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REGOLAMENTO (CE) N. 522/96 DELLA COMMISSIONE, 26 marzo 1996

G.U.C.E. 27 marzo 1996, n. L 077

Modifica al regolamento (CEE) n. 94/92, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché al regolamento (CE) n. 529/95, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 28 marzo 1996 (vedi nota)

Applicabile dal: 1° marzo 1996

Nota: L'art. 3 ha disposto che le disposizioni dell'art. 1 entrano in vigore il 1° marzo 1997

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

Considerando che, all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è previsto che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati soltanto se sono originari di un paese che figura in un elenco stabilito conformemente alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo suddetto;

Considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91, il regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione (3) ha rinviato al 1° marzo 1996 la data di applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi;

Considerando che il regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio (4) ha chiarito, all'articolo 1, punti 29 e 30, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda il nesso tra il regime d'importazione stabilito a livello comunitario, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e quello previsto a livello nazionale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

Considerando che vari paesi terzi hanno presentato alla Commissione la richiesta di figurare nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ed hanno trasmesso le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (5);

Considerando che dall'esame delle informazioni suddette e dai successivi colloqui con le autorità di tali paesi si è giunti alla conclusione che in alcuni di essi le condizioni prescritte sono equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

Considerando che è necessario prevedere un adeguato periodo transitorio per l'attuazione delle modificazioni introdotte dal presente regolamento;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 22 luglio 1991, n. L 198

(2)

G.U. 8 marzo 1996, n. L 59

(3)

G.U. 10 marzo 1995, n. L 54

(4)

G.U. 5 agosto 1995, n. L 186

(5)

G.U. 17 gennaio 1992, n. L 11

Art. 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95, le parole "12 mesi" sono sostituite dalle parole "24 mesi".

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore soltanto il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

"ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Argentina.

3. Organismo di controllo: "Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Organicos SRL" (Argencert).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

AUSTRALIA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Australia.

3. Organismo di controllo: "Australian Quarantine and Inspection Service" (AQUIS).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

UNGHERIA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti coltivati in Ungheria.

3. Organismo di controllo: "Biokultura Association".

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

ISRAELE

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Israele.

3. Organismo di controllo: ministero dell'Agricoltura, servizio per la tutela e il controllo delle piante (DPPI) o ministero per l'Industria e il Commercio estero, sezione prodotti alimentari e vegetali, servizio ispettivo sulle esportazioni di derrate alimentari.

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Svizzera.

3. Organismo di controllo: "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO) o "Institut fuer marktoekologie" (IMO).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001."