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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 29 maggio 1996

G.U.R.S. 13 luglio 1996, n. 36

Accorpamento del presidio ospedaliero A. Rizza con l'Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che all'art. 3, I comma, dispone la disattivazione o la riconversione degli ospedali che, alla data del 30 giugno 1994, non raggiungevano la dotazione minima di 120 posti letto;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 27;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che identifica le Aziende unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, che ha individuato le Aziende ospedaliere;

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1995, così come viene modificato dal successivo decreto del 27 marzo 1996;

Considerato che l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa gestisce nella città il presidio ospedaliero "A. Rizza" con le seguenti divisioni e servizi sanitari:

a) divisione di pneumotisiologia - posti letto 40;

b) servizio psichiatrico di diagnosi e cura - posti letto 15;

c) servizio in day hospital di medicina del lavoro - posti letto 10;

d) servizio di radiologia;

e) servizio laboratorio analisi;

f) servizio di fisiopatologia respiratoria;

g) SER.T.;

Considerato, altresì, che nello stesso presidio è allocata da tempo la divisione di dermatologia con 12 posti letto dell'Azienda ospedaliera Umberto I, che la ex unità sanitaria locale n. 26 aveva provveduto a trasferire, in esecuzione alla deliberazione n. 3697 del 22 ottobre 1992, per recuperare spazi assolutamente mancanti nell'ospedale di provenienza;

Viste le note n. 839/D.G. del 31 luglio 1995 e n. 1445/D.G. del 18 dicembre 1995 dell'Azienda ospedaliera Umberto I, con le quali, in conformità alle bozze di Piano sanitario regionale, veniva rappresentata la necessità di poter disporre con tutta urgenza all'ospedale A. Rizza per potervi trasferire alcune divisioni perché ormai prive di spazi adeguati per l'espletamento dell'attività assistenziale;

Visto il verbale intervenuto in data 8 maggio 1996 fra l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 e l'Azienda ospedaliera Umberto I, con cui si è concordato di rendere attuale ed operativo il trasferimento del presidio ospedaliero A. Rizza all'Azienda ospedaliera Umberto I;

Decreta:

Art. 1

Disporre con decorrenza dall'1 giugno 1996 l'accorpamento del presidio ospedaliero A. Rizza con la Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa, che con successivo intervento legislativo modificativo dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, punto d), assumerà la denominazione di Azienda ospedaliera Umberto I e A. Rizza.

Art. 2

E' fatta eccezione per il plesso di medicina del lavoro che rimane nelle disponibilità dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8, pur insistendo nell'area del presidio ospedaliero A. Rizza e, con successivo provvedimento, verranno definiti le pertinenze di tale struttura.

Art. 3

Trasferire nella nuova Azienda ospedaliera, a far tempo dalla stessa data, il personale, i beni ed i rapporti giuridici patrimoniali del presidio ospedaliero A. Rizza, con l'osservanza del decreto assessoriale del 28 aprile 1995, come risulta modificato dal successivo decreto del 27 marzo 1996.

Art. 4

Stabilire che per effetto dell'accorpamento l'Azienda ospedaliera gestirà, nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria, le divisioni ed i servizi, qui di seguito indicati, attribuiti fin qui alla competenza dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8:

- divisione di pneumotisiologia;

- servizio psichiatrico di diagnosi e cura;

- servizio di radiologia;

- servizio di laboratorio analisi;

- servizio di fisiopatologia respiratoria.

Art. 5

Stabilire che i seguenti servizi continueranno ad essere gestiti senza nessuna compensazione finanziaria per l'utilizzo degli spazi dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8, anche se al loro trasferimento in altra sede si provvederà successivamente:

- servizio in day hospital di medicina del lavoro;

- SER.T.

Art. 6

Riservarsi di disporre nei confronti dell'Azienda ospedaliera l'assegnazione dei fondi necessari per la gestione del presidio ospedaliero A. Rizza, con decorrenza dalla data del trasferimento.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 maggio 1996.

CANTONE