
REGOLAMENTO (CE) N. 529/95 DELLA COMMISSIONE, 9 marzo 1995
G.U.C.E. 10 marzo 1995, n. L 054
Rinvio, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, della data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 522/96)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° marzo 1995
Applicabile dal: 1° marzo 1995
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/94 (4), ha prorogato di 26 mesi, per i prodotti importati in provenienza da taluni paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
Considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria e della Svezia all'Unione europea, il dispositivo giuridico attualmente in vigore è ormai privo di oggetto per questi due paesi;
Considerando che, prima della data precisata all'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 93/92 della Commissione (5);
Considerando che, da un primo esame delle informazioni trasmesse, è emerso che le norme di produzione e di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non è stato ancora approfondito in misura tale da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi suddetti nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del precitato regolamento (CEE) n. 2092/91;
Considerando che occorre perciò differire la data entro la quale tale esame dovrebbe essere ultimato;
Considerando che, al fine di armonizzare le procedure d'importazione e di migliorare la trasparenza delle informazioni riguardanti i prodotti importati, è opportuno che il certificato destinato a scortare tali prodotti venga emesso su un formulario di tipo unico;
Considerando che taluni aspetti del regime d'importazione dai paesi terzi sono attualmente esaminati dal Consiglio in base a una proposta della Commissione del 12 novembre 1993;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 22 luglio 1991, n. L 198
G.U. 1 ottobre 1994, n. L 255
G.U. 23 dicembre 1992, n. L 378
G.U. 25 ottobre 1994, n. L 273
G.U. 17 gennaio 1992, n. L 11
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 522/96)
L'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è rinviata per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti importati in provenienza dai seguenti paesi terzi e scortati dal certificato di cui all'articolo 2:
- l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo "Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de los Productos Agropecuarios Orgánicos SRL" (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- l'Australia, limitatamente ai prodotti per i quali lo "Australian Quarantine and Inspection Service" (AQUIS) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- l'Ungheria, limitatamente ai prodotti agricoli non trasformati per i quali la "Biokultura Association" certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- Israele, limitatamente ai prodotti per i quali il ministero dell'Agricoltura, dipartimento "Protezione e sorveglianza dei vegetali" (DPPI), oppure il ministero dell'Industria e del Commercio, servizio "Ispezione dei prodotti alimentari e vegetali destinati all'esportazione", certifichino che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- la Svizzera, limitatamente ai prodotti ottenuti in detto paese vuoi con il metodo di produzione biologico stabilito, controllato e certificato dalla "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen" (VSBLO), vuoi in base alle norme di produzione biologica e alle modalità di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91, la cui osservanza sia stata verificata e attestata dallo "Institut fuer Marktoekologie" (IMO).
Ai fini della certificazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 1, occorre utilizzare, per i prodotti spediti verso la Comunità a decorrere dal 1° maggio 1995, il certificato di controllo per le importazioni comunitarie di prodotti biologici, il cui modello è riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione (1). Nella casella 2 del certificato deve essere fatto riferimento all'articolo 16, paragrafo 3.
G.U. 1 dicembre 1992, n. L 350