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REGOLAMENTO (CE) N. 1327/95 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1995

G.U.C.E. 13 giugno 1995, n. L 128

Modifica ai regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 1121/89 per quanto riguarda il meccanismo dei limiti per l'intervento nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione (2),

Visto il parere del Parlamento europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 bis e dell'articolo 16 bis e 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati istituiti limiti per l'intervento per i pomodori, le pesche, le mele e i cavolfiori;

Considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, data dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tali limiti per l'intervento si applicano in tutta la Comunità; che è opportuno adattare a tale nuova situazione, da un lato, il limite per l'intervento e la frazione di superamento fissati per i pomodori all'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e, dall'altro, le frazioni di superamento fissate per le mele e i cavolfiori agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori (5), nonché la frazione di superamento fissata per le pesche, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349)

(2)

G.U. 12 maggio 1995, n. C 117

(3)

Parere espresso il 19 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

(4)

Parere espresso il 31 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

(5)

G.U. 29 aprile 1989, n. L 118. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (G.U. 1 luglio 1992, n. L 180)

(6)

G.U. 26 luglio 1988, n. L 198. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/92 della Commissione (G.U. 28 maggio 1992, n. L 146)

Art. 1

All'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno costituito oggetto di misure d'intervento, ai sensi dell'articolo 15 e 19 bis, superano le 607200 tonnellate, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto secondo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1% per frazione di 31 600 tonnellate eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dare luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20%."

Art. 2

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2240/88, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- di 23 000 tonnellate, e di 23 100 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996, per quanto riguarda le pesche,".

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 1121/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Questa frazione è elevata a 85 800 tonnellate per la campagna 1994/1995 e a 86 500 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996.";

2) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Questa frazione è elevata a 20 200 tonnellate a decorrere dalla campagna 1995/1996."

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR