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LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 34

G.U.R.S. 12 aprile 1995, n. 19

Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme.

Testo con annotazioni alla data 29 maggio 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Individuazione delle aziende ospedaliere (1)

1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in applicazione delle modifiche introdotte nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, al fine di consentire il primo avvio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella Regione è individuata come segue:

a) aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione:

1) già individuate dal Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1993:

a) Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo;

b) Ospedali Garibaldi, S. Luigi e S. Currò e Ascoli Tomaselli di Catania;

2) che saranno individuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

b) aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia:

1) Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania;

c) aziende regionali di riferimento per l'emergenza di terzo livello:

1) Ospedale S. Elia di Caltanissetta;

2) Ospedale Cannizzaro di Catania;

3) Ospedale Papardo di Messina;

4) Ospedali Villa Sofia e Centro Traumatologico Ortopedico di Palermo;

d) aziende ospedaliere di riferimento per l'emergenza di secondo livello:

1) Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento;

2) Ospedale Gravina di Caltagirone;

3) Ospedale Umberto I di Enna;

4) Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;

5) Ospedale Piemonte di Messina;

6) Ospedale V. Cervello di Palermo;

7) Ospedale Civile - OMPA di Ragusa;

8) Ospedale Umberto I di Siracusa; (2)

9) Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.

2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

3. L'individuazione delle aziende di cui al comma 1 costituisce specificazione della norma di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e determina i presidi ospedalieri costituiti in azienda che fanno parte del piano sanitario regionale.

4. Sono confermati gli adempimenti previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

Vedi Decr. Ass. Sanità 28/04/95: "Criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unità sanitarie locali da trasferire alle aziende ospedaliere."

(2)

Vedi Decr. Ass. Sanità 29/05/96: "Accorpamento del presidio ospedaliero A. Rizza con l'Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa."

Art. 2

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. L'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Collegio dei revisori

1. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è composto da cinque membri di cui:

a) uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

b) uno designato dall'Assessore regionale per la sanità;

c) due designati dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

d) uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci.

3. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministro del tesoro, devono essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Nelle more dell'attivazione del registro gli stessi sono scelti tra i soggetti che abbiano presentato domanda di iscrizione e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale entro dieci giorni dall'acquisizione delle prescritte designazioni".

Art. 3

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1933, n. 30, concernente gli organi del CEFPAS

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato, oltre che dal direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da quattro componenti di elevata capacità professionale e in possesso di documentata esperienza in campo giuridico o economico o organizzativo o di gestione del personale, designati rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione;

b) dal Ministro della sanità;

c) dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

d) dall'Assessore regionale per la sanità".

Art. 4

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, concernente la soppressione degli ufficidei medici provinciali e dei veterinari provinciali

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è sostituito dal seguente:

"4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto, se ne fa richiesta alla Regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. All'inquadramento del personale tecnico-sanitario regionale proveniente dai soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali provvede l'Assessore regionale per la sanità con proprio decreto. Il personale è assegnato alla unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unità sanitarie locali della Regione; l'assegnazione può avvenire anche in sovrannumero. L'inquadramento avviene secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, (Inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

L'inquadramento avviene, inoltre, nell'area funzionale e nella specifica disciplina che i richiedenti avranno indicato nella istanza in base ai criteri di equiparazione previsti dall'articolo 26 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, modificato con decreto ministeriale 2 marzo 1989".

Art. 5

Variazione di destinazione di somme assegnate alle unità sanitarie locali e alle università

1. Fermi restando gli originali provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, l'Assessore regionale per la sanità fino al 30 giugno 1995 è autorizzato a consentire l'utilizzo da parte di ciascuna unità sanitaria locale o università degli studi delle somme originariamente assegnate per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse al necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.

Art. 6

l. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MARTINO