
REGOLAMENTO (CE) N. 872/95 DELLA COMMISSIONE, 20 aprile 1995
G.U.C.E. 21 aprile 1995, n. L 89
Modifica agli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le pesche e le nettarine.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), come modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
Considerando che gli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2868/93 (4), fissano i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto per le pesche e le nettarine con caratteristiche diverse da quelle utilizzate per la fissazione dei prezzi di base e di acquisto;
Considerando che per semplificare i controlli e permettere un'interpretazione più uniforme dei regolamenti comunitari, è opportuno fissare un solo coefficiente per i ritiri di pesche e nettarine in caso di applicazione del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 maggio 1972, n. L 118
G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349
G.U. 27 novembre 1986, n. L 334
G.U. 21 ottobre 1993, n. L 262
Negli allegati IV e V del regolamento (CEE) n. 3587/86, alla lettera d) "tipo di condizionamento", il secondo trattino è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione