
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
REGOLAMENTO (CEE) N. 918/95 DELLA COMMISSIONE, 26 aprile 1995
G.U.C.E. 27 aprile 1995, n. L 95
Proroga del termine ultimo di semina, per taluni seminativi situati in determinate zone.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,
Considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per avere diritto ai pagamenti compensativi nel quadro del regime di sostegno a favore dei seminativi, i produttori devono aver provveduto alla semina ed aver presentato la domanda di aiuto entro il 15 maggio che precede il raccolto in causa;
Considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/94 (3), il termine ultimo che può essere fissato dagli Stati membri per la semina e la presentazione delle domande relative alle proteaginose scade il 15 maggio;
Considerando che, in taluni casi, la data suddetta non consente di seminare granturco e sorgo di condizioni appropriate; che, in talune zone della Finlandia e della Svezia, a causa delle loro condizioni climatiche, la semina di cereali, proteaginose e semi di lino ha luogo dopo il 15 maggio; che è pertanto opportuno stabilire una proroga del termine ultimo per la semina di tali prodotti; che tale proroga non deve tuttavia compromettere l'efficacia del sistema di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi, né il calendario dei controlli ad esso relativi;
Considerando che le regioni del Belgio, dei Paesi Bassi e della Finlandia elencate negli allegati corrispondono alle regioni dei rispettivi piani di regionalizzazione;
Considerando che il differimento della data di semina per taluni prodotti in determinate zone non costituisce un motivo sufficiente per modificare la data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto "superfici" di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (5), che tuttavia la procedura in base alla quale i produttori confermano la semina alle autorità competenti può essere tacitamente stabilita con l'intento di semplificare le cose;
Considerando che per garantire tutto l'anno all'industria di trasformazione un approvvigionamento regolare di granturco dolce da parte dei produttori è necessario che questi siano autorizzati a scaglionare la semina su un periodo più lungo; che il termine ultimo per la semina di granturco dolce deve quindi essere prorogato fino al 15 giugno;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
G.U. 10 settembre 1994, n. L 236.
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.
G.U. 28 dicembre 1994, n. L 338.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il termine ultimo per la semina di granturco e di sorgo è prorogato al 31 maggio che precede la campagna di commercializzazione per quanto riguarda determinate zone, da definirsi dagli Stati membri, situate nelle regioni elencate nell'allegato I del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2295/92, il termine ultimo per la semina di prodotti diversi dai semi oleosi è prorogato, in Finlandia e in Svezia, al 31 maggio che precede la campagna di commercializzazione per quanto riguarda determinate zone, da definirsi dagli Stati membri, situate nelle regioni elencate nell'allegato II del presente regolamento.
3. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2295/92, il termine ultimo per la semina di prodotti diversi dai semi oleosi è prorogato, in Finlandia e in Svezia, al 15 giugno per quanto riguarda determinate zone, da definirsi dagli Stati membri, situate nelle regioni elencate nell'allegato III del presente regolamento.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il termine ultimo per la semina di granturco dolce è prorogato al 15 giugno che precede la campagna di commercializzazione. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire l'applicazione del presente paragrafo.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (1):
a) il termine ultimo per confermare la semina alle autorità competenti è fissato al:
- 31 maggio per la semina nelle regioni elencate negli allegati I e II,
- 15 giugno per la semina nelle regioni elencate nell'allegato III e per quanto concerne il granturco dolce;
b) gli Stati membri possono introdurre un sistema di conferma implicita, in forza del quale la mancata notifica da parte del coltivatore equivale a conferma della semina. Inoltre, la mancata semina deve essere segnalata dai coltivatori.
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 maggio 1995, le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO I
Prodotto Stato membro Regione Granturco (escluso il Francia Dipartimenti: Alsace, granturco dolce) Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou- Charente, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes Belgio Zone I e II Grecia Macedonia, Tracia, Tessaglia Spagna L'intero territorio escluse le province di Huelva, Sevilla, Càdiz, Màlaga, Còrdoba, Jaén y la islas Canarias Italia Centro, Nord-Est e Nord- Ovest(regioni statistiche) Portogallo Tra Douro e Minho, Beira Litoral, Alentejo, Ribatejo e Oeste Regno Unito L'intero territorio escluse le zone situate oltre i 250 metri di altitudine in Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord Paesi Bassi Regione I Sorgo Italia Centro, Nord-Est e Nord- Ovest(regioni statistiche) Francia Dipartimenti: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou- Charente, Provence-Alpes- Cote d'Azur, Rhone-Alpes Grecia Tracia Portogallo Tra Douro e Minho, Beira Litoral, Alentejo, Ribatejo e Oeste
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO II
Prodotto Stato membro Regione Cereali, proteaginose, Finlandia A e semi di lino B BS Svezia Stockholm Uppsala Sodermanland Ostergotland Jonkoping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Kristianstad Malmohus Halland Goteborg och Bohus Alvsborg Skaraborg Varmland Orebro Vastmanland Kopparberg Gavleborg
N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.