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LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 40

G.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22

Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2002 e con annotazioni alla data 26 marzo 2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Commissari provveditori

(integrato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 71/95)

1. Ai commissari, nominati ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono attribuite le funzioni di commissari provveditori per tutti gli atti necessari fino alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti a medio termine dal piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I commissari provveditori di cui al comma 1 espletano, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici, le procedure per la realizzazione degli impianti di smaltimento fino alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 il commissario provveditore si sostituisce alla giunta e al consiglio comunale dei comuni del sub-comprensorio. L'incarico di commissario provveditore ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta.

Art. 2

Modifiche al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi

1. Il Commissario provveditore, qualora ravvisi insuperabili difficoltà alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, ne riferisce, entro sei mesi dalla nomina, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, proponendo contestualmente soluzioni alternative atte a soddisfare le esigenze di smaltimento di tutti i comuni dell'area interessata.

2. Tali soluzioni possono consistere nella realizzazione di una o più discariche controllate per rifiuti solidi urbani o di altri impianti tecnologicamente avanzati per lo smaltimento dei rifiuti.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, può disporre la sospensione dell'efficacia del piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per quanto attiene alla previsione di cui al comma 1, e la revoca degli stanziamenti già disposti per la realizzazione dell'impianto. Contestualmente, l'Assessore autorizza il Commissario provveditore a compiere gli atti conseguenziali occorrenti per la realizzazione degli impianti sostitutivi.

4. Per la scelta definitiva delle caratteristiche e delle localizzazioni degli impianti sostitutivi il Commissario provveditore ricerca l'assenso dei comuni interessati, che viene espresso con deliberazione della Giunta comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Qualora non risulti possibile conseguire l'assenso di tutti i comuni interessati, il Commissario provveditore, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede ugualmente in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

5. Le somme oggetto della revoca di cui al comma 3 sono ripartite, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, fra i comuni nei quali devono essere realizzati gli impianti sostitutivi, in proporzione alla popolazione interessata all'utilizzazione di ciascun impianto.

6. Per le discariche di cui al comma 2 si prescinde dal nulla osta all'impianto di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

Art. 3

Conferenza di servizi

(integrato e modificato dall'art. 7, commi 2 e 3, della L.R. 71/95)

1. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, partecipano il rappresentante del comune interessato, i responsabili degli uffici preposti alla tutela di eventuali aree vincolate ed il responsabile dell'ufficio che deve esprimere il parere tecnico sul progetto. Nel caso in cui il parere tecnico deve essere reso dal Comitato tecnico amministrativo regionale, tale parere verrà preventivamente acquisito.

1 bis. Sulla base delle risultanze della conferenza, il provvedimento finale di approvazione viene emesso, rispettivamente, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal Presidente della provincia regionale competente, per quanto attiene alle discariche di cui all'articolo 2.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, l'approvazione dei progetti costituisce variante dello strumento urbanistico generale, semprechè l'area interessata sia stata individuata con delibera del Consiglio comunale. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. La conferenza è convocata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal Presidente della provincia regionale per quanto attiene alle discariche di cui all'articolo 2.

4. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 4

Discariche di inerti

(modificato dall'art. 7, comma 4, della L.R. 71/95)

1. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, i comuni, fatta salva la loro eventuale utilizzazione come materie prime seconde, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, e detratta la quota utilizzabile come materiale di copertura dei rifiuti solidi urbani, provvedono attraverso la realizzazione di idonee discariche di seconda categoria tipo A.

2. A tal fine essi possono richiedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I progetti di discariche di seconda categoria, tipo A, redatti dai comuni, nonchè da soggetti diversi, vengono approvati dalla provincia regionale secondo la procedura prevista dall'articolo 3 senza il preventivo rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

4. Nelle more della realizzazione delle discariche di cui al comma 1 e per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i comuni possono ricorrere all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel rispetto delle direttive già emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 5

Modifica competenze

1. Le competenze del Presidente della Regione, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite ai Presidenti delle province regionali nei cui territori sono ubicate le discariche.

2. Qualora gli interventi riguardino comuni appartenenti a province diverse, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. L'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato.

Art. 6

Utilizzazione del fondo per investimenti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 1/79

1. I comuni possono utilizzare le somme ad essi attribuite sul fondo per investimenti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, anche per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2.

Art. 7

Bonifica e recupero delle discariche realizzate ex articolo 12 del D.P.R. n. 915/82

(integrato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 71/95 e abrogato ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)

Art. 8

Catasto rifiuti

(abrogato dall'art. 7, comma 6, della L.R. 71/95)

Art. 9

Modifica della competenza del Consiglio regionale dell'urbanistica

1. Dopo il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è inserito il seguente:

"Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino ai 10.000 abitanti il parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente".

Art. 10

Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, già sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12".

Art. 11

Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39

1. Alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del secondo comma dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti parole: "Tale parere sarà considerato reso in conformità alla proposta dell'ufficio se non è espresso entro novanta giorni dalla richiesta''; (1)

b) il decimo comma dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

"Presso ogni provincia regionale è istituito un ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento. Esso svolge altresì funzioni di collegamento tra la provincia e la regione in materia ambientale. Alla dotazione del personale provvede la Presidenza della Regione, anche utilizzando quello proveniente dai soppressi uffici del medico provinciale.

Alle spese di funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con le disponibilità del capitolo 45253 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

I locali saranno messi a disposizione dalle province regionali";

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del comitato sono dichiarati decaduti".

Art. 12

Fabbricati rurali

1. Fermi restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici, è ammessa, nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Art. 13

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, decorre dal giorno successivo all'approvazione da parte degli organi di controllo della relativa delibera.

Art. 14

Modifica di norme

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981 n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione".

2. In sede di prima applicazione il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, come introdotto dal presente articolo, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dal presente articolo, non si applica alle domande di concessione edilizia conformi alla normativa previgente sulle quali si è favorevolmente pronunziata la commissione edilizia comunale alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995.

MARTINO