Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/95 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 1995

G.U.C.E. 28 giugno 1995, n. L 144

Modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 29 giugno 1995

Applicabile dal: 1° luglio 1995

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

Considerando che, a norma dell'accordo sull'agricoltura nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (di seguito denominato "accordo"), la concessione di restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;

Considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 (4), occorre precisare in quali casi la restituzione possa essere concessa senza presentare un titolo d'esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;

Considerando che è opportuno stabilire disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (6); che è il caso altresì di ridurre il livello di tolleranza ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo e di precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel certificato; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;

Considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di azioni speculative, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato e applicare sanzioni in caso di mancato rispetto della designazione del prodotto relativamente alla sua composizione;

Considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare aperte dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;

Considerando che, ai fini del controllo dei titoli rilasciati basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine di cinque giorni lavorativi prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;

Considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionato alla percentuale degli elementi costitutivi;

Considerando che, onde evitare il rischio di un'interruzione delle esportazioni, è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare, prima del 1° luglio 1995, titoli validi a decorrere da tale data;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349

(3)

G.U. 14 dicembre 1987, n. L 351

(4)

G.U. 18 febbraio 1995, n. L 38

(5)

G.U. 2 dicembre 1988, n. L 331

(6)

G.U. 30 maggio 1995, n. L 119

Art. 1

1. Ogni esportazione dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione. L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno della richiesta del titolo d'esportazione.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 7 il numero di codice del paese di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (1).

3. Le domande di titolo il cui giorno di presentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, è il giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo.

(1)

G.U. 17 dicembre 1994, n. L 325

Art. 2

La restituzione è concessa soltanto dietro presentazione di un titolo di esportazione. In deroga tuttavia all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87, non è richiesto alcun titolo:

- quando l'importo della restituzione per dichiarazione d'esportazione, calcolato in base al tasso della restituzione applicabile il primo giorno del mese di esportazione, è pari o inferiore a 60 ECU;

- nei casi di cui agli articoli 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Art. 3

1. La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, di undici cifre, della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato.

Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0402, 0403, 0404 e 0405, se il tasso della restituzione è identico per più codici della stessa categoria, l'interessato può chiedere il cambiamento del codice.

Ai sensi del presente regolamento, per categorie si intendono i gruppi di prodotti seguenti: burro e butteroil, latte scremato in polvere, formaggi, altri prodotti lattiero-caseari.

2. Quando il prodotto esportato non corrisponde alla designazione che figura sul certificato, ma è classificato nello stesso codice NC:

a) se il tasso della restituzione corrispondente alla designazione effettiva è superiore al tasso della restituzione per la designazione indicata sul certificato, si applica quest'ultimo tasso;

b) se il tasso della restituzione corrispondente alla designazione effettiva è inferiore al tasso della restituzione per la designazione indicata sul certificato, si applica il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Art. 4

Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino:

a) alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per i prodotti del codice NC 0406;

b) alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

c) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 6 e, al più tardi, alla fine dell'ottavo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo definitivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato, la validità dei titoli può essere prorogata di un mese per i prodotti di cui alla lettera a), di due mesi per i prodotti di cui alla lettera b) e di tre mesi nel caso contemplato alla lettera c).

Art. 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5 e dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (1), è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

(1)

G.U. 7 marzo 1980, n. L 62

Art. 6

1. Nel quadro di una gara indetta da uno degli organismi elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (1), escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo d'esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, previa costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75% del tasso fissato dall'articolo 7.

2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di 21 giorni è sostituito da 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo d'esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente dietro presentazione della prova di aggiudicazione.

Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 vanno effettuate secondo le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

5. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 8.

(1)

G.U. 26 settembre 1981, n. L 272

Art. 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è fissato, in base alla restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo d'esportazione:

a) al 5% dell'importo della restituzione, per i prodotti dei codici NC 0402 10 e 0405;

b) al 20% dell'importo della restituzione, per i prodotti del codice NC 0406;

c) al 10% dell'importo della restituzione per gli altri prodotti.

2. Se la validità dei titoli d'esportazione è prorogata in conformità dell'articolo 4, secondo comma, l'importo della cauzione fissato a norma del paragrafo 1 è maggiorato del 30%.

Art. 8

1. I titoli d'esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui al paragrafo 3.

2. Nel caso in cui:

a) il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di 12 mesi in causa o per un periodo inferiore da stabilirsi ai sensi dell'articolo 9,

b) il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, nel qual caso si tiene conto per il prodotto in oggetto:

- del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni d'esportazione;

- della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori,

può essere decisa l'adozione di una o più misure particolari di cui al paragrafo 3.

3. Nei casi contemplati al paragrafo 2:

a) la Commissione può decidere per il prodotto o i prodotti interessati:

- di sospendere il rilascio dei titoli per cinque giorni lavorativi al massimo;

- di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di riduzione.

Se viene applicato ai quantitativi richiesti un coefficiente inferiore a 0,8, l'interessato può chiedere, entro un termine di tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione;

b) la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68:

- di sospendere il rilascio dei titoli per il prodotto o i prodotti interessati per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

- di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 00 90 e 0405 00 19. I titoli sono assegnati in conformità.

4. Le domande di titolo presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Art. 9

Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di 12 mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da stabilirsi.

Art. 10

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 "condizioni particolari" del titolo è iscritta una delle seguenti diciture:

- Restitucíon vàlida por ... (cantidad por la que se expida el cerificado),

- Restitution gyldig for ... (den mængde, som licensen er udstedt for),

- Erstattung anwendbar für ... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde),

- Epistrojh pou iscuei ... (posothta gia thn opoia ekdoJhkh to pistoihtiko)

- Refund valid for ... (quantity for which the licence is issued),

- Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

- Restituzione valida per ... (quantitativo per cui è rilasciato il titolo),

- Restitutie geldig voor ... (hoeveelheid vaarvoor het certificaat wordt afgegeven),

- Restituição vàlida para ... (quantidade em relação à qual é emitido o certficado),

- Tuki on voimassa ... (määrä, jolle todistus myönnewtään),

- Bidrag giltigt för ... (den knantitet som licensen är utfärdad för).

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto quando il quantitativo esportato è inferiore di non più del 2 % al quantitativo indicato nel titolo.

Art. 11

Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si applicano soltanto ai titoli rilasciati:

- per i prodotti a cui sono applicabili restituzioni differenziate secondo la destinazione,

- a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Art. 12

1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato.

Tale elemento viene tuttavia calcolato soltanto se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero prodotte nella Comunità.

2. Per i prodotti lattiero-caseari concentrati e zuccherati, aventi un tenore, in peso, di materia grassa pari o inferiore al 9,5%, l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissato per 100 kg di prodotto intero.

Per gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a) è calcolato moltiplicando l'importo di base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero.

L'importo di base di cui al precedente comma è la restituzione da fissare per 1 kg di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero.

3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (1).

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi, sia stato:

a) importato nella Comunità ai sensi:

- del protocollo n. 3 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé,

- dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna;

b) ottenuto a partire da uno dei prodotti importati ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a).

(1)

G.U. 1 luglio 1981, n. L 177

Art. 13

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88.

Art. 14

I regolamenti (CEE) n. 1098/68 della Commissione (1) e (CEE) n. 2729/81 della Commissione (2) sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili ai titoli rilasciati in base a richieste presentate anteriormente al 1° luglio 1995.

(1)

G.U. 29 luglio 1968, n. L 184

(2)

G.U. 26 settembre 1981, n. L 272

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Tuttavia, possono essere chiesti titoli conformemente al presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore. In tal caso, in deroga all'articolo 4, frase in limine, i titoli sono validi a partire dal 1° luglio e recano nella casella 22, una delle seguenti diciture:

- Certificado GATT utilizable a partr del 1 de julio de 1995,

- GATT-licens kan anvendes fra den 1. juli 1995,

- GATT- Lizenz, gültig ab 1. Juli 1995,

- Pistopoihtiko ths GATT to opoio mporei na crhsimopoihJei meta thn 1h Ioulion 1995,

- GATT licence valid from 1 July 1995,

- Certificat GATT itilisable à partir du 1 juillet 1995,

- Titolo GATT utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995,

- GATT-certificaat op of na 1 juli 1995 te gebruiken,

- Cerificado GATT utilizàvel a partir de 1 de Julho de 1995,

- GATT-todistus voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1995,

- GATT-licens giltig fran ich med den 1 juli 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione