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LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35

G.U.R.S. 17 settembre 1997, n. 51

Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2017 e con annotazioni alla data 10 marzo 2022)

(1)

L'art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 della presente legge disciplina, altresì, l'elezione del consiglio circoscrizionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/97.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

Art. 1

Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali

(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. 6/2011 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 8/2013)

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Art. 2

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

(modificato e integrato dagli artt. 1, comma 1, e 5, della L.R. 6/2011, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 8/2013 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17/2016)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

4-bis. E' proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 2

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 6/2011 e abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 17/2016)

Art. 2

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

(introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2011, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L.R. 8/2013 e abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 17/2016)

Art. 3

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(modificato dagli artt. 1, comma 2, e 8, comma 2, della L.R. 6/2011 e dall'art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 17/2016)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

5. Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(integrato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 22/2008, modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 6/2011, dall'art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. 8/2013 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 17/2016)

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3 ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. (1)

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(1)

Per l'interpretazione autentica del comma annotato si rimanda all'art. 3, comma 1, della L.R. 6/2020. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 25 gennaio - 10 marzo 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3.

Art. 4

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale

(introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), della L.R. 6/2011 e modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 17/2016)

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. E' proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4

Elezione del consiglio circoscrizionale

(introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2011) (1)

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2011 le disposizioni di cui all'articolo annotato, come introdotto dalla stessa L.R., producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 5

Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. - La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

Art. 6

Elezione del presidente della provincia regionale

(integrato dall'art. 1 della L.R. 6/98 e modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2011) (1)

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2011 le disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dalla stessa L.R., producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 6

(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2011) (1)

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2011 le disposizioni di cui all'articolo annotato, come introdotto dalla stessa L.R., producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 7

Elezione del consiglio provinciale

(modificato e integrato dall'art. 2 della L.R. 6/98, integrato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 22/2008 e modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 6/2011) (1)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. (2)

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/2011 le disposizioni di cui all'articolo annotato, come modificato dalla stessa L.R., producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(2)

Si rimanda all'art. 6 della L.R. 6/2011: "Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza".

Art. 8

Nomina delle giunte

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni (1). La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni".

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni".

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 25/2000, che stabilisce la durata in carica del sindaco e del consiglio comunale in cinque anni, modificando in tal senso l'art. 1, comma 2, della L.R. 7/1992, la durata della giunta viene elevata, di conseguenza, a cinque anni.

Art. 9

Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali

(abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008) (1)

[1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.]

(1)

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2008 a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive.

Art. 10

Mozione di sfiducia

(sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/2000, modificato e integrato dall'art. 7 della L.R. 6/2011 e dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17/2016)

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11.

Art. 11

Cessazione dalle cariche

(modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25/2000, modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 17/2016 e modificato dall'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 7/2017)

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.

1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. (1)

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

(1)

La lett. c) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 17/2016, che ha introdotto il comma annotato, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 7/2017.

Art. 11

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale (1)

(introdotto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 6/2011)

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

(1)

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 6/2011, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'articolo annotato.

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione (1)

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.

(1)

Per i modelli delle schede di votazione per l'elezione dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 11/10/97; per i modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali si rimanda al Decr. Ass. EE.LL. 28/4/98.

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione

(modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 41/97)

[1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992,n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:

"3. - Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvederà da parte dei comuni alla tempestiva consegna di nuovo certificato elettorale e non oltre il secondo giorno antecedente quello di votazione che, ove tecnicamente necessario, potrà essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva consegna del nuovo certificato a tutti gli elettori, il sindaco dovrà darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale già utilizzato al primo turno ed anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale e con un documento di identità ammesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3".] (1)

(1)

Articolo superato per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 7/1992 ed del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 26/1993, operata dall'art. 4 comma 2 della L.R. 3/2002.

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme

(integrato dall'art. 3 della L.R. 6/98)

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. E' altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";

c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;

c) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;

d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";

e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";

f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali

(modificato dall'art. 56, comma 24, della L.R. 6/2001)

1. -------------------- (comma abrogato) (1)

2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".

3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado".

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 settembre 1997.

PROVENZANO