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DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38

G.U.R.S. 15 ottobre 1997, n. 57

Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.

Testo annotato all'11/11/1999

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26 maggio - 7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS-CISAS, UGL, CONFSAL-AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI-CILDI-FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV;

Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;

Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;

Vista la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22 luglio 1997 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;

Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, reg. n. 1, fg. n. 89, la citata deliberazione n. 316/97;

Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30 settembre 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle norme risultanti dal citato accordo sindacale;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione, durata e destinatari

1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la decorrenza e la durata della contrattazione regionale è conformata, a far data dall'1 gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del 5° comma dell'art. 45 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con D.P.Reg. n. 11/95, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni, modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente decreto la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997.

3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/95, in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.

Art. 2

Stipendi tabellari

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/95, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde:

 Qualifica                 1-1-1997               1-6-1997
e livello funzionale        lire                    lire
 I                        72.000                   75.000
 II                       76.000                   79.000
 III                      79.000                   83.000
 IV                       82.000                   88.000
 V                        86.000                   92.000
 VI                       99.000                  102.000
 VII                     100.000                  106.000
 VIII                    116.000                  123.000
 Dirigente superiore     134.000                  137.000
 Direttore               179.000                  183.000
 Segretario generale     193.000                  203.000

2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sino rideterminati nei seguenti importi:

liv. I                             9.285.407
liv. II                           10 407.267
liv. III                          11.728.292
liv. IV                           12.898.678
liv. V                            14.433.627
liv. VI                           15.922.368
liv. VII                          18.208.602
liv. VIII                         23.398.766
Dirigente superiore               31.861.451
Direttore                         42.961.801
Segretario generale               47.173.000

3. Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 3

Indennità di amministrazione

1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del D.P. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:


liv. I                                62.000
liv. II                               62.000
liv. III                              71.000
liv. IV                               86.000
liv. V                                91.000
liv. VI                              110.000
liv. VII                             15O.000
liv. VIII                            314.000
Dirigente superiore                  421.000
Direttore                            666.000
Segretario generale                  686.000
Art. 4

Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 (1)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 18 del D.P.reg. n. 11/95 è sostituita dalla seguente:

a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis

In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del comma precedente.

1 ter

La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo individuale al perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma 1.

1 quater

Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione individuale al perseguimento degli obiettivi.

1 quinquies

Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti, presso ciascun ramo di amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di 5 dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.

Nei rami dell'amministrazione aventi uffici periferici, i nuclei, per le relative valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici.

(1)

L'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/95 è stato abrogato dell'art. 6, comma 1, del C.C.R.L. approvato con D.P. 11 novembre 1999, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 5

Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi

1. All'art. 21 del D.P.Reg. n. 11/95 sono aggiunte le seguenti parole: "ed al dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 6

Missioni (1)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/95 al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore.

2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

(1)

Vedi Decr. Ass. Presidenza 6 novembre 1997: "Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno."

Art. 7

Fondo efficienza servizi

1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.

Art. 8

Articolazione orario di lavoro

1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.

2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai sensi della legge n. 38/91, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra le parti per garantire uniformità di criteri generali.

3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà corrisposta un'indennità di mensa.

Art. 9

Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95

1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91 si procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale 26 gennaio 1995, n. 11.

2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo:

- le indennità previste alle lettere A) "indennità di reperibilità" e I) "indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli" non competono, fermi restando i compiti di istituto, al personale di cui alla tabella M) della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che già gode dell'indennità mensile di cui all'art. 42 C. 1 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste

1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione, entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e la nuova misura spettante.

Art. 11

Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3, indicati nell'allegato prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38/91 - cap. 21262.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in L. 31.625 milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione 1997, e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo destinato alla contrattazione.

3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti amministrazioni.

4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

Art. 12

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1997.

PROVENZANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 9 ottobre 1997.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 92.

Allegati


                        INDIVIDUAZIONE PERSONALE
                 INTERESSATO DALL'ACCORDO E PROSPETTO ONERI
Aumenti tabellari 1 gennaio 1997 (art. 2, comma I)
 Liv.           Unità           Importo mensile           Totale '97
                                                          (compr. 13ª)
 I               583                72.000                545.688.000
 II               61                76.000                 60.268.000
 III             565                79.000                580.255.000
 IV             2600                82.000              2.771.600.000
 V              3335                86.000              3.728.530.000
 VI               30                99.000                 38.610.000
 VII            7095               100.000              9.223.500.000
 VIII           2126               116.000              3.206.008.000
 Dir. sup.       417               134.000                726.414.000
 Direttore        16               179.000                 37.232.000
 Segr. gen.        1               193.000              2.509.000
                                                       20.920.614.000
Aumenti tabellari 1 giugno 1997 (art. 2, comma I)
 Liv.           Unità           Importo mensile           Totale '97
                                                          (compr. 13ª)
 I               583                75.000                348.800.000
 II               61                79.000                 38.552.000
 III             565                83.000                375.160.000
 IV             2600                88.000              1.830.400.000
 V              3335                92.000              2.454.560.000
 VI               30               102.000                 24.480.000
 VII            7095               106.000              6.016.560.000
 VIII           2126               123.000              2.091.984.000
 Dir. sup.       417               137.000                457.032.000
 Direttore        16               183.000                 23.424.000
 Segr. gen.        1               203.000              1.624.000
                                                       13.663.576.000
Indennità ex art. 3
 Liv.       Unità       Importo mensile       n.          Totale '97
                                          mensilità
 I           583            62.000           12           433.752.000
 II           61            62.000           12            45.384.000
 III         565            71.000           12           481.380.000
 IV         2600            86.000           12         2.683.200.000
 V          3335            91.000           12         3.641.820.000
 VI           30           110.000           12            39.600.000
 VII        7095           150.000           12        12.771.000.000
 VIII       2126           314.000           12         8.010.768.000
 Dir. sup.   417           421.000           12         2.106.684.000
 Direttore    16           666.000           12           127.872.000
 Segr. gen.    1           686.000           12         8.232.000
                                                       30.349.692.000
Totale oneri
Aumenti 1 gennaio 1997 (compresa
13ª mensilità)                                         20.920.614.000
Aumenti 1 giugno 1997 (compresa
13ª mensilità)                                         13.663.576.000
Indennità ex art. 3                                    30.349.692.000
                                        Totale         64.933.882.000
                                        Oneri           5.064.842.796
                                        Totale         69.998.724.796
                                        Arrotondamento 69.998.725.000
                         ONERI PER MISSIONI (Art. 6)
                        (importi in milioni di lire)
   Capitolo                                        Stanziamento
   10675                                                448
   14233                                              8.160
   18219                                                344
   20215                                                124
   24216                                                388
   28219                                              5.728
   32213                                              4.096
   35058                                                400
   36217                                              1.920
   41210                                                680
   44210                                                800
   47209                                                537
   21262 (ex art. 2, legge regionale n. 16/97)        8.000
                                        Totale 31.625