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LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41

G.U.R.S. 16 novembre 1996, n. 56

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/1997 e con annotazioni alla data 27 aprile 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Titolo I

Modifiche ed integrazioni alla legislazione in materia di permessi ed indennità per gli organi degli enti locali. Norme relative al conferimento di incarichi negli enti locali.

Art. 1

Indennità per i presidenti dei consigli comunali e provinciali

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla presente legge per gli assessori delle province e dei comuni delle stesse classi demografiche".

Art. 2

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento".

2. La disposizione dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, va interpretata nel senso di ripristino della normativa dettata dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con aggiornamento delle misure dei compensi correlato a quello disciplinato per gli amministratori locali, per ultimo con il precedente comma 4 del richiamato articolo 52.

Art. 3

Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 4

Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti

1. Le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 concernenti il diritto ad usufruire di permessi retribuiti sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per la partecipazione alle riunioni degli organi degli enti nei quali sono stati eletti, incluse le commissioni consiliari espressamente previste dalla legge e quelle formalmente istituite in forza dell'autonomia dell'ente locale.

Art. 5

Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano anche al personale dell'Amministrazione regionale delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.

2. La comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 va effettuata altresì alla Presidenza della Regione che provvede anche a trasmetterla all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6

Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato con l'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

"6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente".

2. All'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

''8. Si applicano agli esperti del presidente della provincia le limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7".

3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. non possono assumere incarichi professionali a qualunque titolo dagli enti sottoposti al controllo degli stessi organi.

Titolo II

Modifiche che ed integrazioni alla normativa in materia di elezioni degli organi degli enti locali ed in materia di CO.RE.CO.

Art. 7

Elezione del Sindaco. Limite ai mandati

1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 sono aggiunte le seguenti parole: ''Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge".

Art. 8

Elezione dei consigli circoscrizionali

(integrato dall'art. 3 della L.R. 13/97)

1. Per i consigli circoscrizionali non ancora costituiti ai sensi delle norme sul decentramento contenute negli statuti comunali, la prima elezione si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali.

2. I Consigli di quartiere attualmente in carica sono prorogati sino all'elezione di cui al comma precedente.

Art. 9

Nomina del difensore civico

1. La competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

Art. 10

Termini per la devoluzione alla sezione centrale del CO.RE.CO.

1. All'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "La devoluzione deve avere luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui la deliberazione è pervenuta alla sezione provinciale".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

(modificato dall'art. 2 della L.R. 3/97)

1. -------------------(comma abrogato) (1)

2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 372 del 2 novembre 1996).

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

"3. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguito, di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti".

(1)

Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 3/97.

Titolo III

Disposizioni concernenti il personale ed i servizi degli enti locali

Art. 12

Conferma dei rapporti presso gli enti locali

1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, i rapporti di lavoro previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 e mantenuti ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche se a tempo parziale, possono essere confermati.

Art. 13

Mobilità del personale degli enti dissestati

1. Negli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il personale in servizio che risulti in esubero dopo l'applicazione delle leggi vigenti in materia è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ad altri enti locali con priorità nell'ambito della disponibilità degli enti locali limitrofi che abbiano in organico posti vacanti di pari qualifica e/o livello, la cui copertura sia consentita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 14

Determinazione delle piante organiche

1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, già esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali (D.L.P. 6/55), il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, sempreché le relative graduatorie non risultino approvate da oltre 36 mesi.

Art. 15

Proroga del termine delle graduatorie concorsuali

1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 è elevato di ulteriori 12 mesi.

2. La presente norma è estesa altresì alle aziende municipalizzate.

Art. 16

Istituzione del fondo efficienza servizi degli enti locali

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, è così sostituito:

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito "Fondo" finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.

2. La dotazione finanziaria del "Fondo" di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al "Fondo" medesimo di una quota pari al 4 per cento di tutte le risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi. A tal uopo, gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al "Fondo" di cui al comma 1. (1)

3. L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovrà essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale. Il piano è unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, nazionalità e trasparenza.

4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potrà riguardare altresì la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti.

5. Gli enti locali che, a seguito di contrattazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.

6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.

Titolo IV

Norme concernenti il personale dell'Amministrazione regionale. Integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, in materia di volontariato. Abrogazione di norme.

Art. 17

Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 18

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46

1. All'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 l'inciso "semprechè valide al 1° gennaio 1992" è soppresso.

Art. 19

Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8

1. Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applica ai dirigenti amministrativi, assunti ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Durata dei contratti collettivi

1. In aderenza ai principi desumibili dalla normativa posta con legge 23 ottobre 1992, n. 421, la durata dei contratti collettivi per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, può essere disciplinata mediante contratto collettivo, da definirsi con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21

Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53

1. Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime decorrenze e modalità.

Art. 22

Integrazione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante "Norme per la valorizzazione delle attività di volontariato", è così integrato: ''f) protezione civile''. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 7, comma 2, della L.R. 14/98, la lettera di cui all'articolo annotato è stata soppressa.

In ordine al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui ai DD.AA. EE.LL. 21/08/95 e 09/01/97, vedi le nuove disposizioni riportate nel richiamato art. 7 della L.R. 14/98.

Art. 23

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. L'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente:

''Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108".

Art. 24

Abrogazione di norme (1)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative concernenti agevolazioni per viaggi del personale regionale:

- legge regionale 2 aprile 1955, n. 22;

- articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;

- articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11;

- articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

(1)

Per effetto dell'art. 42 della L.R. 6/97 i rapporti istaurati in esecuzione delle disposizioni riportate nell'articolo annotato cessano alla data del 31 dicembre 1996.

Art. 25

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 1996.

PROVENZANO