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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 23

G.U.R.S. 7 luglio 1997, n. 34

Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/1998 e con annotazioni alla data 19 agosto 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3

(modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 39/97 nel testo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 47/97)

1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Validità temporale del rinnovo del CORECO

(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23/98)

1. I Presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.(1)

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 17/1999, nelle more della riforma del sistema dei controlli, i comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, della sezione centrale e delle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998, continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999.

Art. 3

Riduzione della misura dell'indennità di carica

1. L'indennità di carica prevista dalle vigenti disposizioni per i presidenti, i vicepresidenti e i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è ridotta del 15 per cento.

Art. 4

Controllo preventivo di legittimità

(modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 39/97)

1. L'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

"1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che riguardano:

a) statuti degli enti e delle relative aziende speciali;

b) regolamenti;

c) ordinamenti degli uffici e dei servizi;

d) disciplina generale dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

e) recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

f) bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche, con esclusione delle variazioni di bilancio, storni e creazione di nuovi capitoli.

2. Sono inoltre soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che un quarto dei consiglieri o le giunte intendono sottoporre al Comitato. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato.

3. Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali e provinciali nelle materie sottoelencate sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri, ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con l'indicazione delle norme violate:

a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;

c) assunzioni del personale.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni".

Art. 5

Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità

1. All'articolo 2, lettera b), della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è reintrodotto il seguente numero:

"2) dipendenti statali o regionali anche in quiescenza e/o degli enti locali in quiescenza, con qualifiche dirigenziali".

Art. 6

Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

1. Alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono apportate le seguente modifiche:

"Al comma 6 dell'articolo 45 il periodo "o per il quale è stata inoltrata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 o in forza di concorsi già espletati" è soppresso.

Dopo il comma 6 dell'articolo 45 è inserito il seguente comma:

"6 bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7".

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO