Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 44 G.U.R.I. 9 marzo 1996, n. 58

Disposizioni in materia di usura. (1)

TESTO COORDINATO (al D.L. 11 aprile 2025, n. 48 e con annotazioni alla data 30 dicembre 2024)

(1)

In ordine all'interpretazione autentica della presente legge, vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2

(modificato dall'art. 8, comma 5, lett. d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. II Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. (1)

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. (2)

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.  (3)

(2)

Per la classificazione delle operazioni creditizie di cui al comma annotato si rimanda ai DD.MM. Economia e Finanze 25 settembre 2017, 27 settembre 201823 settembre 2019, 26 settembre 202024 settembre 202127 settembre 202227 settembre 2023 e 24 settembre 2024.

(3)

Per le disposizioni transitorie in relazione all'applicazione delle norme di cui al presente articolo, vedi il D.M. Economia e Finanze 1° luglio 2009.

Art. 3

1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Art. 5

1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

Art. 6

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501. (1)

(1)

Vedi D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287: " Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia".

Art. 7

1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente: "644,".

Art. 8

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria"".

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".

Art. 9

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella di contrabbando.".

2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";

b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".

Art. 10

1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.

Art. 11

1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:

"ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

Art. 12

1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 1990";

b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1";

c) nell'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.

Art. 13

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.

4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale. (1)

Art. 14

(1)

(integrato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificato dall'art. 145, comma 27, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e integrato dall'art. 38-bis, comma 2, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)

1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5.

3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

(1)

Per la sospensione delle rate dei mutui, per l'anno 2020, concessi in favore delle vittime dell'usura di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 54-quater, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

(2)

Con D.P.R. 29/01/97, n. 51 è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo annotato, successivamente abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455.

In ordine alla riapertura dei termini per la concessione dei benefici antiracket e anitiusura, di cui al presente articolo, vedi l'art. 6-ter del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 14

(introdotto dall'art. 33, comma 1, del D.L. 11 aprile 2025, n. 48)

1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonchè i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonchè nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;

b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;

c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonchè all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;

e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.

12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonchè, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonchè le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni.

Art. 15

(1)

(modificato dall'art. 13, comma 61, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4. (2)

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi. (3)

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. (4)

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni. (5)

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (6) (7)

(1)

Per le modifiche e le integrazioni all'articolo annotato si rimanda all'art. 1, comma 864, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l'applicabilità prevista dal comma 865 dello stesso art. 1.

(2)

Per l'incremento del fondo di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 2-bis, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

(3)

Per la determinazione dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi, di cui al comma annotato, vedi il D.M. Tesoro 6 agosto 1996.

(4)

Vedi D.M. Interno 24 ottobre 2007, n. 220: "Regolamento recante norme integrative per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni previste dall'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture".

(5)

Per la determinazione dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime, di cui al comma annotato, vedi il D.M. Tesoro 6 agosto 1996.

(6)

Con D.P.R. 11/06/97, n. 315 è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'articolo annotato.

Art. 16

(modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. (1)

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. (1)

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (1)

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. (1)

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. (1)

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. (1)

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. (1)

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. (1)

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

(1)

Per l'abrogazione del comma annotato, si rimanda all'art. 28, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 agosto 2010, n. 141.

Art. 17

(integrato dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 235, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dall'art. 34, comma 15, del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e integrato e modificato dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149) (1)

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale o con atto notarile su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. (2)

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Il decreto o l'atto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. [entro dieci giorni dalla pubblicazione.] (parole abrogate) (3)

[5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.] (comma abrogato) (4)

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione.

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purchè compresi nello spazio temporale di un triennio.

(1)

Per la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, modificato dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, si rimanda all'art. 35, comma 1, del predetto D.L.vo 149/2022.

(2)

Nel comma annotato le parole: "presidente del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace" dall'art. 27, comma 4, del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del predetto D.L.vo n. 116, le modifiche operate dall'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

Art. 18

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CAIANIELLO, Ministro di

grazia e giustizia

Visto , il Guardasigilli: CAIANIELLO