
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 DELLA COMMISSIONE, 15 ottobre 1997
G.U.C.E. 23 ottobre 1997, n. L 290
Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 4 novembre 1997
Applicabile dal: 4 novembre 1997 (vedi nota)
Nota
L'art. 17 dispone che l'art. 8 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2) in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, quarto comma,
Sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,
Considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 definisce i principi fondamentali del controllo finanziario cui gli Stati membri sottopongono le operazioni cofinanziate dei Fondi strutturali;
Considerando che, per assicurare un sufficiente rigore ai controlli finanziari eseguiti nella Comunità, è necessario specificare alcuni requisiti minimi di detti controlli;
Considerando che taluni aspetti costituzionali ed amministrativi presenti nei singoli Stati membri esigono che il presente regolamento sia integrato da adeguati accordi amministrativi tra la Commissione e ciascuno degli Stati membri;
Considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutte le forme di intervento previste dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, purché tali forme d'intervento siano gestite dagli Stati membri;
Considerando che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono essere tali da assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Considerando che occorre dettare regole per l'esecuzione dei controlli da parte degli Stati membri e prevedere consultazioni periodiche tra gli Stati membri e la Commissione in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente destinate ai controlli a livello nazionale e comunitario;
Considerando che gli Stati membri debbono assicurare indagini e interventi adeguati sulle presunte irregolarità segnalate a seguito di controlli nazionali o comunitari;
Considerando che, nell'ambito della liquidazione delle forme di intervento, gli Stati membri debbono presentare alla Commissione un attestato proveniente da fonte indipendente che contenga conclusioni generali sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo e consenta di individuare le eventuali insufficienze o irregolarità e di intervenire adeguatamente;
Considerando che gli Stati membri debbono riferire annualmente alla Commissione sull'applicazione del presente regolamento;
Considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione utilizzati; che siffatte descrizioni devono, se del caso, venire completate ed aggiornate;
Considerando che, nel caso di forme d'intervento cui partecipano più Stati membri, occorre prevedere una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri interessati e la Commissione;
Considerando che gli Stati membri devono essere liberi di applicare, a livello nazionale, norme di controllo più severe di quelle di cui al presente regolamento;
Considerando che il presente regolamento fa salva l'applicazione del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (4), e del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (5);
Considerando che in forza dell'articolo 214 del trattato CE non devono essere divulgati a persone non autorizzate i segreti professionali di cui si venisse a conoscenza durante l'esecuzione dei controlli previsti dal presente regolamento;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e del comitato permanente di gestione per le strutture della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
G.U. 24 dicembre 1994, n. L 337.
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
G.U. 15 novembre 1996, n. L 292.
G.U. 12 luglio 1994 ,n. L 178.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Il presente regolamento si applica alle forme di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 che sono gestite dagli Stati membri.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono conformarsi a quanto segue:
a) assicurare l'adeguata esecuzione delle forme di intervento conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria;
b) prevedere una certificazione adeguata circa la fondatezza delle domande di pagamento di anticipi e saldi, basate su spese effettivamente sostenute;
c) prevedere una pista di controllo adeguata;
d) specificare l'organizzazione delle competenze ed in particolare i controlli da eseguire ai diversi livelli per garantire la validità delle certificazioni;
e) rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e progetti;
f) prevedere interventi correttivi per eliminare carenze, rischi o irregolarità individuali durante l'esecuzione del progetto, con particolare riguardo alla gestione finanziaria.
2. Ai fini del presente regolamento una pista di controllo è adeguata quando consenta quanto segue:
a) di verificare la corrispondenza fra gli importi sintetici certificati alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa ai vari livelli dell'amministrazione e dei destinatari finali;
b) controllare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.
3. Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
1. Gli Stati membri organizzano, sulla base di un sondaggio adeguato, controlli dei progetti o delle iniziative (in prosieguo: "i controlli"), in particolare ai fini seguenti:
a) verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo utilizzati;
b) verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai diversi livelli.
2. I controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento riguardano almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile e un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative, approvati, tenendo conto del disposto del paragrafo 3.
Per le forme d'intervento approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la suddetta percentuale può essere ridotta proporzionalmente.
Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato.
3. Nel selezionare il campione di progetti o iniziative da sottoporre a controlli si tiene conto di quanto segue:
a) l'esigenza di controllare progetti o iniziative di vario tipo e dimensioni;
b) i fattori di rischio individuati dai controlli nazionali o comunitari;
c) la concentrazione di progetti in capo a determinate autorità o a taluni destinatari finali, in modo che i principali servizi preposti all'esecuzione e i principali destinatari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della liquidazione di ciascuna forma di intervento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Con i controlli di cui all'articolo 3 gli Stati membri tentano di verificare almeno gli aspetti seguenti:
a) l'applicazione pratica e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
b) a livello del destinatario finale e delle autorità intermedie, la concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
c) la presenza di una pista di controllo adeguata;
d) per un adeguato numero di voci di spesa, che la natura e i tempi degli impegni e dei pagamenti siano conformi alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche che erano state approvate per il progetto e ai lavori effettivamente eseguiti;
e) che la destinazione o la prevista destinazione del progetto corrisponda a quella descritta nella domanda di cofinanziamento comunitario;
f) che i contributi finanziari della Comunità rientrino nei limiti fissati dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dalle altre disposizioni comunitarie pertinenti, e che siano pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
g) che il pertinente cofinanziamento nazionale sia realmente disponibile;
h) che le iniziative cofinanziate siano state realizzate conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
I controlli accertano se i problemi eventualmente riscontrati hanno carattere sistematico e costituiscono quindi un fattore di rischio per altri progetti facenti capo allo stesso destinatario finale o sono gestiti dalla stessa autorità responsabile della realizzazione; individuano inoltre le cause di una tale situazione e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Almeno una volta all'anno la Commissione ed i singoli Stati membri si consultano allo scopo di coordinare i programmi di controlli in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente destinate ai controlli a livello nazionale e comunitario. Le consultazioni riguardano anche le tecniche da applicare per l'analisi dei rischi e tengono conto dei controlli recenti, nonché delle relazioni e delle comunicazioni delle autorità nazionali, della Commissione e della Corte dei conti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
1. Gli Stati membri provvedono affinché le presunte irregolarità constatate a seguito di controlli nazionali o comunitari siano oggetto d'indagini e diano luogo ad un adeguato intervento.
2. Se una presunta irregolarità non ha formato oggetto di un adeguato intervento nei sei mesi successivi alla segnalazione alla pertinente autorità responsabile della realizzazione, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, qualora non lo abbia già fatto in applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "adeguato intervento" si intende la presentazione alla persona o all'organismo incaricati dei controlli nello Stato membro, da parte del destinatario finale o dell'autorità responsabile della realizzazione, di sufficienti elementi di prova che la presunta irregolarità non sussiste o è stata sanata.
Qualora l'irregolarità presenti carattere sistematico, per adeguato intervento si intende anche l'adozione delle necessarie misure correttive per i casi che non erano stati autonomamente individuati nel corso dei controlli e per la prevenzione del reiterarsi di situazioni analoghe.
4. Gli elementi di prova di cui al paragrafo 3 possono essere costituiti da copie delle registrazioni contabili e dei documenti giustificativi o da qualsivoglia elemento probante utile.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un attestato, il cui modello è fornito a titolo indicativo all'allegato II, redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L'attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.
2. Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l'attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie.
In tal caso, la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 1998, gli Stati membri, informano la Commissione in merito all'applicazione del presente regolamento nell'anno civile precedente, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 2, indicando anche eventuali integrazioni e aggiornamenti da apportare alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Sulla base di accordi amministrativi conclusi con ogni Stato membro, la Commissione e gli Stati membri cooperano per assicurare il conseguimento degli scopi del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Per le forme di intervento cui partecipano più Stati membri o i cui destinatari sono in più Stati membri, gli Stati membri interessati e la Commissione si forniscono la reciproca assistenza amministrativa necessaria ad assicurare un adeguato controllo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
1. Le persone o gli organismi responsabili della realizzazione delle operazioni cofinanziate dalla Comunità provvedono affinché tutta la documentazione e le registrazioni contabili necessari per l'esecuzione dei controlli siano messi a disposizione dei funzionari responsabili dei controlli stessi o delle persone a tal fine delegate.
2. I funzionari responsabili dei controlli o per le persone a tal fine delegate possono richiedere estratti o copie dei documenti o delle registrazioni contabili di cui al paragrafo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie pertinenti. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, debbono averne conoscenza per l'espletamento di dette funzioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Conformemente alle norme nazionali pertinenti, gli agenti della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati in vista o a seguito dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Nulla osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni in materia di controllo più severe di quelle previste dal presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Qualora riguardino il FEAOG, sezione orientamento, i controlli eseguiti a norma dei regolamenti (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (1) e (CEE) n. 3887/92 della Commissione (2) possono valere anche a norma del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1997.
Per la Commissione
Anita GRADIN
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
ALLEGATO I
DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA PISTA DI CONTROLLO
(articolo 2, paragrafo 3)
Una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 è garantita quando, per una determinata forma d'intervento:
1. Le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi e la data e il metodo di pagamento. Le registrazioni sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad es. le fatture).
2. Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle operazioni cofinanziate dalla Comunità, dev'essere adeguatamente giustificata l'accuratezza della ripartizione dell'importo tra operazioni cofinanziate dalla Comunità ed altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita anche per quei tipi di spesa riconosciuti ammissibili entro determinati limiti o proporzionalmente ad altri costi.
3. I piani tecnici e finanziari del progetto, le relazioni sullo stato d'avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. sono disponibili ai vari livelli di gestione.
4. Nel dichiarare le spese effettivamente sostenute alle autorità intermedie le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono riassunte in un rendiconto particolareggiato di spesa che indica, per ogni progetto cofinanziato dalla Comunità, tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare l'importo complessivo certificato. Questi rendiconti di spesa dettagliati costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni delle autorità intermedie.
5. Le autorità intermedie tengono le registrazioni contabili di ogni singolo progetto e degli importi sintetici di spesa certificati di volta in volta dai beneficiari finali. Nel riferire alle autorità abilitate di cui all'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88 le autorità intermedie presentano un elenco dei progetti approvati nell'ambito di ogni forma d'intervento, oltre ad una serie di informazioni che comprendono, per ogni singolo progetto, per lo meno l'identificazione completa del progetto e del beneficiario finale, la data di approvazione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa considerato e gli importi di spesa per ogni misura e sottoprogramma. Queste informazioni costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità abilitata e servono di base per la preparazione delle dichiarazioni di spesa da presentare alla Commissione.
6. Qualora i beneficiari finali riferiscano direttamente all'autorità abilitata, il rendiconto dettagliato di spesa di cui al paragrafo 4 costituisce la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità abilitata, che deve redigere l'elenco dei progetti di cui al paragrafo 5.
7. Qualora, tra il beneficiario finale e l'autorità abilitata intervengano più autorità intermedie, ciascuna di queste esige, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese al livello inferiore che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, delle quali trasmette al livello superiore almeno un rendiconto degli importi di spesa per ogni singolo progetto.
8. Qualora siano adottati altri modelli di organizzazione delle procedure di gestione e di informazione, compresi trasferimenti elettronici di dati, tutte le autorità interessate ottengono informazioni sufficienti dal livello inferiore per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, garantendo così una buona traccia di controllo dagli importi sintetici certificati alla Commissione alle singole voci di spesa e relativi documenti giustificativi al livello del beneficiario finale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 22 del Reg. (CE) n. 438/2001, esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.