Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/95 DELLA COMMISSIONE, 30 giugno 1995

G.U.C.E. 1 luglio 1995, n. L 151

Modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° luglio 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

______________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

Considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1995, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio assoggetta l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito; che questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite;

Considerando che è quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e pubblicare i rispettivi prezzi limite;

Considerando che i prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire alla Commissione di fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

Considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo; che tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi; che la cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita in questione; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3); che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro di tutti i controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

Considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi di tali prodotti;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148

(2)

G.U. 30 giugno 1995, n. L 148

(3)

G.U. 19 ottobre 1992, n. L 302

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Art. 1

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, di seguito denominati "dazi addizionali", sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato.

2. I prezzi limite di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 figurano nell'allegato.

3. Ai fini del presente regolamento, per prezzo rappresentativo si intende il prezzo stabilito secondo quanto disposto all'articolo 2.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Art. 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 vengono stabiliti tenendo conto in particolare:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,

- dei prezzi franco frontiera della Comunità,

- dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

2. I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati.

3. I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Art. 3

Qualora le differenza tra il prezzo limite e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o 3, di seguito denominato "prezzo all'importazione",

a) sia inferiore o pari al 10% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) sia superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30% dell'importo eccedente il 10%;

c) sia superiore al 40% ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50% dell'importo eccedente il 40%, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60% ma inferiore o pari al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70% dell'importo eccedente il 60%, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) sia superiore al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90% dell'importo eccedente il 75%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d),

secondo quanto indicato nella tabella che figura in allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Art. 4

1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

- il contratto d'acquisto o prova equivalente,

- il contratto di assicurazione,

- la fattura,

- il contratto di trasporto (se del caso),

- il certificato di origine,

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

2. Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire una cauzione pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione cif da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. In tal caso il dazio addizionale è calcolato per mezzo della tabella che figura in allegato.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 5 del Reg. (CE) del Reg. (CE) n. 504/2007.

Allegato