato per l'Austria e la Svezia; che è opportuno assegnare alla Finlandia un contingente addizionale per coprire la produzione che non è stato possibile realizzare nel 1993 a causa dell'obbligo imposto al livello nazionale di mettere a riposo alcune superfici;

Considerando tuttavia che a seguito di specifici problemi nei tre Stati membri in questione, relativi ad adeguamenti strutturali, al mancato integrale utilizzo della capacità produttiva e ad investimenti effettuati prima dell'introduzione del regime di contingentamento, il suddetto contingente dovrebbe essere adeguato;

Considerando che, per un errore, il disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 sembra essere contraddittorio; che è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, modificare tale articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 27 giugno 1995 (non ancora pubblicato in G.U.).

(2)

Parere reso il 31 maggio 1995 (non ancora pubblicato in G.U.).

(3)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994 e dal Regolamento (CE) n. 3290/94 (G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349)

(4)

G.U. 30 luglio 1994, n. L 197.

(5)

25 giugno 193, n. L 154.

Art. 1

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:

1) il paragrafo 2 diventa il paragrafo 2, lettera a);

2) è aggiunta la lettera seguente:

"b) Fatta salva la lettera a), l'indennità compensativa è versata soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto concluso tra il produttore di patate e la fecoleria nel rispetto del contingente di tale fecoleria di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94."

Art. 2

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 2:

a) la tabella di cui al paragrafo 1 è sostituito dalla tabella seguente:


"Danimarca                          178.460 tonnellate
Germania                            591.717 tonnellate
Spagna                                2.000 tonnellate
Francia                             281.516 tonnellate
Paesi Bassi                         538.307 tonnellate
Austria                              49.100 tonnellate
Finlandia                            54.750 tonnellate
Svezia                               63.900 tonnellate
                                  1.759.750 tonnellate";
b) al paragrafo 2, dopo il secondo trattino, è inserito il comma seguente:

"Tuttavia, l'Austria, la Finlandia e la Svezia ripartiscono tra le fecolerie i contingenti di cui al paragrafo 1, da utilizzare nel corso delle campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, in particolare in base alla quantità di fecola di patate da esse prodotta nel corso dell'anno civile 1993 e per la quale hanno beneficiato del relativo aiuto nazionale.";

2) all'articolo 6:

a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini "Fatto salvo il disposto dell'articolo 5";

b) al paragrafo 2, i termini "Fatto salvo" sono sostituiti dal termine "Nonostante".

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA