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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2007 DELLA COMMISSIONE, 8 maggio 2007

G.U.U.E. 9 maggio 2007, n. L 119

Modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) N. 248/2010)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 maggio 2007

Applicabile dal: 28 maggio 2007

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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (UE) 2023/2835.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

2) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 assoggetta l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite.

3) E' quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per il settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari e pubblicare i rispettivi prezzi limite.

4) I prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione. E' necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire alla Commissione di fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti.

5) L'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo. Tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi. La cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita in questione. Nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5). E' pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro i tutti i controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse. Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi di tali prodotti.

6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 160 del 26.6.1999. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005).

(2)

GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/96 (GU L 316 del 5.12.1996).

(3)

Cfr. allegato II.

(4)

GU L 336 del 23.12.1994.

(5)

GU L 302 del 19.10.1992. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006).

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Art. 1

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 (di seguito "dazi addizionali"), sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi limite di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, per prezzo rappresentativo si intende il prezzo stabilito secondo quanto disposto all'articolo 2.

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Art. 2

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 76/2009)

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 vengono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi franco frontiera della Comunità;

c) dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

2. I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati.

3. I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4 sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.

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Art. 3

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 76/2009)

Qualora la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all'importazione della partita considerata:

a) sia inferiore o pari al 10% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) sia superiore al 10% ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30% dell'importo eccedente il 10%;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40%, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60% ma inferiore o pari al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70% dell'importo eccedente il 60%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) sia superiore al 75% del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90% dell'importo eccedente il 75%, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

I calcoli di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono effettuati secondo quanto indicato nella tabella che figura nell'allegato I.

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Art. 4

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 76/2009 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) N. 248/2010)

1. Il dazio addizionale è determinato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata secondo quanto disposto all'articolo 3.

2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione almeno i seguenti documenti giustificativi:

a) il contratto d'acquisto o prova equivalente;

b) il contratto di assicurazione;

c) la fattura;

d) il certificato di origine (se del caso);

e) il contratto di trasporto;

f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita di cui trattasi.

4. L'importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

(1)

GU L 253 dell’11.10.1993.

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Art. 5

Il regolamento (CE) n. 1598/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

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Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

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ALLEGATO I (1)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 76/2009)

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 76/2009 nel seguente modo:
- il codice 0402 91 11 è sostituito dal codice 0402 91 10,
- il codice 0402 91 31 è sostituito dal codice 0402 91 30,
- il codice 0402 99 11 è sostituito dal codice 0402 99 10;
- i codici 0402 91 19 e 0402 91 39, e i dati relativi a tali codici, sono soppressi.

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione

(GU L 151 dell'1.7.1995)

.

Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione

(GU L 307 del 20.12.1995)

limitatamente all'articolo 8

Regolamento (CE) n. 1756/96 della Commissione

(GU L 230 dell'11.9.1996)

.

Regolamento (CE) n. 2325/96 della Commissione

(GU L 316 del 5.12.1996)

limitatamente all'articolo 1

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ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1598/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, alinea, lettere da a) a e)

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, ultima frase

Articolo 3, secondo comma

Articolo 4

Articolo 4

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato II