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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1996, n. 4

G.U.R.S. 9 gennaio 1996, n. 2

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2003 e con annotazioni alla data 8 maggio 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione

Art. 1

Normativa applicabile

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 2

Disposizioni sulla programmazione di opere pubbliche

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 3

Fondo di rotazione

(modificato dall'art. 3 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 4

Progettazione e direzione lavori

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 5

Accesso ai luoghi ed agli immobili

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 6

Conferenza dei servizi

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 7

Competenza ad esprimere pareri tecnici

(modificato dall'art. 7 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 9

Anticipazione sul prezzo di appalto

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 10

Perizie di variante e suppletive

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 11

Revisione prezzi

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 12

Trattativa privata

(integrato e modificato dall'art. 11 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 13

Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari

(modificato dall'art. 12 della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 14

Criteri di aggiudicazione

(modificato e integrato dall'art. 1 della L.R. 22/96, modificato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 21/98 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 15

Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali

(modificato ed integrato dall'art. 21 della L.R. 22/96, abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002 e ripristinato dall'art. 63, comma 12, della L.R. 23/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato.

2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio - assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale, limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico.

4. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio - assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli "standards" organizzativi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.

6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.

7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonchè alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 16

Incarichi di collaudo

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 17

Approvazione amministrativa del progetto

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 18

Modifiche al Comitato tecnico amministrativo regionale

(modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 22/96 e abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 19

Appalti di servizi

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 20

Concessione di costruzione e gestione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 21

Ulteriori disposizioni in materia di concessione di costruzione e gestione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 22

Ammissibilità del ricorso all'istituto della concessione

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata dall'art. 30 della L.R. 7/2003)

Art. 22

(introdotto dall'art. 20 della L.R. 22/96 e abrogato per effetto dell'abrogazione degli articoli precedenti)

[1. Le norme del presente titolo si applicano nel territorio della Regione Siciliana per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti.]

Titolo II

Disposizioni varie

Art. 23

Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

(integrato dall'art. 23 della L.R. 22/96)

1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996. (1)

2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie.

3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia sovvenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997.

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 72 della L.R. 6/97, al 30 giugno 1998 dall'art. 11, comma 5, della L.R. 3/98 ed al 31 dicembre 2000 dall'art. 35, comma 1, della L.R. 10/99.

Art. 24

Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996. (1)

(1)

Il termine previsto dal presente articolo per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stato ripetutamente prorogato dai seguenti provvedimenti:

- art. 1 della L.R. 47/96 (31 dicembre 1997);

- art. 10 della L.R. 3/98 (31 dicembre 1998);

- art. 21 della L.R. 4/99 (31 dicembre 1999);

- art. 25 della L.R. 8/2000 (31 dicembre 2000);

- art. 94. comma 3, della L.R. 6/2001 (31 dicembre 2001);

- art. 23, comma 5, della L.R. 2/2002 (31 dicembre 2002);

- art. 19, comma 6, della L.R. 4/2003 (31 dicembre 2003);

- art. 23 della L.R. 9/2004 (31 dicembre 2005);

- art. 22, comma 1, della L.R. 19/2005 (31 dicembre 2006);

- art. 5, comma 1, della L.R. 13/2007 (31 dicembre 2011).

Art. 25

Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 26

Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruenti di contributi regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato.

2. L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - CER - per il rimborso dei maggiori benefici concessi dallo Stato.

Art. 27

Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è aggiunto il seguente:

"2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati, nonchè degli edifici pubblici".

Art. 28

Liquidazione dei certificati di pagamento

(modificato dall'art. 24 della L.R. 22/96)

1. Nelle more della concessione della proroga di cui all'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione.

Art. 29

Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44

1. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996.

Art. 30

Modifiche agli articoli 9 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, le parole: "Le provvidenze di cui all'articolo 4, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "Le provvidenze di cui all'articolo 1 ed all'articolo 4, commi 1 e 2".

2. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento dell'ammontare del danno subìto, ai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.

Art. 31

Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 32

Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio della Regione.

Art. 33

Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

"1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1996". (1)

(1)

Il termine annotato è stato più volte prorogato:

- al 31 dicembre 1997 dall'art. 10 della L.R. 47/96;

- al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 3, della L.R. 3/98;

- al 31 dicembre 1999 dall'art. 57, comma 9, della L.R. 10/99.

Art. 34

Proroga dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4

1. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Art. 35

Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio

1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

Art. 36

Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa

1. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 è così modificato:

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

1. All'atto del collocamento in quiescenza per raggiungimento massimo contributivo, secondo l'Ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche". (1)

Art. 37

Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio storico della Sicilia

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Sicilia.

Art. 38

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996.

GRAZIANO