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REGOLAMENTO (CE) N. 762/95 DELLA COMMISSIONE, 4 aprile 1995

G.U.C.E. 5 aprile 1995, n. L 76

Modifica al regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e del regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/94 (4) limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà; che in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia, è opportuno aggiungere all'elenco delle varietà ammissibili quelle rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti, di cui dispongano i produttori di tali paesi; che i produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità; che occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà;

Considerando che la varietà di colza principalmente coltivata in Svezia non risponde ai criteri di ammissibilità previsti; che la Svezia ha chiesto l'applicazione di un periodo transitorio che le permetta di selezionare varietà di sostituzione la cui coltivazione sia compatibile con le condizioni climatiche del paese; che nel corso di tale periodo transitorio, corrispondente alle campagne di commercializzazione 1995/1996 e 1996/1997, è opportuno considerare ammissibile la varietà Per nelle regioni in cui viene tradizionalmente coltivata;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349.

(3)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

(4)

G.U. 10 settembre 1994, n. L 236.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2294/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) sementi certificate di una varietà elencata nell'allegato II. Tuttavia, nel caso della varietà "Per", il beneficio al pagamento compensativo è limitato alle campagne di commercializzazione 1995/1996 e 1996/1997 esclusivamente nelle regioni della Svezia elencate nell'allegato VII."

2. All'elenco figurante nell'allegato II sono aggiunte le seguenti varietà:

"Acrobat, Ada, Agena, Akmar, Amber, Ambra, Angkor, Ark, Avant, Beryl, Calibra, Cannon, Casino, Cirrus Colcan 36, Corporal, Dakini, Debut, Fingal, Grenat, Hansen, Hybridol, Ilona, John, Karola, Katarina, Konda, Kristina, Kulta, Kunto, Kurir, Lady, Liaison, Licosmos, Maskot, Melodi, Neptune, Nickel, Orelia, Orphee, Pallas, Paroll, Patriot, Per, Pisces, Plumbshot, Rapier, Rafaela, Rubis, Rudolf, Scorpio, Sisu, Solar e Tomahawk".

3. Dopo l'allegato VI è aggiunto l'allegato accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

"ALLEGATO VII

Stockholm

Uppsala

Soedermanland

OEstergoetland

Joenkoeping

Kronoberg

Kalmar

Gotland

Blekinge

Kristianstad

Malmoehus

Halland

Goeteborg och Bohus

AElvsborg

Skaraborg

Vaermland

OErebro

Vaestmanland

Kopparberg

Gaevleborg"