
DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38
G.U.R.S. 15 ottobre 1997, n. 57
Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.
Testo annotato all'11/11/1999
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto;
Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26 maggio - 7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS-CISAS, UGL, CONFSAL-AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI-CILDI-FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV;
Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;
Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;
Vista la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 luglio 1997 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;
Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 89, la citata deliberazione n. 316/97;
Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30 settembre 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dal citato accordo sindacale;
Decreta:
Campo di applicazione, durata e destinatari
1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la decorrenza e la durata della contrattazione regionale è conformata, a far data dall'1 gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del 5° comma dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con D.P.Reg. n. 11/95, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni, modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente decreto la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997.
3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/95, in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.
Stipendi tabellari
1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/95, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica 1-1-1997 1-6-1997 e livello funzionale lire lire I 72.000 75.000 II 76.000 79.000 III 79.000 83.000 IV 82.000 88.000 V 86.000 92.000 VI 99.000 102.000 VII 100.000 106.000 VIII 116.000 123.000 Dirigente superiore 134.000 137.000 Direttore 179.000 183.000 Segretario generale 193.000 203.000
2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sino rideterminati nei seguenti importi:
liv. I 9.285.407 liv. II 10 407.267 liv. III 11.728.292 liv. IV 12.898.678 liv. V 14.433.627 liv. VI 15.922.368 liv. VII 18.208.602 liv. VIII 23.398.766 Dirigente superiore 31.861.451 Direttore 42.961.801 Segretario generale 47.173.000
3. Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Indennità di amministrazione
1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del D.P. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:
liv. I 62.000 liv. II 62.000 liv. III 71.000 liv. IV 86.000 liv. V 91.000 liv. VI 110.000 liv. VII 15O.000 liv. VIII 314.000 Dirigente superiore 421.000 Direttore 666.000 Segretario generale 686.000
Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 (1)
1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 18 del D.P.reg. n. 11/95 è sostituita dalla seguente:
a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunti i seguenti commi:
1 bis
In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del comma precedente.
1 ter
La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo individuale al perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma 1.
1 quater
Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione individuale al perseguimento degli obiettivi.
1 quinquies
Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti, presso ciascun ramo di amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di 5 dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.
Nei rami dell'amministrazione aventi uffici periferici, i nuclei, per le relative valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici.
L'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 è stato abrogato dell'art. 6, comma 1, del C.C.R.L. approvato con D.P. 11 novembre 1999, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi
1. All'art. 21 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunte le seguenti parole: "ed al dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni".
Missioni (1)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/95 al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore.
2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.
Vedi Decr. Ass. Presidenza 6 novembre 1997: "Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno."
Fondo efficienza servizi
1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.
Articolazione orario di lavoro
1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.
2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai sensi della legge n. 38/91, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra le parti per garantire uniformità di criteri generali.
3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà corrisposta un'indennità di mensa.
Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95
1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91 si procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale 26 gennaio 1995, n. 11.
2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo:
- le indennità previste alle lettere A) "indennità di reperibilità" e I) "indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli" non competono, fermi restando i compiti di istituto, al personale di cui alla tabella M) della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che già gode dell'indennità mensile di cui all'art. 42 C. 1 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.
Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste
1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante.
Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3, indicati nell'allegato prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38/91 - cap. 21262.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in L. 31.625 milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo destinato alla contrattazione.
3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.
4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.
1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 2 ottobre 1997.
PROVENZANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 9 ottobre 1997.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 92.
Allegati
INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERESSATO DALL'ACCORDO E PROSPETTO ONERI Aumenti tabellari 1 gennaio 1997 (art. 2, comma I) Liv. Unità Importo mensile Totale '97 (compr. 13ª) I 583 72.000 545.688.000 II 61 76.000 60.268.000 III 565 79.000 580.255.000 IV 2600 82.000 2.771.600.000 V 3335 86.000 3.728.530.000 VI 30 99.000 38.610.000 VII 7095 100.000 9.223.500.000 VIII 2126 116.000 3.206.008.000 Dir. sup. 417 134.000 726.414.000 Direttore 16 179.000 37.232.000 Segr. gen. 1 193.000 2.509.000 20.920.614.000 Aumenti tabellari 1 giugno 1997 (art. 2, comma I) Liv. Unità Importo mensile Totale '97 (compr. 13ª) I 583 75.000 348.800.000 II 61 79.000 38.552.000 III 565 83.000 375.160.000 IV 2600 88.000 1.830.400.000 V 3335 92.000 2.454.560.000 VI 30 102.000 24.480.000 VII 7095 106.000 6.016.560.000 VIII 2126 123.000 2.091.984.000 Dir. sup. 417 137.000 457.032.000 Direttore 16 183.000 23.424.000 Segr. gen. 1 203.000 1.624.000 13.663.576.000 Indennità ex art. 3 Liv. Unità Importo mensile n. Totale '97 mensilità I 583 62.000 12 433.752.000 II 61 62.000 12 45.384.000 III 565 71.000 12 481.380.000 IV 2600 86.000 12 2.683.200.000 V 3335 91.000 12 3.641.820.000 VI 30 110.000 12 39.600.000 VII 7095 150.000 12 12.771.000.000 VIII 2126 314.000 12 8.010.768.000 Dir. sup. 417 421.000 12 2.106.684.000 Direttore 16 666.000 12 127.872.000 Segr. gen. 1 686.000 12 8.232.000 30.349.692.000 Totale oneri Aumenti 1 gennaio 1997 (compresa 13ª mensilità) 20.920.614.000 Aumenti 1 giugno 1997 (compresa 13ª mensilità) 13.663.576.000 Indennità ex art. 3 30.349.692.000 Totale 64.933.882.000 Oneri 5.064.842.796 Totale 69.998.724.796 Arrotondamento 69.998.725.000 ONERI PER MISSIONI (Art. 6) (importi in milioni di lire) Capitolo Stanziamento 10675 448 14233 8.160 18219 344 20215 124 24216 388 28219 5.728 32213 4.096 35058 400 36217 1.920 41210 680 44210 800 47209 537 21262 (ex art. 2, legge regionale n. 16/97) 8.000 Totale 31.625