
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
REGOLAMENTO (CE) N. 746/96 DELLA COMMISSIONE, 24 aprile 1996
G.U.C.E. 25 aprile 1996, n. L 102
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,
Considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 è stato attuato mediante programmi predisposti dagli Stati membri e dalle regioni;
Considerando che l'esperienza acquisita durante la fase iniziale di elaborazione e di attuazione dei programmi in materia ambientale ha fatto emergere vari problemi d'ordine generale ed alcune difficoltà di natura amministrativa; che ai fini di un'applicazione efficace in tutta la Comunità è necessario risolvere tali problemi indicando le opportune modalità d'applicazione e precisando in tal modo il sistema definito dal regolamento (CEE) n. 2078/92;
Considerando che dette modalità d'applicazione dovrebbero limitarsi ai soli problemi che, in questa fase, devono venir risolti a livello comunitario, senza la pretesa di decidere in modo esaustivo su tutti i problemi che sorgono all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione di programmi agro-ambientali;
Considerando che il presente regolamento non pregiudica l'ampio margine di libertà che il regolamento (CEE) n. 2078/92 ha inteso lasciare agli Stati membri con riguardo alla determinazione delle misure agro-ambientali che meglio corrispondono alle diverse situazioni e condizioni naturali della loro agricoltura ed alla definizione dettagliata dei requisiti di concessione degli aiuti in conformità dell'articolo 5 del medesimo;
Considerando che è opportuno definire alcuni requisiti per la concessione degli aiuti che gli Stati membri devono rispettare all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione dei loro programmi agro-ambientali; che detti requisiti si fondano sulla prassi di approvazione dei programmi seguita sinora dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri;
Considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2078/92, gli impegni principali che gli agricoltori sono tenuti ad assumere non dovrebbero di norma limitarsi alla semplice applicazione di buone pratiche agricole, ma prevedere in particolare una riduzione significativa dell'impiego di additivi, ferma restando anche la necessità di offrire agli agricoltori, a determinate condizioni, un sostegno per la continuazione dell'attività agricola in zone difficili, per il rispetto dei nuovi vincoli normativi in materia ambientale e per la conservazione delle pratiche di tutela dell'ambiente già introdotte;
Considerando che in sede di attuazione dei programmi agro-ambientali dev'essere garantita la coerenza tra le misure agro-ambientali e le altre misure previste dalle varie politiche comunitarie, in particolare da quelle ambientali riguardanti l'agricoltura e da quelle relative alla coesione economica e sociale; che vanno in particolare evitate le sovracompensazioni determinate da una combinazione di aiuti e qualsiasi altra contraddizione nella definizione degli impegni;
Considerando che il contenuto dei programmi agro-ambientali deve tener conto dell'evoluzione delle politiche comunitarie in materia di agricoltura ed ambiente;
Considerando che la definizione delle condizioni minime che gli agricoltori devono rispettare nell'ambito dei vari impegni da essi assunti garantirà un'applicazione più equilibrata delle misure, tenuto conto degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92;
Considerando che occorre precisare le modalità di calcolo degli aiuti;
Considerando che, per quanto attiene all'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri hanno sollevato varie questioni d'ordine orizzontale; che a tale proposito appare opportuno adottare regole comuni che offrano la necessaria flessibilità, in particolare per tener conto di eventi che potrebbero influenzare gli impegni quinquennali sottoscritti, senza tuttavia mettere in causa l'efficace applicazione del regime;
Considerando che alcune disposizioni di carattere amministrativo consentiranno di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure agro-ambientali; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni si richiamano per quanto possibile a regole esistenti, quale il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (4);
Considerando che a norma della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (5), e in particolare dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione deve avvalersi di un sistema di vigilanza finanziaria che le consenta di intervenire nell'ambito del sistema d'allarme previsto dalla disciplina di bilancio per garantire il rispetto della linea direttrice agricola;
Considerando che un regime fondamentalmente nuovo come quello introdotto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 richiede, da parte degli Stati membri e della Commissione, uno sforzo particolare di sorveglianza e valutazione; che le attività di sorveglianza e valutazione consentiranno di individuare rapidamente eventuali carenze nell'attuazione dei programmi e la conseguente necessità di adeguare le misure di cui trattasi affinché possano meglio rispondere alle specifiche esigenze e permettere quindi il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92;
Considerando che agli agricoltori inadempienti dev'essere imposto di rimborsare gli aiuti percepiti e devono essere comminate sanzioni nel rispetto del principio della proporzionalità; che all'atto della determinazione di queste ultime gli Stati membri devono tener conto del fatto che risulta particolarmente arduo controllare sistematicamente il rispetto di alcuni degli impegni assunti;
Considerando che le regole su rimborso e sanzioni incluse nel presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle regole generali stabilite al riguardo dal regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (7);
Considerando che il presente regolamento riprende le norme del regolamento (CE) n. 1405/94 della Commissione, del 20 giugno 1994, concernente le modalità di controllo finanziario dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (8) che detto regolamento va quindi abrogato;
Considerando che norme transitorie dovrebbero evitare che le norme del presente regolamento incidano sul contenuto degli impegni già assunti; che per quanto attiene alle norme di carattere amministrativo, queste dovrebbero essere applicate agli impegni in corso;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215
G.U. 1 dicembre 1995, n. L 288
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355
G.U. 28 dicembre 1994, n. L 338
G.U. 12 novembre 1994, n. L 293
G.U. 14 marzo 1991, n. L 67
G.U. 23 dicembre 1995, n. L 312
G.U. 21 giugno 1994, n. L 154
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Regola generale
Gli aiuti destinati agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92 sono concessi a fronte dell'assunzione di impegni che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale. Tenuto conto degli obiettivi enunciati all'articolo 1 di detto regolamento, tali impegni devono rendere i metodi di produzione maggiormente compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e contribuire quindi ad un miglioramento delle buone pratiche agricole.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Osservanza della normativa comunitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché misure agro-ambientali siano compatibili con l'insieme della normativa comunitaria. Essi, all'atto dell'elaborazione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione delle misure, assicurano il coordinamento tra le autorità competenti per la realizzazione, degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92.
2. Per definire il contenuto dei diversi impegni e determinare l'entità dei vari aiuti, gli Stati membri tengono conto in particolare di quanto segue:
- delle organizzazioni comuni di mercato, e specialmente delle norme concernenti il controllo delle varie produzioni;
- delle norme comunitarie relative ai prodotti di qualità e ai prodotti dell'agricoltura biologica;
- delle specifiche disposizioni comunitarie in materia di tutela dell'ambiente in agricoltura.
3. Se del caso, le misure agro-ambientali sono oggetto di successivi adeguamenti, connessi ad aspetti ambientali della normativa comunitaria relativa ai mercati dei vari prodotti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Riconversione dei seminativi in pascoli
L'impegno di un agricoltore a riconvertire seminativi in pascoli estensivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2078/92 prevede almeno l'obbligo di rispettare l'equivalente carico di bestiame per ettaro di superficie riconvertita, che, calcolato su un periodo di 12 mesi, non può in ogni caso superare 1,4 UBA.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Estensivizzazione
L'impegno di un agricoltore con riguardo all'estensivizzazione di produzioni animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2078/92, si conforma almeno alle condizioni seguenti:
- il livello massimo del carico di bestiame iniziale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto non supera 4,5 UBA/ha di superficie foraggera;
- il carico di bestiame massimo stabilito dallo Stato membro quale obiettivo da raggiungere entro il primo anno dell'impegno e da conservare sino alla scadenza di quest'ultimo, il quale carico, non può in nessun caso essere superiore a 2 UBA/ha di superficie foraggera;
- l'estensivizzazione non è operata mediante un aumento della parte di superficie dell'azienda destinata a coltura foraggera di tipo intensivo;
- il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda in modo da interessare tutta la superficie foraggera e da evitare così il pascolamento, eccessivo e la sottoutilizzazione.
Gli Stati membri fissano un livello minimo al di sotto del quale l'estensivizzazione non riveste alcun interesse o presenta rischi per l'ambiente, tenuto conto della specifica situazione delle regioni interessate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Unità di misura lineari
Se gli impegni concernono altri metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2078/92, e se in tale contesto si applicano normalmente unità di misura lineari, gli aiuti possono essere determinati convertendo i costi inerenti ai metri lineari in equivalente-ettaro nel programma. Tale equivalenza porta ad un aiuto per ettaro che deve rispettare i limiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2078/92, riferiti all'intera superficie dell'azienda.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Terreni abbandonati
1. Un terreno agricolo può essere considerato abbandonato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2078/92 se non è stato utilizzato con finalità agricole o non ha subito interventi di carattere agricolo almeno nel triennio precedente l'assunzione dell'impegno e se durante lo stesso periodo non è stato inserito in un ciclo di rotazione colturale.
2. Un terreno forestale può essere considerato abbandonato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2078/92 se non è stato utilizzato con finalità forestali o se non ha subito alcuno degli interventi di carattere forestale che sarebbero stati necessari nel corso del decennio precedente l'assunzione dell'impegno, se la situazione di tale terreno rappresenta una minaccia per l'ambiente a causa dell'assenza di manutenzione e se il proprietario di tale terreno non può essere obbligato ad eseguire tale manutenzione.
3. L'aiuto per la cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati è in linea di massima riservato agli agricoltori. La concessione a persone che non sono agricoltori, in assenza di questi ultimi, è subordinata a requisiti specifici che devono essere determinati dagli Stati membri. I lavori effettuati da una autorità pubblica con mezzi propri non possono beneficiare dell'aiuto per la cura di terreni abbandonati. Il proprietario di un terreno forestale che non sia agricoltore non può beneficiare dell'aiuto per la cura di terreni abbandonati.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Ritiro di seminativi dalla produzione
per scopi ambientali
Il ritiro a lungo termine di seminativi dalla produzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2078/92, può riguardare pascoli estensivi soltanto se, nell'ambito della creazione di riserve di biotopi o parchi naturali ovvero dell'applicazione di misure specifiche per la salvaguardia dei sistemi idrici, tale ritiro rappresenta, ai fini della tutela dell'ambiente, uno strumento migliore rispetto al mantenimento del pascolo estensivo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Corsi, seminari e progetti dimostrativi
1. Con riguardo alla realizzazione di corsi, seminari o progetti dimostrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2078/92, i costi relativi ad attrezzature durevoli possono beneficiare di un cofinanziamento solo in misura proporzionale all'utilizzazione di tali attrezzature per detti corsi, seminari o progetti dimostrativi.
2. I progetti dimostrativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 sono destinati a dimostrare la fattibilità e la validità economica di nuove tecniche agricole in merito alle quali è già stata svolta un'attività di ricerca che ha portato a risultati concreti. Le spese di ricerca e sviluppo non possono beneficiare del cofinanziamento comunitario.
Gli Stati membri provvedono a divulgare, agli opportuni livelli, i risultati dei progetti dimostrativi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Determinazione degli aiuti
1. Gli Stati membri determinano, in base a criteri oggettivi, la quota di incentivo dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2078/92. Tale quota non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali l'applicazione efficace della misura impone l'assunzione di una percentuale più elevata. Tale percentuale più elevata insieme ad eventuali differenziazioni della quota di incentivo devono essere debitamente giustificate, tenendo conto delle finalità complessive del regolamento (CEE) n. 2078/92.
2. Se, per le medesime pratiche agro-ambientali, uno Stato membro prevede aiuti per il mantenimento e aiuti per l'introduzione di tali pratiche, esso differenzia tali aiuti qualora ciò s'imponga in considerazione delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi e della quota di incentivo.
3. I costi inerenti alla preparazione di una domanda d'aiuto non sono presi in considerazione in sede di determinazione del livello dell'aiuto stesso.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Combinazione di aiuti
1. Un medesimo impegno non può beneficiare di pagamenti erogati a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 e di un altro regime comunitario di aiuti.
In tale contesto:
- misure agro-ambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1) possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni non si limitano alle misure appropriate di tutela ambientale previste all'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento;
- per quanto concerne l'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto deve tener conto del premio aggiuntivo corrisposto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (2);
- misure agro-ambientali in aziende ammesse a beneficiare di un'indennità compensativa a norma degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (3) possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni non si limitano al rispetto delle condizioni fissate per la concessione delle indennità compensative secondo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento.
2. I vari aiuti relativi agli impegni previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 possono venir combinati tra loro e con altri aiuti comunitari, purché le condizioni attinenti ai diversi impegni siano complementari e compatibili.
Ove si operi una tale combinazione, l'entità dell'aiuto deve tener conto delle perdite di reddito o dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.
Un aiuto per il ritiro a lungo termine di seminativi dalla produzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2078/92 non può essere cumulato con una compensazione per perdite di reddito concessa nell'ambito di un imboschimento ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio (4).
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148
G.U. 6 agosto 1991, n. L 218
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Trasferimento dell'azienda
1. Se, nel caso del periodo dell'impegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. Il caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto tre anni del suo impegno, la successione in detto impegno non sia realizzabile.
Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, nel caso di qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni in relazione all'impegno assunto.
2. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricostituzione fondiaria o da altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza dar luogo a rimborsare per il periodo di effettiva esecuzione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Forza maggiore
1. Fatte salve le specifiche circostanze dal prendere in considerazione nelle singole fattispecie, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:
a) decesso dell'imprenditore;
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.
Gli Stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come forza maggiore.
2. La notificazione scritta dei casi di forza maggiore e le relative prove, ammesse dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di farlo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Trasformazione di un impegno
Nel corso del periodo di impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che:
- tale trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato e
- il programma approvato preveda le misure di cui trattasi.
Secondo le condizioni di cui al primo comma, primo e secondo trattino, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 in impegno d'imboschimento nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2080/92. L'impegno nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 cessa senza che venga richiesto alcun rimborso.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Modalità d'impegno e di pagamento
1. Il termine iniziale del periodo d'impegno viene determinato nell'impegno sottoscritto dal beneficiario in modo da consentire controlli efficienti. Tale data non può in alcun caso essere anteriore a quella di presentazione della domanda iniziale.
2. Salvo casi debitamente giustificati, gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all'anno. Il versamento ha luogo entro un termine stabilito dallo Stato membro. Tale termine non può essere superiore a quattro mesi dalla conclusione del periodo per il quale il pagamento deve essere corrisposto.
3. Se gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all'anno, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto. In ogni caso, qualora siano intervenute o previste modificazioni in relazione all'impegno sottoscritto, il beneficiario è tenuto a dichiararle almeno annualmente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Informazione e pubblicità
Gli Stati membri provvedono affinché le misure agro-ambientali ricevano una pubblicità adeguata ai seguenti fini:
- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa gli obiettivi specifici delle misure agro-ambientali e alle possibilità offerte;
- sensibilizzare i beneficiari e l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità in relazione al presente regime comunitario di aiuti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Valutazione e sorveglianza
1. Gli Stati membri provvedono alla sorveglianza e alla valutazione delle misure agro-ambientali.
2. La sorveglianza deve consentire di determinare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti. Essa deve inoltre permettere di correggere, se necessario, le misure agro-ambientali sulla base di esigenze emerse durante la fase esecutiva.
3. La valutazione delle misure agro-ambientali tiene conto degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e di quelli specifici della misura di cui trattasi e riguarda gli aspetti socioeconomici, agricoli ed ambientali. E' predisposta sulla base delle tendenze e delle caratteristiche della zona d'applicazione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione piani, metodi e risultati delle attività di sorveglianza e valutazione svolte per le varie misure agro-ambientali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Sorveglianza finanziaria
1. Il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun esercizio, gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella di cui all'allegato I ed operando eventualmente una distinzione tra le regioni dell'obiettivo 1 e le altre regioni, informazioni sull'esecuzione di ciascuno dei programmi approvati a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92. Tali informazioni devono pervenire alla Commissione entro i quarantacinque giorni successivi a tali date.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a scadenza trimestrali e conformemente alla tabella di cui all'allegato II, le previsioni di spesa.
Tali previsioni devono pervenire alla Commissione entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Modificazione dei programmi
Salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2078/92, qualsiasi modificazione del programma deve essere debitamente giustificata. La domanda di modificazione precisa in particolare quanto segue:
- i motivi e le eventuali difficoltà d'attuazione constatate che giustificano un adeguamento del programma;
- i previsti effetti delle modificazioni;
- le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e del controllo degli impegni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Controlli
1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle domande successive di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto dei requisiti di concessione degli aiuti. A seconda della natura degli impegni, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei loro controlli nonché le persone da controllare. Ove risulti appropriato, essi fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.
2. I controlli si effettuano attraverso controlli amministrativi e sul posto.
3. Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, effettuate anche avvalendosi, ove opportuno, dei dati del sistema integrato, relative alle parcelle e gli animali oggetto di un impegno, in modo da evitare che uno stesso aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso anno di applicazione. E' soggetto a controllo anche il rispetto dell'impegno quinquennale.
4. I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (1). Essi vertono su un campione di almeno il 5% dei beneficiari ogni anno, e comprensivo dell'insieme dei differenti tipi di impegni previsti nei programmi.
Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario, in diversi periodi dell'anno.
5. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto "superficie" del sistema integrato, lo Stato membro esige che una parcella per la quale sia stato richiesto un aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92 venga dichiarata separatamente nella domanda di aiuto "superficie" del sistema integrato.
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Rimborso e sanzioni
1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore è tenuto a rimborsare il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del termine trascorso fra la data del pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.
Il tasso d'interesse da applicare è calcolato in base alle disposizioni del diritto nazionale e non può tuttavia essere inferiore al tasso d'interesse applicato per il recupero di importi nazionali.
In caso di pagamenti indebiti imputabili ad errore dell'autorità competente non viene calcolato alcun interesse o al massimo si applica un importo corrispondente all'indebito arricchimento.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che, invece di essere rimborsato, detto importo sia detratto dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore interessato dopo la data della decisione relativa al rimborso. Nessun interesse viene applicato dopo che il beneficiario è stato informato del pagamento indebito.
Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di importi inferiori o uguali a 100 ECU per imprenditore e per anno civile, purché anche le disposizioni nazionali non prevedano il recupero in fattispecie analoghe.
2. Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli impegni assunti e delle pertinenti norme regolamentari e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione del proprio sistema di sanzioni.
3. In caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore interessato è escluso dal beneficio di qualsiasi aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 e può assumere un nuovo impegno agro-ambientale solo dopo due anni. Detta sanzione si applica ferme restando le sanzioni supplementari previste a livello nazionale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
Aiuti di Stato
L'applicazione del presente regolamento non osta alla facoltà degli Stati membri di introdurre misure d'aiuto supplementari a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92. Il presente regolamento non incide sulle autorizzazioni di tali aiuti da parte della Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli articoli da 1 a 10 si applicano agli impegni sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Gli articoli da 11 a 14 e gli articoli 19 e 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per quanto concerne gli impegni già assunti prima di tale data, questi articoli si applicano esclusivamente ad azioni intraprese ed eventi accaduti a decorrere da tale data.
3. Se necessario, gli Stati membri provvedono ad adeguare i loro programmi alle disposizioni del presente regolamento, e li trasmettono alla Commissione entro il 30 settembre 1996. Gli adeguamenti sono considerati conformi al presente regolamento se la Commissione non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data di ricezione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
ALLEGATO I
Informazioni da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92
Stato membro:
Programma:
Regioni dell'obiettivo 1/ altre regioni (cancellare la voce inutile):
Regime considerato (specificare):
Periodo di presentazione delle domande da parte degli agricoltori:
Durata del singolo impegno (anni):
Numero di domande di ammissione al regime ancora inevase:
Periodo dal... al...(1)
Situazione cumulativa Renunce e Nuovi Situazione
precedente il... uscite impegni cumulativa
in seguito riveduta
a scadenza il...
dei contratti
I. Domande esaminate
ed ammesse a fruire
del regime
a) Numero di beneficiari
la cui domanda è
stata accettata
b) Numero di:
- ettari (2)
- unità bestiame adulto
(2) per i quali è stato
assunto un impegno
c) Premio annuo medio
ammissibile
- per ettaro
-- per unità bestiame
adulto (2)
_____________________________________________________________________________
Fino al 15. 10. 199.. Esercizio Esercizio Esercizio
Esercizio (t) (3) (t+1) (t+2) (t+3)
II. Onere di bilancio
per le domande accettate ___________
a) Totale corrispondente Esercizio
alla situazione (t+4)
cumulativa riveduta
(stima)
b) di cui FEAOG, sezione
"garanzia"
NOTE:
(1) Secondo il regime da dichiarare.
(2) Per la dichiarazione della situazione al 15. 4, il periodo va dal 16. 10
dell'anno precedente al 15. 4 dell'anno in corso. Per la dichiarazione della
situazione al 15. 10, il periodo va dal 16. 4 al 15. 10 dell'anno in corso.
(3) Per la dichiarazione della situazione al 15. 4, l'esercizio (t) si
riferisce all'esercizio finanziario in corso. Per la dichiarazione della
situazione al 15. 10, l'esercizio (t) si riferisce all'esercizio finanziario
appena terminato.
Per la dichiarazione della situazione al 15. 4, il periodo va dal 16. 10
dell'anno precedente al 15. 4 dell'anno in corso. Per la dichiarazione della
situazione al 15. 10, il periodo va dal 16. 4 al 15. 10 dell'anno in corso.
Secondo il regime da dichiarare.
Per la dichiarazione della situazione al 15. 4, l'esercizio (t) si
riferisce all'esercizio finanziario in corso. Per la dichiarazione della
situazione al 15. 10, l'esercizio (t) si riferisce all'esercizio finanziario
appena terminato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 49 del Regolamento (CE) n. 1750/99, ma resta applicabile alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.
ALLEGATO II
Previsioni di spesa da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92
Stato membro:
Comunicazione del (1)...:
Esercizio finanziario Fino al 15. 10. 19.. Esercizio (t+1) (esercizio t) A. Previsione delle spese totali ammissibili al cofinanziamento comunitario (in moneta nazionale) di cui nelle regioni dell'obiettivo 1 B. Spese a carico del FEAOG, sezione "garanzia"
Indicare la data.
Osservazioni:
1) Le previsioni non devono limitarsi alle sole pratiche approvate in via definitiva, ma devono prendere in considerazione anche gli altri pagamenti prospettati.
2) L'esercizio (t) è l'esercizio in corso.