Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 96

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonchè per la cooperazione e la pesca.

N.d.R. Vedi la L.R. 11/2005: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 33/2021 e con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Interventi per le piccole e medie imprese industriali

Capo I

Finanziamenti industriali

Art. 1

Finanziamento alle scorte

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 30.000 milioni per il biennio 1981-1982, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 2

Procedure

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, integrato dall'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il Presidente dell'IRFIS è autorizzato a concedere con provvedimenti d'urgenza, su proposta della direzione generale, finanziamenti alle scorte ed alle commesse, previsti dalla richiamata legge regionale n. 51 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni.

Dei provvedimenti concessivi adottati dal Presidente dell'IRFIS, ai sensi delle disposizioni del precedente comma, è data comunicazione al Comitato amministrativo, di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, nella successiva riunione.

Art. 3

Finanziamenti di impianto

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 20.000 milioni per il triennio 1981-1983, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo II

Anticipazione contributi Cassa del Mezzogiorno

Art. 4

Fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ (1)

(modificato dall'art. 37 della L.R. 34/88)

E' costituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, a carico del bilancio della Regione un "Fondo di rotazione" di lire 15.000 milioni con un versamento iniziale di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche e integrazioni.

Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'art. 9, comma quattordicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.

L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale della agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni.

(1)

Vedi Decr. Ass. Bilancio 19/07/82: "Approvazione della convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e l'I.R.F.I.S. per la gestione del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Per i benefici previsti dall'articolo annotato vedi l'art. 16 della L.R. 119/83.

Art. 5

Procedure

(modificato dall'art. 14, comma 3, della L.R. 119/83 e dall'art. 38 della L.R. 34/88)

------------------ (comma abrogato) (1)

------------------ (comma abrogato) (1)

Le istanze delle imprese per la richiesta dei benefici, di cui al precedente art. 4, sono inoltrate all'IRFIS per il tramite dell'istituto di credito incaricato dell'istruttoria delle domande di contributo in conto capitale dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e devono essere esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

I rapporti tra l'IRFIS, quale istituto gestore del fondo di rotazione, e gli istituti di credito istruttori possono essere regolati anche da convenzione.

Art. 6

Modalità

(sostituito dall'art. 39 della L.R. 34/88)

Le anticipazioni del contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui al precedente art. 4, sono concesse dall'IRFIS mediante aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Nell'ipotesi che, alla scadenza della durata triennale delle aperture di credito concesse e da concedere, il contributo in conto capitale non risulti ancora per intero erogato, l'operazione di anticipazione può essere prorogata alle medesime condizioni di cui agli articoli 4 e seguenti, sino a ventiquattro (1) mesi per la parte dell'anticipazione stessa non estinta.

Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'art. 9, comma nono, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'IRFIS da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le eventuali anticipazioni del contributo medesimo previsto dall'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni da parte dell'agenzia stessa.

L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene in coincidenza con le erogazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, applicando la percentuale del novanta per cento al contributo in conto capitale spettante in base agli stati di avanzamento ammessi all'erogazione del finanziamento stesso.

Qualora l'impresa beneficiaria fosse ammessa a fruire anche delle anticipazioni di cui all'art. 9, comma dodicesimo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'ammontare delle agevolazioni godute non potrà superare in alcun momento il cento per cento del contributo in conto capitale spettante in base all'ultimo stato di avanzamento approvato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Le operazioni di anticipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La mancata concessione da parte dell'agenzia delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione del contributo in conto capitale.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa industriale non ammessa ai benefici di cui all'ottavo comma per i programmi di investimento indicati all'art. 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Termine aumentato a 48 mesi dall'art. 33, comma 3, della L.R. 15/93.

Art. 7

Gestione del fondo

(modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 119/83)

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 4 e a determinare il compenso che non può superare la misura massima prevista dalle vigenti analoghe convenzioni.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

Il compenso di cui al primo comma, che è posto a carico del fondo stesso, va corrisposto al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale all'importo complessivo delle operazioni di anticipazione effettuate.

----------------------- (comma abrogato(1)

Capo III

Fondo di garanzia per il credito industriale

Art. 8

Fondo di garanzia

Il secondo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

"Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese industriali che realizzino investimenti nel territorio della Regione che abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e le possibilità di lavoro della Sicilia, per la costruzione, l'ammodernamento, la riconversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali".

Art. 9

Meccanismo di intervento

L'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

"La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese industriali di cui al comma precedente, che ne facciano richiesta in occasione di finanziamenti a medio termine a tasso agevolato e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento, ivi compresa la quota riferita alle scorte".

Art. 10

Soggetti beneficiari

L'art. 44 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente: (1)

"Sono ammesse alla garanzia prevista dall'articolo precedente le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 10.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per il conguaglio monetario.

Sono escluse dalla garanzia le imprese elettriche, petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici".

(1)

Vedi l'art. 44 della L.R. 50/73 come da ultimo sostituito dall'art. 22 della L.R. 34/88.

Art. 11

Procedure e misure

L'art. 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente: (1)

"La garanzia prevista dal precedente art. 43 si esplica nei limiti appresso indicati per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento.

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, l'istituto di credito interessato documenta al fondo le possibilità reali di recupero e questi, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal quinto comma del presente articolo.

Quando questi casi si verifichino il fondo si accorda con l'istituto interessato circa il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari.

La garanzia si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi non superino lire 1.500 milioni; del 50 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi superino lire 1.500 milioni e sino a lire 4.500 milioni; del 30 per cento del finanziamento nel caso in cui i soli investimenti fissi superino lire 4.500 milioni e sino a lire 10.000 milioni e, comunque, nei limiti indicati nel precedente art. 44".

(1)

Vedi l'art. 46 della L.R. 50/73 come da ultimo modificato dall'art. 23 della L.R. 34/88.

Capo IV

Consorzi di garanzia fidi

Art. 12

Statuti dei consorzi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 13

Integrazione regionale

(sostituito dall'art. 28 della L.R. 34/88, modificato dall'art. 25, commi 4 e 5, della L.R. 25/93, integrato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 23/95 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 14

Contributo interessi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Capo V

Forme associative di piccole e medie imprese

Art. 15

Contributi per spese di gestione a consorzi già costituiti (1)

Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo delle attività consortili fra piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per altri tre anni un contributo annuo sulla spesa di gestione ai consorzi costituiti, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche, fra aziende industriali che hanno già fruito dei contributi triennali previsti dal summenzionato art. 27 della legge regionale n. 22 del 1974.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura non superiore al 70 per cento delle spese di gestione relative alle attività elencate dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 1974 effettuate nel triennio dai consorzi che dimostrino di avere effettivamente svolto nel triennio precedente una o più delle attività previste dai loro statuti.

Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ai consorzi formati da non meno di cinque azienda industriali in possesso dei requisiti indicati dall'art. 28 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni di lire nel triennio per ciascun consorzio.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa complessiva di 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 02/10/81: "Determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Art. 16

Contributi per spese di gestione a consorzi da costituire (1)

L'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 17 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente:

"Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi ed alle cooperative che si propongono di svolgere o svolgano una o più delle seguenti attività:

a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate nonchè la formazione e l'aggiornamento del personale anche a livello dirigenziale;

e) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese consorziate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

f) realizzare gestioni comuni delle imprese consorziate e delle cooperative.

Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare rispettivamente il 90, il 70 ed il 50 per cento delle spese di gestione relative alle attività sopracitate, effettuate nel triennio dai consorzi.

Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per l'industria o dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze. Ai consorzi formati da almeno cinque aziende in attività nel territorio della Regione, tra loro non collegate, che entrino a far parte dell'ente consortile e delle cooperative sul piano di un effettivo equilibrio di partecipazioni e che abbiano previsto durata di almeno quindici anni, il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese industriali, di 150 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra cooperative e di 100 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese artigiane o per singole cooperative.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 per cento semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria o dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze".

(1)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 16/07/81: "Modalità per la concessione, ai consorzi tra le imprese artigiane ed alle cooperative artigiane, del contributo previsto dall'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Vedi Decr. Ass. Industria 02/10/81: "Determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Art. 17

Autorizzazione di spesa

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa di lire 1.500 milioni per la materia di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e lire 1.500 milioni per quelle di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo VI

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

Art. 18

Garanzie

All'art. 47 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

"I rischi connessi ai finanziamenti di cui al precedente comma vengono coperti con garanzie reali, da iscriversi sui beni aziendali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075 ed alla legge 16 aprile 1954, n. 135".

Art. 19

Prefinanziamento

Il primo comma dell'art. 50 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito con il seguente:

"Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di mutuo agevolato, il Comitato amministrativo di cui al precedente art. 48 può provvedere alla deliberazione in favore del richiedente, nelle more dell'espletamento dell'istruttoria, su fidejussione bancaria o assicurativa, di una anticipazione in misura del 20 per cento dell'importo ammissibile a finanziamento, elevata al 25 per cento per le imprese cooperative".

Art. 20

Autorizzazione provvisoria (1)

Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ma non regolarmente denunziate in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 luglio 1958, n. 7 e successive modificazioni, i titolari delle medesime, che intendano proseguire l'esercizio, devono farne richiesta al distretto minerario competente per territorio entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 127 soprarichiamata, ad eccezione dello studio e della certificazione di cui alla lett. d dello stesso comma. (2)

Nel caso in esame la domanda deve essere corredata anche dalle attestazioni idonee a convalidare la data di inizio delle lavorazioni ed i titolari sono esonerati dal versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 127 già citata.

(1)

La norma va integrata con quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 64/83.

(2)

Il termine previsto dal presente comma per la richiesta al distretto minerario è stato riaperto e prorogato dall'art. 1 della L.R. 22/82.

Art. 21

Recupero ambientale

Al fine di normalizzare nelle zone già intensamente sfruttate la situazione ambientale, la Commissione prevista nell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 dovrà predisporre un censimento delle zone suddette e dei piani di recupero ambientale.

Il costo di detti piani sarà finanziato con apposita legge regionale e sarà per il 50 per cento a carico dei proprietari del fondo interessato. In caso di mancato accordo ci si potrà rivalere sul fondo stesso.

Per le cave di calcareniti della provincia di Trapani, tenendo conto della tipologia costante e del costo relativamente modesto delle opere di recupero ambientale, la somma da versare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi è ridotta ad un quarto dell'importo stabilito dall'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

Capo VII

Imprese in stato di crisi grave

Art. 22

(1)

Il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 10.000 milioni per la concessione di finanziamenti, sotto forma di aperture di credito di durata non superiore a tre anni, in favore delle imprese aventi sede in Sicilia o operanti in Sicilia da almeno 5 anni impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione nei grandi complessi industriali del settore petrolchimico ubicati in zone del territorio della Regione Siciliana colpite da particolari fenomeni di crisi congiunturale e tali riconosciute ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501.

L'incremento del fondo di cui al primo comma è effettuato nel biennio 1981-1982 con un versamento iniziale di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e un versamento residuo di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio 1980 limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici di cui al primo comma e semprechè le imprese medesime dimostrino di avere acquisito, al momento della richiesta delle agevolazioni, ordinativi e forniture tali da assicurare la normale prosecuzione delle attività lavorative.

Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso ridotte di un terzo alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della presente legge. Le operazioni sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento.

Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dello Assessore regionale per l'industria.

(1)

Vedi Decr. Ass. Industria 20/07/81: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Vedi Decr. Ass. Industria 28/01/82: "Modifica dell'art. 6 del D.A. 20 luglio 1981, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Vedi Decr. Ass. Industria 09/04/82: "Ulteriore modifica dell'art. 6 del D.A. 20 luglio 1981, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Vedi Decr. Ass. Industria 13/12/82: "Modifiche ed integrazioni al D.A. 9 aprile 1982, concernente le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Capo VIII

Locazione finanziaria agevolata

Art. 23

Istituzione del fondo (1) (2)

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS) è costituito un fondo a gestione separata di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, per la concessione diretta o attraverso appositi organismi da promuovere con partecipazione maggioritaria o convenzionare dallo stesso IRFIS, quale gestore del fondo, di operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonchè le cooperative operanti nei predetti settori.

L'intervento del fondo per le suddette operazioni non può, in ogni caso, superare l'importo di lire 500 milioni.

Ai fini dell'applicazione del presente capo per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

(1)

Vedi l'art. 17 della L.R. 119/83 e l'art. 1 della L.R. 10/85.

Vedi, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 116 della L.R. 6/2001.

(2)

Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui al presente articolo, con l'art. 61 della L.R. 17/2004 è stato istituito un Fondo a gestione separata tecnologica nel quale confluiscono le disponibilità dei fondi elencati nello stesso articolo.

Art. 24

Gestione del fondo

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'IRFIS, previa deliberazione del Comitato amministrativo di cui al successivo comma, può, per conto e quale gestore del fondo, contrarre prestiti, anche in forma obbligazionaria, per un ammontare non superiore al quintuplo dell'originaria consistenza del fondo stesso. Su tali prestiti l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia fidejussoria della Regione Siciliana per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Alla gestione del fondo, di cui al precedente articolo, sovraintende il Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, al quale spetta in particolare:

a) deliberare sulla concessione delle operazioni di locazione finanziaria agevolata mobiliare e immobiliare, nonchè sulle altre attività del fondo;

b) deliberare sull'assunzione dei prestiti di cui al presente articolo e sulle relative caratteristiche, condizioni e modalità.

Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata di importo non superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni in materia di concessione previste dall'art. 2 della presente legge.

Art. 25

Modalità e procedure

Il Comitato regionale per il credito e il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il Comitato amministrativo di cui al precedente articolo, determina le caratteristiche, le modalità e le condizioni delle operazioni di locazione finanziaria agevolata di immobili e mobili di cui al secondo comma dell'art. 24.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con l'IRFIS apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente art. 23 e a determinare il compenso da attribuire all'Istituto.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 26

Disposizioni di carattere finanziario

(modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 119/83)

1. Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, di cui al precedente art. 23, calcolati con le modalità previste dalla legge n. 45 del 6 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

2. ---------------------(comma abrogato) (1)

3. Alle operazioni di locazione finanziaria agevolata, effettuate ai sensi del presente capo, si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 83, decimo comma, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Capo IX

Disposizioni in materia di piccola e media industria

Art. 27

Comitato amministrativo presso l'IRFIS

L'art. 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

"Alla gestione dei fondi istituiti presso l'IRFIS per le piccole e medie imprese industriali sovraintende, salve diverse specifiche disposizioni di legge, il Comitato amministrativo previsto dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dall'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, la cui composizione è così modificata:

a) il Presidente dell'IRFIS o, in caso di assenza o di impedimento, chi ne fa le veci, che lo presiede;

b) tre componenti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a due;

c) tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio rispettivamente presso gli Assessorati regionali dell'industria, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative.

A parità di voto prevale il voto del presidente.

I componenti di cui alle precedenti lettere b, c e d sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni".

Art. 28

Procedure abbreviate di nomina

Nella prima applicazione della presente legge i componenti di cui alla lett. b del precedente art. 27 sono designati dal Presidente della Regione entro trenta giorni dall'emanazione della legge stessa, previo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale per le questioni istituzionali.

Art. 29

Coordinamento della legge sull'energia solare con la legislazione nazionale

L'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"Il fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia per la realizzazione di impianti destinati alla fabbricazione di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione per la produzione di calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare.

La durata, il tasso annuo agevolato e la percentuale del finanziamento sulla spesa preventivata e ritenuta ammissibile per investimenti fissi e la quota scorte sono regolati dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 30

Industrie siciliane produttrici di distillati di vino e liquori

A valere sul fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati finanziamenti agevolati alle industrie siciliane produttrici di liquori, sciroppi e distillati (brandy e grappa).

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore ad anni sei in relazione ai periodi di invecchiamento (brandy e grappa) previsti per legge.

L'ammontare dei finanziamenti è determinato sulla base della documentazione fiscale prodotta dalle aziende beneficiarie e relative al prodotto (alcool) utilizzato nel corso dell'ultimo anno di produzione e dell'incidenza su di esso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti (alcool etilico).

Si applicano, per quanto attiene alle modalità e alla durata dei finanziamenti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificato dall'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.

Art. 31

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese industriali

Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma terzo, della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alle esposizioni debitorie derivanti da operazioni di finanziamento concesse alle imprese industriali siciliane a valere sui fondi di cui alla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, valgono gli stessi tassi agevolati contrattualmente applicati alle originarie operazioni di mutuo in base alle normative regionali in materia.

Art. 32

Aziende industriali molitorie

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è sostituito con il seguente:

"Per l'utilizzazione dello stanziamento previsto dal presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad erogare alle aziende industriali molitorie un contributo commisurato al 12 per cento del prezzo risultante dalle correlative fatture d'acquisto di grano duro siciliano riferentesi al periodo 1 giugno - 30 settembre 1981.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi alle aziende che dimostrino di praticare ai propri dipendenti i trattamenti minimi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali in atto al 30 giugno 1981.

Per ogni singola azienda la quantità ammissibile a contributo non può eccedere quella occorrente per la costituzione di una scorta rapportata al numero di giornate lavorative contrattuali di un semestre moltiplicate per il potenziale nelle 24 ore risultante dalla licenza di esercizio.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria".

Art. 33

Riserva delle commesse

All'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la revoca o la decadenza delle agevolazioni concesse in favore dei soggetti ivi indicati sulla base della legislazione vigente, da pronunziarsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria".

Art. 34

Emanazione provvedimenti di occupazione d'urgenza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e successive modifiche, i provvedimenti di occupazione d'urgenza, di espropriazione e di asservimento dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere industriali, ivi comprese le condotte di gas naturali anche di provenienza estera, sono adottati dall'Assessore regionale per l'industria.

Art. 35

Abrogazione di norme per le imprese in stato di crisi grave

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e la legge regionale 1 agosto 1978, n. 24, sono abrogati.

Art. 36

Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 11 legge regionale n. 38 del 1976

Il residuo dello stanziamento di cui all'art. 11 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non venga utilizzato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la finalità di cui al sopracitato art. 11 della legge regionale n. 38 del 1976, viene portato ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 37

Utilizzazione residuo stanziamento ex art. 12 legge regionale n. 38 del 1976

Le disponibilità residue al 31 dicembre 1979 del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, sempre che non vengano utilizzate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al fondo di cui all'art. 13 della legge stessa.

I piani di ammortamento conseguenti all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 38 del 1976 possono riguardare anche mutui per intero scaduti.

Art. 38

Studi

(integrato dall'art. 40 della L.R. 57/85)

L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sulla base di proposte dallo stesso formulate ed approvate anno per anno dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Le disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 49, non si applicano all'Assessorato regionale dell'industria.

L'Assessore regionale per l'industria è altresì autorizzato a sostenere le spese necessarie per la partecipazione a fiere campionarie.

Art. 39

Autorizzazione di spesa

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Siciliana di lire 500 milioni annui.

Per l'esercizio finanziario 1981 è autorizzata la spesa di 250 milioni.

Titolo II

Interventi per le piccole e medie imprese commerciali

Capo I

Finanziamento di impianto

Art. 40

Soggetti beneficiari

L'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente: (1)

"I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggetti aventi sede e operanti in Sicilia:

a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, non inferiori a 9, all'ingrosso, non inferiori a 3, che si associno con l'impegno di rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative ai preesistenti esercizi di vendita;

b) cooperative, loro consorzi, gruppi d'acquisto, società promotrici di centri commerciali, centri operativi aderenti alle riunioni volontarie e ad altre forme di commercio associate a condizione che siano tutti costituiti, anche con la partecipazione degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

c) piccole e medie imprese esercenti la somministrazione di servizi turistici e gestori degli impianti di distribuzione di carburante;

d) imprese e medie imprese esercenti il commercio, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume di affari annuo dichiarato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore al limite massimo dei ricavi, fissato dalle leggi nazionali in materia fiscale per le imprese minori autorizzate a tenere contabilità semplificata.

Nel caso che il volume di affari annuo dichiarato ai fini dell'IVA risulti superiori al predetto limite, è sufficiente, per l'ammissibilità al finanziamento, che l'impresa dimostri di essere autorizzata a tenere la contabilità semplificata ai sensi della normativa nazionale in materia.

Le imprese di nuova costituzione possono conseguire il mutuo previsto dal precedente titolo soltanto se il volume di affari dalle stesse preventivato e dichiarato ai fini dell'IVA e ritenuto congruo dall'istituto finanziatore non superi, rapportato ad anno, quello previsto al precedente secondo comma.

Le imprese commerciali possono rilasciare dichiarazioni sottoscritte dal titolare al fine di attestare il volume di affari conseguito".

(1)

Vedi l'art. 8 della L.R. 26/78 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 41

Programmi di investimento e misure di intervento

L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente: (1)

"Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) è istituito un fondo di rotazione a gestione separata di lire 40.000 milioni per la concessione di credito agevolato a medio termine in favore dei soggetti di cui al precedente art. 8.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'IRFIS è tenuto ad avvalersi, per la raccolta e l'istruttoria delle pratiche, di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, comprese le casse rurali e artigiane.

I finanziamenti di cui sopra sono concessi in favore dei soggetti contemplati nel precedente art. 8, sotto forma di mutuo della durata massima di 12 anni, compresi due di preammortamento, e per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali di proprietà dell'impresa adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali non di proprietà dell'impresa adibiti all'esercizio dell'attività commerciale;

c) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono concessi per un importo non superiore al 70 per cento della spesa documentata con i limiti di lire 100 milioni per i programmi di cui alla lett. a, di lire 60 milioni per i programmi indicati alla lett. b e di lire 50 milioni per i programmi relativi alla lett. c.

I suddetti limiti sono elevati rispettivamente a 150, 90 e 75 milioni per i programmi di cui al quarto comma previsti dai soggetti di cui alla lett. a dell'art. 8 della presente legge.

Entro i predetti limiti di intervento i finanziamenti sono estesi alla formazione di scorte in una percentuale massima del 40 per cento delle spese ammesse per la realizzazione degli investimenti fissi.

Al fondo di rotazione, di cui al primo comma del presente articolo, va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti".

(1)

Vedi l'art. 9 della L.R. 26/78 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 42

Forme di garanzia

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è sostituito con il seguente:

"I rischi connessi con le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 9 della presente legge possono essere coperti congiuntamente o alternativamente:

a) da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 135 e al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075;

b) da fidejussione bancaria;

c) da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione;

d) mediante garanzie offerte da consorzi di garanzia collettiva costituiti ai sensi delle norme contenute al titolo IV della presente legge.

In concorso con almeno una delle garanzie previste al comma precedente possono essere offerte fidejussioni rilasciate da persone fisiche o giuridiche fino alla concorrenza del 20 per cento dell'esposizione complessiva".

Art. 43

Incremento del fondo di rotazione della legge regionale n. 26 del 1978

Il fondo di rotazione, previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, è aumentato di lire 20.000 milioni per il biennio 1982-1983.

Art. 44

Agevolazioni fiscali

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui alla legge regionale n. 26 del 1978, modificata con la presente legge, si applicano le disposizioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 45

Finanziamenti per iniziative di piccola dimensione

(modificato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 119/83 e sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/86)

Per i programmi di investimento che comportano spese per opere di adattamento, impianti, attrezzature ed arredamenti di importo non superiore a lire 30 milioni, ivi compresa la quota di scorte nel limite del 30 per cento dei citati investimenti, previsti dai soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto nel territorio della Regione Siciliana attività continuativa da almeno tre anni, il finanziamento ha durata non superiore a sette anni, di cui un anno di preammortamento, ed è consentito in misura non superiore al 75 per cento della spesa complessiva. (1)

Per le operazioni di cui al comma precedente, il tasso di interesse annuo, comprensivo di ogni onere accessorio, è fissato nella misura del 6 per cento. (2)

Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo sono perfezionate con il solo rilascio da parte delle imprese beneficiarie, anche in deroga alle norme statutarie dell'IRFIS, di cambiali per ogni singola scadenza prevista all'atto del finanziamento.

Se il finanziamento riguarda, in tutto o in parte, l'acquisto di automezzi per uso commerciale, sarà acquisita ipoteca automobilistica ai sensi del regio decreto legislativo 15 marzo 1927, n. 436.

(1)

Con l'art. 5, comma 1, della L.R. 34/91 il limite di spesa dei programmi di cui al comma annotato è elevato a lire 80 milioni e la percentuale del finanziamento è elevata all'80 per cento.

(2)

Con l'art. 5, comma 2, della L.R. 34/91 il tasso di interesse di cui al comma annotato è fissato nella misura del 4 per cento.

Art. 46

Norma transitoria

Le domande di finanziamento presentate ai sensi della precedente legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e che non siano state ancora deliberate dal Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della stessa legge saranno esaminate a norma del titolo II, capo I, della presente legge.

Capo II

Credito di esercizio

Art. 47

Istituzione del fondo di garanzia

(modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 23/86)

Al fine di facilitare l'accesso al credito di esercizio dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978,n. 26 e successive modifiche, che abbiano svolto da almeno tre anni attività continuativa nell'ambito della Regione Siciliana, è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 4.000 milioni destinato alla copertura del 4 per cento delle perdite derivanti dai prestiti che gli istituti medesimi effettueranno, fino all'importo di lire 100.000 milioni, ai sensi dell'art. 49.

Al fondo istituito ai sensi del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 ed un versamento residuo di lire 14.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 48

Gestione del fondo di garanzia

(sostituito dall'art. 26 della L.R. 119/83)

Gli istituti di credito gestori, in caso di mancato rimborso dei prestiti di cui all'articolo precedente, provvedono ad addebitare il fondo di cui all'articolo 47 di un quinto della perdita subita, previo espletamento delle procedure esecutive per il recupero dei crediti.

Art. 49

Istituzione del fondo per concessione del contributo in conto interessi

(modificato dall'art. 16 della L.R. 23/86)

E' istituito, altresì, presso gli istituti di credito gestori, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 12.000 milioni per la concessione di un contributo in conto interessi sui prestiti di cui al precedente art. 47.

I prestiti, erogati anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 30 milioni, possono avere durata massima non superiore a 36 mesi ed essere rimborsati in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 6 per cento comprensivo di ogni altro onere accessorio. (1)

Ai fini dell'applicazione del tasso di interesse agevolato, il contributo, da porre a carico del fondo di cui al primo comma e con le modalità di cui all'art. 50, sarà pari alla differenza tra il prime rate ABI vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni ed il tasso di interesse agevolato come sopra fissato.

Al fondo di cui al primo comma del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1981, un versamento di lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e un residuo versamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

(1)

Con l'art. 7 della L.R. 34/91, l'importo massimo dei prestiti previsti dal comma annotato, è elevato a lire 100 milioni e la relativa durata non potrà essere superiore a quarantotto mesi. Lo stesso potrà essere rimborsato in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo del 4 per cento.

Art. 50

Gestione del fondo per contributo in conto interessi

Dopo il perfezionamento delle operazioni, ciascun istituito addebita il fondo di cui al precedente art. 49, da esso gestito, delle quote di contributi in conto degli interessi che andranno via via maturando sulle singole operazioni, calcolati nella misura risultante dal disposto del citato art. 49.

Art. 51

Conto giudiziale

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli istituti gestori provvedono a redigere il conto giudiziale dei movimenti operati sui fondi di cui agli articoli 47 e 49 del presente capo.

Le perdite eccedenti l'importo del fondo di garanzia assegnato a ciascun istituto gestore ai sensi del precedente art. 47 restano a carico dell'istituto interessato.

Gli interessi maturati sulle giacenze dei fondi di cui alla presente legge sono accreditati dagli istituti gestori ad incremento dei fondi stessi.

Art. 52

Convenzione

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi di cui agli articoli 47 e 49.

Il parere richiesto per la stipula della convenzione al Consiglio di giustizia amministrativa è inteso favorevole se non reso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 53

Direttive di attuazione (1)

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, determina con proprio decreto le direttive di attuazione delle provvidenze previste dai capi I e II del presente titolo.

(1)

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 18/11/81: "Determinazione, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, delle direttive di attuazione delle provvidenze in favore delle piccole e medie imprese commerciali."

Vedi Decr. Ass. Cooperazione 27/02/82: "Direttive di attuazione delle provvidenze, in favore delle piccole e medie imprese commerciali, previste dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96."

Capo III

Commercializzazione dei prodotti siciliani

Art. 54

Costituzione di società

(modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 36/91)

L'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono autorizzati a costituire, con la FIME-Trading e altri enti a partecipazione pubblica nazionale, una società regionale per la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti siciliani.

Alla società di cui al comma precedente possono partecipare altresì le cooperative e loro consorzi, le associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, gli enti a partecipazione pubblica nazionale e regionale, nonché gli istituti e le aziende di credito.

Per le finalità di cui al primo comma, del presente articolo i fondi di dotazione dell'ESPI e dell'IRCAC sono incrementati di lire 250 milioni ciascuno per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 55

Estensione di agevolazioni legislative

(abrogato dall'art. 15, u.c., della L.R. 36/91)

Capo IV

Attività promozionale

Art. 56

Marchio di qualità

Lo stanziamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, titolo I, iscritto al cap. 35313 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981 - rubrica Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - è elevato di lire 50 milioni da destinare esclusivamente a spese per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, dell'immagine e delle funzioni del marchio regionale di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso.

Art. 57

Mostre e fiere

Lo stanziamento del cap. 35352 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario, per le finalità di cui all'art. 1, lett. b, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, è elevato di lire 150 milioni.

Art. 58

Attività promozionale sul mercato interno

All'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono aggiunti i seguenti commi:

"Le disposizioni del presente articolo, compresa la facoltà di curare direttamente le iniziative promozionali previste dal quarto comma, si applicano, altresì, ai programmi di attività promozionale sul mercato interno italiano che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo II della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.

E' abrogato l'art. 1, lett. a, n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, in quanto l'attività dallo stesso prevista si intende compresa nel contesto dei programmi sul mercato interno italiano di cui al precedente comma".

Art. 59

Tipicizzazione degli agrumi siciliani

(abrogato dall'art. 36, comma 7, della L.R. 34/91)

Art. 60

Contributi per la pubblicizzazione del prodotto tipico

(abrogato dall'art. 36, comma 7, della L.R. 34/91)

Art. 61

Modalità e misure del contributo

(abrogato dall'art. 36, comma 7, della L.R. 34/91)

Art. 62

Direttive d'attuazione

(abrogato dall'art. 36, comma 7, della L.R. 34/91)

Art. 63

Autorizzazione di spesa

(abrogato dall'art. 36, comma 7, della L.R. 34/91)

Titolo III

Provvedimenti per le imprese artigiane

Capo I

Credito di esercizio

Art. 64

Misura e durata del credito

La misura massima dei finanziamenti per credito di esercizio, previsti dall'art. 1, lett. a della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 10 milioni.

La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in 28 mesi, dei quali quattro di preammortamento.

Art. 65

Criteri

L'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, è sostituito con il seguente:

"Entro i limiti massimi dei finanziamenti per credito di esercizio di cui all'art. 1, lett. a, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, previsti dalla legislazione vigente, il Consiglio di amministrazione della CRIAS, nell'emanare le direttive per la gestione del credito di esercizio, determina annualmente, attraverso un apposito programma, i criteri di erogazione dei finanziamenti suddetti, diversificati per importi e per durata, tenute presenti le maggiori o minori caratteristiche di produttività.

Tale deliberazione è sottoposta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che l'approva, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

La CRIAS è altresì obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente all'Assessorato regionale della cooperazione del commercio, dell'artiginato e della pesca nonchè alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale".

Art. 66

Autorizzazione di spesa

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio, è incrementato, per il triennio 1981-83, di lire 40.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo II

Credito di impianto

Art. 67

Misure e durata del credito (1)

La misura dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, concessi nella forma di mutuo per un importo non superiore all'85 per cento della spesa documentata, previsti dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, è elevata a lire 75 milioni.

La durata massima del mutuo relativo ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, è elevata a quindici anni, di cui due di preammortamento.

(1)

In ordine alla misura massima dei finanziamenti previsti dall'articolo annotato vedi l'art. 37 della L.R. 3/86, come modificato.

Art. 68

Autorizzazione di spesa

Il fondo di rotazione per le finalità di cui al precedente art. 67, istituito con l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per il triennio 1981-83, di lire 30.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 69

Ufficio di rappresentanza per la Sicilia occidentale

(sostituito dall'art. 26 della L.R. 35/91)

1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) è autorizzata ad istituire a Palermo un ufficio operativo abilitato a svolgere tutti i servizi di istituto.

2. Al fine di realizzare il decentramento delle attività di istituto la CRIAS è altresì autorizzata ad aprire uffici nelle altre città capoluogo di provincia.

Capo III

Contributi in conto capitale

Art. 70

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per il triennio 1981-1983, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1981.

Art. 71

Autorizzazione di spesa per l'istruttoria

Per l'espletamento dei compiti istruttori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni, di cui lire 300 milioni per l'anno 1981.

Art. 72

Selettività della ripartizione delle somme

Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tenuto conto del volume degli investimenti risultanti dalle istanze presentate in ciascuna provincia nell'anno 1979.

Art. 73

Documentazione necessaria per la concessione del contributo

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

"Il contributo previsto dall'art. 2 della presente legge per i titolari di imprese artigiane è concesso dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competenti per territorio, sulla base di istanza accompagnata da documentazione comprovante i costi di investimento".

Art. 74

Agevolazioni fiscali

Le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, devono intendersi riferite, nel tempo, alle agevolazioni previste per il credito all'artigianato dal titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 75

Funzioni istruttorie

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è sostituito con il seguente:

"Le funzioni istruttorie sono demandante alle commissioni provinciali per l'artigianato integrate da tre rappresentanti designati da ciascuna delle maggiori organizzazioni nazionali dell'artigianato operanti in Sicilia, nominati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che entro quarantacinque giorni devono esprimere il proprio parere motivato.

Le commissioni, nell'espletamento dei predetti compiti, possono avvalersi di tecnici esperti in materia, la cui utilizzazione dovrà essere motivata e comunicata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artiginato e della pesca".

Capo IV

Apprendistato

Art. 76

Contributi per l'apprendistato

L'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 22, è sostituito con il seguente:

"I presidenti delle Camere di commercio dell'Isola sono autorizzati ad erogare in favore dei titolari delle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le stesse Camere di commercio dell'Isola, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti.

Detti contributi sono commisurati ad importi pari a lire 8.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età e non superato il diciottesimo anno di età.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato, con riferimento ad un massimo di tre apprendisti per ogni impresa artigiana, per non più di venticinque giornate lavorative mensili per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Lo stanziamento complessivo per i contributi all'apprendistato è ripartito fra le Camere di commercio dell'Isola con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi.

Per le modalità relative alla documentazione a corredo delle istanze e per il rendiconto delle somme che saranno accreditate alle Camere di commercio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8, ultimo comma, della presente legge".

Gli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 22, sono abrogati.

Art. 77

Autorizzazione di spesa

Per le finalità del precedente art. 76 è autorizzata in favore delle imprese artigiane la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 1981-83, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Capo V

Zone artigiane

Art. 78

Finanziamenti ai comuni (1)

(integrato dall'art. 61 della L.R. 3/86, nel testo integrato dall'art. 37, commi 1 e 2, della L.R. 35/91, dall'art. 127, comma 10, della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 57, comma 4, della L.R. 32/2000, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L.R. 20/2005, integrato dall'art. 14 della L.R. 9/2009 e modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 33/2021)

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonchè per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.

Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.

Il contributo è accordato anche per:

a) ------------------------- (lettera abrogata) (2)

b) la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento;

c) la costituzione di centri di servizi integrati e di reti di servizio informatiche.

5. Nelle aree artigiane possono insediarsi piccole e medie imprese industriali. La percentuale di tali aree da destinare ai fini di cui al periodo precedente è stabilita con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore al 20 per cento, e nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. In ogni caso i comuni, se beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo, sono tenuti al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree.

7-bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.

(1)

Vedi l'art. 7 della L.R. 46/97 relativo all'affidamento, realizzazione e gestione delle aree artigianali ad organismi associativi di imprese artigiane.

Art. 79

Autorizzazione di spesa

Per le finalità del precedente art. 78 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 500 milioni.

Per i successivi esercizi è altresì, autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

Capo VI

Provvedimenti generali

Art. 80

Indagine conoscitiva

L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con enti e/o istituti specializzati, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per effettuare un'indagine conoscitiva sull'artigianato siciliano.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 81

Obblighi di riserva delle commesse

(sostituito dall'art. 60 della L.R. 3/86) (1)

L'Amministrazione regionale, gli enti locali e le aziende da essi dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti publici regionali e le società da essi controllate sono tenuti a riservare alle imprese artigiane operanti nel territorio della Regione, nonchè ai consorzi di cui alle lettere a, b e c dell'art. 51 della legge regionale 18 febbraio 1986,  n. 3, il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese o consorzi.

I soggetti di cui al comma precedente, tenuti alla osservanza delle disposizioni ivi previste, sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

I soggetti determinati con il decreto suddetto sono tenuti a presentare annualmente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca una relazione contenente i dati relativi alle forniture e alle lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese artigiane.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese private, quale che sia la loro ragione sociale e il settore nel quale le stesse operano, che acquisiscano contributi da parte della Regione o conseguano finanziamenti comunque garantiti dalla stessa.

La inosservanza di detto obbligo comporta la revoca dei benefici ai quali le suddette imprese siano state ammesse.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.

(1)

Vedi Decr. Pres. 25/11/87: "Individuazione dei soggetti obbligati ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

Titolo IV

Interventi intesi a promuovere l'associazionismo di imprese commerciali e artigiane

Art. 82

Integrazione regionale

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 83

Statuti dei consorzi

(integrato dall'art. 10 della L.R. 34/91, modificato dall'art. 7 della L.R. 27/94, dall'art. 4, comma 6, della L.R. 15/99 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 84

Richiesta della concessione regionale

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 85

Misure e modalità dell'integrazione regionale

(modificato dall'art. 11 della L.R. 34/91 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 86

Forme di garanzia

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Titolo V

Interventi per la cooperazione

Art. 87

Incremento del fondo di rotazione

Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, per il biennio 1982-1983, della somma di lire 3.000 milioni.

Art. 88

Contributi di gestione a cooperative

L'art. 51 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è sostituito dal seguente: (1)

"L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione alle cooperative legalmente costituite o loro consorzi, che svolgano attività nel settore dell'industria alberghiera, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

a) trattare l'acquisto di merci per conto delle imprese associate;

b) curare l'acquisizione e la trattazione di ordinativi da ripartire tra gli associati;

c) partecipare a fiere, mostre, aste turistiche nazionali ed internazionali per propagandare e promuovere la vendita dei posti letto delle imprese associate;

d) organizzare manifestazioni, convegni, mostre allo scopo di cui alla lettera precedente.

Il contributo è erogato nella misura del 50 per cento per le spese di cui alle precedenti lettere a e b sino ad un massimo di lire 50 milioni.

Per gli scopi di cui alle lettere c e d il contributo è erogato nella misura dell'80 per cento sui costi effettivamente sostenuti e documentati.

Possono usufruire delle presenti provvidenze le cooperative e loro consorzi a condizione che associno non meno di 10 aziende con una capacità ricettiva non inferiore a 3.000 posti letto alberghieri o 5.000 se trattasi anche di aziende operanti nel settore extra alberghiero.

Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione, sulla base di programmi di attività corredati da preventivo di spesa.

L'erogazione è effettuata mediante anticipazione dell'80 per cento della spesa ammessa a contributo; il restante 20 per cento dietro presentazione di consuntivi annuali di spesa.

I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono comprensivi delle spese per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981".

(1)

Vedi l'art. 51 della L.R. 22/74 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41 della L.R. 36/84.

Art. 89

Utilizzo dei fondi di cui al regolamento CEE n. 2615 del 1980

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa, per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica e di assistenza aventi per scopo la realizzazione delle attività indicate all'art. 4, n. 1, lett. c, del regolamento CEE n. 2615 del 7 ottobre 1980, a servizio delle piccole e medie imprese associate.

Per le stesse finalità l'IRCAC è autorizzato ad effettuare in favore delle medesime associazioni le operazioni di credito a medio termine per l'acquisto di macchinari e attrezzature strettamente necessari, secondo le modalità fissate dalla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, nonchè dal relativo regolamento di applicazione.

Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso, nella misura massima del 20 per cento della spesa ammessa, anche ad integrazione di contributi eventualmente concessi da altri enti comunitari o statali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1981-1982, la spesa di lire 1.200 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 90

Consorzi di garanzia fidi tra cooperative

(sostituito dall'art. 19 della L.R. 36/91 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 91

Statuto dei consorzi di garanzia fidi tra cooperative

(sostituito dall'art. 20 della L.R. 36/91 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 92

Misure di partecipazione

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 93

Fondo IRCAC per la partecipazione al fondo rischi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. b), della L.R. 11/2005)

Art. 94

Aperture di linee di credito

Al fine di incrementare il volume dei finanziamenti agevolati a favore degli enti locali all'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito indicati all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, apposita convenzione per la costituzione di linee di credito per porre in essere tutte le operazioni di credito di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, nonchè le operazioni di credito di cui alle norme istitutive dei fondi a gestione separata presso l'IRCAC.

Alle operazioni di credito poste in essere a valere sulle linee di credito di cui al presente articolo viene esteso il rimborso degli oneri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, nonchè la garanzia fidejussoria di cui all'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche.

Art. 95

Procedure

Al fondo di cui al punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche, affluiranno gli interessi posti a carico dei beneficiari dei finanziamenti concessi dall'IRCAC in virtù del precedente art. 88, nella misura stabilita per le altre operazioni creditizie effettuate dal medesimo Istituto.

Nei limiti consentiti dal fondo di cui al comma precedente e per le somme effettivamente utilizzate l'IRCAC corrisponderà agli istituti di credito, che hanno consentito le linee di credito di cui al precedente articolo, gli interessi, computati al tasso previsto dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti l'IRCAC, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 96

Finanziamenti a tasso agevolato a favore delle cooperative

(modificato dall'art. 57 della L.R. 97/81)

L'IRCAC è autorizzato a concedere a cooperative e loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato per la contrazione di mutui bancari di durata non superiore ad anni 15, per la totale copertura delle onerosità passive, debitamente documentate e quantificate alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti dall'ammasso di olive da mensa effettuato nell'anno 1978 e relative spese di gestione.

Per tali finanziamenti l'IRCAC è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, il fondo di cui all'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Per le finalità del presente articolo il fondo contributi interessi dell'IRCAC viene incrementato della somma annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modifiche, e le norme di gestione dell'IRCAC.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo si applicano, altresì, in favore delle industrie conserviere che hanno effettuato, nella decorsa campagna, operazioni di trasformazione del pomodoro fruendo degli interventi di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Per le finalità di cui al precedente comma il fondo contributi interessi dell'IRCAC è incrementato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di lire 100 milioni.

Titolo VI

Interventi per la pesca e altre attivita'

Art. 97

Attrezzature portuali

Il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13 e successive aggiunte e modifiche, è elevato sino alla misura massima del 98 per cento.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 98

Programmi realizzati ai sensi della legge regionale n. 5 del 1975

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, limitatamente ai programmi realizzati sino alla data del 31 dicembre 1980, è autorizzata, per il biennio 1981-1982, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 99

Soggetti beneficiari della legge regionale n. 1 del 1980

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

"Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, che siano proprietari per almeno 18 carati di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nel territorio della Regione da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza, nonchè le cooperative di pescatori e loro consorzi e le società di pescatori che abbiano sede legale nella Regione".

Art. 100

Integrazione dei soggetti della legge regionale n. 1 del 1980

Alla fine dell'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle società costituite fra pescatori aventi sede legale in Sicilia".

Art. 101

Regolamentazione della pesca subacquea

L'art. 27 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

"L'esercizio della pesca subacquea nonchè la cattura e la raccolta di tutte le specie marine di interesse economico con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o non di respirazione è regolamentato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca".

Art. 102

Limite per il credito di esercizio peschereccio

Il secondo comma dell'art. 8 bis della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"L'ammontare del prestito di esercizio va concesso nella misura di lire 250.000 per tonnellata di stazza lorda.

I finanziamenti non possono avere durata complessiva superiore ad anni tre di cui uno di preammortamento ed entreranno dopo un anno dalla data della relativa somministrazione.

Le relative operazioni possono assumere le forme di sovvenzione cambiaria".

Art. 103

Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura

L'art. 22 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:

"I contributi a fondo perduto previsti dall'articolo precedente sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, l'artigianato e la pesca, sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore stesso, sentito il Consiglio regionale per la pesca e previo parare della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, secondo le seguenti modalità:

- il 50 per cento del contributo, elevabile al 70 per cento per le cooperative e loro consorzi, previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;

- il 40 per cento del contributo o eventuale quota residua fino alla concorrenza del 70 per cento dell'ammontare complessivo della somma appaltata ed emessa a contributo;

- la residua parte all'avvenuta esecuzione dei lavori e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo di quelli ammessi a contributo.

Ove i lavori risultino, in chiusura, di importo inferiore, il contibuto regionale è ridotto proporzionalmente, salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

I contributi sul pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi sa istituti ed aziende di credito sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

I benifici previsti per iniziative di cui all'articolo precedente, che possono essere estesi alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie, entro il limite massimo del 90 per cento dell'investimento.

Art. 104

Garanzie per il credito di esercizio peschereccio

All'art. 12 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"Ai finanziamenti previsti dall'art. 9 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5.

Detti finanziamenti possono essere garantiti da garanzia sussidiara della Regione per la copertura dei rischi sino a lire 5.000 milioni nel limite massimo dell'80 per cento delle perdite definitivamente accertate dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute".

Art. 105

Imprese costruttrici di contenitori in legno

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese e cooperative costruttrici di contenitori in legno per la commercializzazione de prodotti ortofrutticoli, che abbiano svolto nel territorio della Regione Siciliana attività continuativa da almeno 3 anni, un contributo in conto capitale del 10 per cento sull'ammontare dei costi sostenuti nell'anno 1980, risultanti da regolari fatture, per l'acquisto della materia prima del loro prodotto.

Il benificio previsto dal precedente comma è concesso alle imprese cooperative che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

Titolo VII

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 106

Ai fondi istituiti in applicazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 1041 del 25 novembre 1971.

Art. 107

(sostituito dall'art. 49 della L.R. 57/85)

Per le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi degli articoli 5, 6, 7, lettera a, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, il tasso d'interesse annuo, comprensivo di ogni altro onere accessorio, è fissato nella misura del 4 per cento.

Il tasso di cui al precedente comma si applica alle operazioni di finanziamento contrattualmente perfezionate dopo l'entrata in vigore della presente legge e si applica anche alle operazioni di finanziamento con forma di contratto di mutuo già perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interessi ancora a scadere.

Art. 108

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, per il periodo 1981-1983 le seguenti spese (in milioni di lire):

                         1981         1982         1983         Totali
Art.   1                7.000       23.000            -         30.000
Art.   3                2.000        9.000        9.000         20.000
Art.   4                5.000       10.000            -         15.000
Art.  14                  300          500        5.000          1.300
Art.  15                  300          600          600          1.500
Art.  17                  200        1.400        1.400          3.000
Art.  22                3.000        7.000            -         10.000
Art.  23                4.000       16.000       10.000         30.000
Art.  39                  250          500          500          1.250
Art.  43                    -       10.000       10.000         20.000
Art.  47                6.000       14.000            -         20.000
Art.  49                2.500        9.500            -         12.000
Art.  54                  500            -            -            500
Art.  56                   50            -            -             50
Art.  57                  150            -            -            150
Art.  63                  100            -            -            100
Art.  66                6.000       17.000       17.000         40.000
Art.  68                4.000       13.000       13.000         30.000
Art.  70                4.000       13.000       13.000         30.000
Art.  71                  300          500          500          1.300
Art.  77                  300        1.300        1.400          3.000
Art.  79                  500       10.000       10.000         20.500
Art.  80                    -          100            -            100
Art.  87                    -        1.500        1.500          3.000
Art.  88                  200          650          650          1.500
Art.  89                  200          500          500          1.200
Art.  93                  500        1.000            -          1.500
Art.  96                  500          500          500          1.500
Art.  97                1.000        2.000            -          3.000
Art.  98                1.000          500            -          1.500
Art. 105                1.900            -            -          1.900
                       51.750      163.050       90.050        304.850

All'onere di lire 51.750 derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede co parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esrcizi successivi, previsti in lire 163.050 milioni per l'anno 1982 e in lire 90.050 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli elementi di programma" (fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 109

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque stetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

D'ACQUISTO