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LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 46

G.U.R.S. 30 dicembre 1997, n. 73

Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2001 e con annotazioni alla data 5 novembre 2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

Art. 1

Aree artigianali SIRAP

(sostituito dall'art. 64, comma 2, della L.R. 6/2001)

1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono trasferite alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree previo verbale analitico di consistenza delle suddette opere redatto dal comune con la presenza della curatela fallimentare della SIRAP e degli eventuali soggetti creditori di cui al successivo articolo 2. La eventuale non collaudabilità o la impossibilità a procedere alla contabilizzazione delle opere già eseguite non pregiudica il trasferimento delle opere alle amministrazioni dei comuni.

2. Gli oneri per il completamento delle suddette opere possono essere posti a carico degli assegnatari, in alternativa all'intervento del comune, scomputando i relativi importi dal canone di affitto da determinare con le modalità di cui al regolamento tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Art. 2

Creditori SIRAP

1. Completate le operazioni di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:

a) liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

b) liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli articoli 102, comma 1, lettere b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; (1)

d) proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.

2. Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1 i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.

(1)

Con l'art. 16 della L.R. n. 15/2004 l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è stato autorizzato a provvedere al pagamento delle somme dovute ai sensi della presente lett. c) e per tale fine è stata autorizzata, nell'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3.000 migliaia di euro.

Art. 3

Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP

1. Ai pagamenti di cui all'articolo 2 può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. In ogni caso non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.

Art. 4

Completamento opere aree artigianali SIRAP

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate di cui all'articolo 1, a carico del capitolo 75642 del bilancio della Regione.

2. Le perizie di completamento devono essere redatte salvaguardando anche, ove possibile, le opere eventualmente eseguite in forza di perizie di variante o di varianti suppletive ancorché le stesse non risultino approvate in linea tecnica.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1997, che si iscrive al capitolo 75642 cui si fa fronte utilizzando, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9, iscritte al fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 60795).

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

- Capitolo 60795: - 21.000 milioni;

- Capitolo 75642 (Nuova istituzione) + 21.000 milioni (Finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali previste dai piani per insediamenti produttivi, etc.).

Art. 6

Gestione aree artigianali

1. All'articolo 37 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca costituisce appositi consorzi per il tramite degli enti locali interessati e dei Consorzi di sviluppo industriale, dove presenti e interessati. Per lo svolgimento della loro attività istituzionale i Consorzi possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di cooperative costituite tra il personale di cui all'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e i soggetti che hanno conseguito un attestato di frequenza di uno dei corsi tenutisi in attuazione di programmi comunitari finalizzati all'apprendimento di discipline socio-economiche e tecniche di finanza e pianificazione aziendale";

b) Al comma 4 le parole da "Gli statuti" a "società consortili" sono sostituite dalle seguenti:

"4. Gli statuti dei consorzi, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, devono prevedere la partecipazione, nel consiglio di amministrazione, di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro e, nel collegio dei revisori, di un componente designato dallo stesso Assessore; l'Assessore medesimo è autorizzato a concedere contributi alle predette società consortili:";

c) Alla fine è aggiunto il seguente comma:

"6. Nel caso in cui gli enti locali comunque interessati alle aree artigianali attrezzate non provvedano ad adottare gli atti per la partecipazione ai consorzi di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, previa diffida, alla nomina di appositi commissari ad acta per gli adempimenti conseguenti".

2. Per le finalità di cui all'articolo 37, commi 3 e seguenti, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 7

Affidamento, realizzazione e gestione aree artigianali ad organismi associativi di imprese artigiane

1. Per la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa necessaria, alle cooperative di artigiani e loro consorzi o a società consortili costituite da associazioni artigianali che si prefiggano come scopo quello di gestire le aree artigianali attrezzate così realizzate, previa stipula di apposita convenzione e a condizione che le aree, dopo la loro realizzazione, siano immediatamente usufruibili. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti al 5 per cento delle spese necessarie, con esclusione del costo delle aree, se la richiesta viene avanzata dagli stessi proprietari delle aree destinate a zone artigianali dal piano regolatore generale, previa stipula di apposita convenzione e alle stesse condizioni previste dal medesimo comma 1.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere i contributi previsti ai commi 1 e 2 ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 cui si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 21257, codice 1016, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziano in corso.

5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 8

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 9

Variazioni di bilancio. Amministrazione "Agricoltura"

1. Alle rubriche dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:


                                  PARTE CORRENTE
Capitoli
14227        Spese per il Gruppo di supporto tecnico          +    30.000.000
14228        Spese per consulenti esperti                     +    65.000.000
14602        Spese per la conduzione di vivai
             di viti americane                                +   232.000.000
14610        Spese per assistenza tecnica, attività
             dimostrativa e di orientamento economico, ecc    +   288.000.000
16320        Contributo a favore dell'Istituto incremento
             ippico di Catania per spese relative
             al personale                                     + 1.405.000.000
                             SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitoli
54355        Spese per l'impianto di vivai di viti
             americane e di piante fruttifere                 +    68.000.000
54549        Finanziamenti a favore degli Osservatori
             per le malattie delle piante e per i compiti
             istituzionali                                    +    40.000.000
54571        Aiuti alle aree sensibili                        - 2.128.000.000
Art. 10

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli. Nucleo di valutazione

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

"Il nucleo di valutazione così composto provvede a valutare anche i programmi di commercializzazione previsti dalla misura 8.8 del Programma operativo plurifondo per la Regione Siciliana 1994/1999".

Art. 11

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 12

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 13

Disposizioni in favore del Corpo forestale

1. Per far fronte alle spese per l'impiego del personale del Corpo forestale della Regione in attività di protezione civile, ivi compresa l'attività di salvaguardia del territorio dagli incendi durante il periodo estivo, è istituito a decorrere dal 1998 apposito capitolo di spesa nella rubrica Servizi generali - Assessorato regionale agricoltura e foreste - del bilancio della Regione.

2. Al personale impiegato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

3. Il relativo onere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, è determinato annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14

Modifica denominazione capitolo del bilancio regionale

1. A decorrere dal bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 nella denominazione del capitolo 14210 della rubrica servizi generali dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono aggiunte le seguenti parole: "spesa per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione".

Art. 15

Modifiche degli articoli 72 e 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

1. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è così sostituita:

"e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è così sostituita:

"e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;".

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI, LAVORI PUBBLICI, CAMERE DI COMMERCIO, PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE

Art. 16

Corresponsione contributi ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

1. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione sino al 31 dicembre 1997 dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, l'ulteriore spesa di lire 79.473 milioni che si iscrive al capitolo 48629.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento autorizzato con il comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione dai seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, degli importi a fianco di ciascuno indicati:

capitolo 45904 (territorio)      meno   lire     4.000 milioni
capitolo 55937 (agricoltura)     meno   lire    12.324 milioni
capitolo 58905 (enti locali)     meno   lire       630 milioni
capitolo 68597 (lavori pubblici) meno   lire    22.234 milioni
capitolo 84904 (territorio)      meno   lire     6.000 milioni
capitolo 86103 (territorio)      meno   lire       485 milioni
capitolo 87502 (turismo)         meno   lire    10.000 milioni
capitolo 87523 (turismo)         meno   lire    23.800 milioni
                       Totale    meno   lire    79.473 milioni

5. L'autorizzazione di spesa di lire 12.324 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937), di lire 23.800 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87523), nonché di lire 22.234 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597) sono poste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3 (lire 12.324 milioni) ed alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 (lire 46.034 milioni).

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 630 milioni per le finalità previste dall'articolo 19 della legge 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 58909 - N.I.), e di lire 485 milioni per le finalità previste dall'articolo 24 della legge 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 86108 - N.I.) a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, rispettivamente sulle assegnazioni statali relative al D.P.R. n. 245/85 e alla legge 29 gennaio 1992, n. 113.

7. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

Agricoltura e foreste

- Capitolo 55937 "Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ecc."

meno lire 12.324 milioni;

- Capitolo 55945 "Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ecc." (Interventi dello Stato)

più lire 12.324 milioni;

Enti locali

- Capitolo 58905 "Contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standard regionali"

meno lire 630 milioni;

- Capitolo N.I. 58909 "Contributi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro che presentino programmi di adeguamento agli standard regionali" (Interventi dello Stato)

più lire 630 milioni;

Lavori pubblici

- Capitolo 68597 "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina"

meno lire 22.234 milioni;

- Capitolo N.I. 68605 "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina" (Interventi dello Stato)

più lire 22.234 milioni;

Bilancio e finanze

- Capitolo 60795 "Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato ecc." (Interventi dello Stato)

meno lire 59.473 milioni;

Territorio

- Capitolo 45904 "Trasferimento a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali"

meno lire 4.000 milioni;

- Capitolo 84904 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero urbanistico ecc..."

meno lire 6.000 milioni;

- Capitolo 86103 "Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e riserve" meno lire 485 milioni;

- Capitolo 86108 N.I. "Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e riserve" (Interventi dello Stato)

più lire 485 milioni;

Turismo

- Capitolo 48629 "Contributi alle aziende pubbliche e private, ai comuni e loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ecc..."

più lire 79.473 milioni;

- Capitolo 87502 "Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico e per i servizi di trasporto a carattere non continuativo di interesse turistico"

meno lire 10.000 milioni;

- Capitolo 87523 "Contributi in conto capitale a favore delle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per la ristrutturazione e l'adeguamento delle loro strutture, nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive"

meno lire 23.800 milioni;

- Capitolo 87530 N.I. "Contributi in conto capitale a favore delle aziende turistico-ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per la ristrutturazione e l'adeguamento delle loro strutture, nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive" (Interventi dello Stato)

più lire 23.800 milioni.

Art. 17

Programmi di edilizia residenziale agevolata

(modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 10/99)

1. I programmi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata finanziati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2000.

Art. 18

Interventi per gli edifici di Ortigia

1. Al fine di realizzare gli interventi urgenti per il ripristino degli immobili interessati dai recenti crolli ed alla prevenzione di ulteriori crolli in Ortigia, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere un finanziamento di lire 1.200 milioni in favore del Comune di Siracusa.

2. All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione del comma 1, per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento di cui al codice 1017 (Capitolo 21257) del bilancio della Regione.

Art. 19

Contributi per l'Azienda autonoma delle Terme di Acireale

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale la somma di lire 3.000 milioni destinata, quale intervento straordinario, al ripianamento delle perdite di bilancio dell'Azienda partecipata siciliana Acque Minerali s.r.l. con sede in Acireale ed alla ricostituzione del capitale sociale della stessa allo scopo di definire le procedure concorsuali in corso e per consentire la privatizzazione dell'Azienda stessa.

2. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 47704 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 20

Incremento del Fondo per la contrattazione triennale del personale dell'Amministrazione regionale

1. L'importo del fondo per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, stabilito in lire 132.000 milioni per l'anno 1997 con l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 3.649 milioni ed è destinato ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo di quello riguardante il rinnovo contrattuale per l'anno 1997 di cui al decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'anno 1997.

Art. 21

1. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato purché compatibili con il sistema normativo regionale.

Art. 22

Norma di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 dicembre 1997.

PROVENZANO