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REGOLAMENTO (CE) N. 1363/95 DELLA COMMISSIONE, 15 giugno 1995

G.U.C.E. 16 giugno 1995, n. L 132

Modifica ai regolamenti del settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, che fissano anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del fattore di correzione dei tassi di conversione agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 16 giugno 1995

Applicabile dal: 16 giugno 1995

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

Considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del fattore di correzione di 1,207509, che influiva fino al 31 gennaio 1995 sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi e importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità di determinazione e d'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (4);

Considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi e importi in oggetto, che sono applicabili almeno a partire:

- dal 1° gennaio 1996 per gli importi non connessi a una campagna di commercializzazione,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o importi per i quali questa campagna comincia nel gennaio 1996,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995; che occorre pertanto modificare i regolamenti corrispondenti:

I. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

1. regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione (6);

2. regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 771/95 (8);

3. regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 872/95 (10);

4. regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92 (12);

5. regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/92 (14);

6. regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione (15);

7. regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93 (17);

8. regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione (18), modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;

9. regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione (19), modificato dal regolamento (CEE) n. 1445/93;

10. regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95;

11. regolamento (CE) n. 3253/93 della Commissione (21);

12. regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (22);

13. regolamento (CE) n. 1372/94 della Commissione (23), modificato dal regolamento (CE) n. 997/95;

14. regolamento (CE) n. 1402/94 della Commissione (24);

15. regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1306/95 (26);

16. regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio (1);

17. regolamento (CE) n. 86/95 della Commissione (27).

II. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

18. regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione (28), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1416/94 (29);

19. regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione (28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;

20. regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione (30), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/93 (31);

21. regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione (32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2430/94 (33);

22. regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio (34);

23. regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione (35), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93;

24. regolamento (CE) n. 3010/94 della Commissione (36);

25. regolamento (CE) n. 3342/94 della Commissione (37);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestioni interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387

(2)

G.U. 31 gennaio 1995, n. L 22

(3)

G.U. 1 maggio 1993, n. L 108

(4)

G.U. 12 maggio 1995, n. L 107

(5)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118

(6)

G.U. 4 maggio 1995, n. L 101

(7)

G.U. 10 agosto 1974, n. L 220

(8)

G.U. 6 aprile 1995, n. L 77

(9)

G.U. 27 novembre 1986, n. L 334

(10)

G.U. 21 aprile 1995, n. L 89

(11)

G.U. 30 marzo 1989, n. L 85

(12)

G.U. 3 aprile 1992, n. L 88

(13)

G.U. 19 luglio 1989, n. L 207

(14)

G.U. 5 giugno 1992, n. L 153

(15)

G.U. 24 luglio 1990, n. 191

(16)

G.U. 18 marzo 1992, n. L 71

(17)

G.U. 12 giugno 1993, n. L 142

(18)

G.U. 31 luglio 1992, n. L 217

(19)

G.U. 5 agosto 1992, n. L 220

(20)

G.U. 27 luglio 1993, n. L 184

(21)

G.U. 27 novembre 1993, n. L 293

(22)

G.U. 28 ottobre 1993, n. L 267

(23)

G.U. 17 giugno 1994, n. L 151

(24)

G.U. 21 giugno 1994, n. L 154

(25)

G.U. 24 dicembre 1994, n. L 337

(26)

G.U. 9 giugno 1995, n. L 126

(27)

G.U. 20 gennaio 1995, n. L 14

(28)

G.U. 13 marzo 1985, n. L 72

(29)

G.U. 22 giugno 1994, n. L 155

(30)

G.U. 20 novembre 1986, n. L 325

(31)

G.U. 18 febbraio 1993, n. L 41

(32)

G.U. 17 ottobre 1992, n. L 301

(33)

G.U. 7 ottobre 1994, n. L 259

(34)

G.U. 18 luglio 1992, n. L 199

(35)

G.U. 4 agosto 1992, n. L 219

(36)

G.U. 13 dicembre 1994, n. L 320

(37)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 350

Art. 1

A seguito dell'adeguamento effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, di alcuni prezzi e importi in ecu nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i regolamenti di cui agli articoli da 2 a 26 sono modificati secondo le indicazioni che vi figurano.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) all'articolo 25, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;

2) all'articolo 25 bis, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU;

3) all'articolo 26, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

Art. 3

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Art. 4

L'allegato XV del regolamento (CEE) n. 3587/86 è sostituito con l'allegato I del presente regolamento.

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 790/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, l'importo di 60 ECU è sostituito con l'importo di 72,45 ECU, l'importo di 70 ECU è sostituito con l'importo di 84,53 ECU e l'importo di 75 ECU è sostituito con l'importo di 90,56 ECU;

2) all'articolo 2, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

Art. 6

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU;

b) al paragrafo 2, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU;

2) all'allegato IV, l'importo di 475 ECU è sostituito con l'importo di 573,57 ECU e l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU.

Art. 7

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2103/90, l'importo di 11 ECU è sostituito con l'importo di 13,28 ECU e l'importo di 13 ECU è sostituito con l'importo di 15,70 ECU.

Art. 8

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 667/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Art. 9

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2173/92, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Art. 10

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2276/92, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU, l'importo di 2,50 ECU è sostituito con l'importo di 3,019 ECU, l'importo di 3,50 ECU è sostituito con l'importo di 4,226 ECU, l'importo di 5,00 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU, l'importo di 6,50 ECU è sostituito con l'importo di 7,849 ECU e l'importo di 0,60 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Art. 11

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU, l'importo di 300 ECU è sostituito con l'importo di 362,25 ECU, l'importo di 200 ECU è sostituito con l'importo di 241,50 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Art. 12

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3253/93, l'importo di 500 ECU è sostituito con l'importo di 603,75 ECU e l'importo di 100 ECU è sostituito con l'importo di 120,75 ECU.

Art. 13

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2958/93, l'importo di 1,5 ECU è sostituito con l'importo di 1,811 ECU e l'importo di 3 ECU è sostituito con l'importo di 3,623 ECU.

Art. 14

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1372/94, l'importo di 8 ECU è sostituito con l'importo di 9,660 ECU.

Art. 15

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1402/94, l'importo di 4 ECU è sostituito con l'importo di 4,830 ECU.

Art. 16

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94, l'importo di 0,6 ECU è sostituito con l'importo di 0,7245 ECU.

Art. 17

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3816/92, l'importo di 100 milioni di ECU è sostituito con l'importo di 120,8 milioni di ECU.

Art. 18

Al secondo considerando del regolamento (CE) n. 86/95, l'importo di 1,20 ECU è sostituito con l'importo di 1,739 ECU.

Art. 19

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 626/85, l'importo di 4,50 ECU è sostituito con l'importo di 5,434 ECU.

Art. 20

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 627/85, l'importo di 6 ECU è sostituito con l'importo di 7,245 ECU.

Art. 21

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3518/86, l'importo di 1,2 ECU è sostituito con l'importo di 1,449 ECU.

Art. 22

Il regolamento (CEE) n. 2999/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, l'importo di 10 ECU è sostituito con l'importo di 12,08 ECU;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, l'importo di 5 ECU è sostituito con l'importo di 6,038 ECU.

Art. 23

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1991/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

Art. 24

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 2252/92, l'importo di 1 100 ECU è sostituito con l'importo di 1 328,26 ECU.

Art. 25

L'allegato del regolamento (CE) n. 3010/94 è sostituito con l'allegato II del presente regolamento.

Art. 26

L'allegato del regolamento (CE) n. 3342/94 è sostituito con l'allegato III del presente regolamento.

Art. 27

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile, per ogni importo considerato, a partire dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricola fissato a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I


                             "ALLEGATO XV
 IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2
- cavolfiori:                         4,830 ECU per 100 kg netti,
- pomodori:                           6,038 ECU per 100 kg netti,
- melanzane:                          5,434 ECU per 100 kg netti,
- pesche:                             8,453 ECU per 100 kg netti,
- nettarine e pesche-noci:            8,453 ECU per 100 kg netti,
- albicocche:                         8,453 ECU per 100 kg netti,
- limoni:                             4,830 ECU per 100 kg netti,
- pere:                               4,830 ECU per 100 kg netti,
- uve da tavola:                      6,038 ECU per 100 kg netti,
- mele:                               8,453 ECU per 100 kg netti,
- mandarini:                          7,245 ECU per 100 kg netti,
- satsuma:                            7,245 ECU per 100 kg netti,
- clementine:                         7,245 ECU per 100 kg netti,
- arance:                             6,038 ECU per 100 kg netti."

ALLEGATO II


                             "ALLEGATO
 IMPORTI DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
 (in ECU per 100 Kg)
 Codice NC                Importo dell'aiuto
  2007 99                       65,21
  2008 20                       49,51
  2008 30                       19,32
  2008 40                        0
  2008 50                       25,36
  2008 70                       18,11
  2008 80                      102,64
  2008 92                       37,43
  2008 99                       56,75".

ALLEGATO III

                              "ALLEGATO
 del regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio
Codice prodotti         Destinazioni delle             Restituzione (2)(3)
                         esportazioni (1)
0812 10 00 100                 01                          16,06
2002 10 10 100                 02                          18,11
2006 00 31 000                 01                          36,49
2006 00 99 100                 01                          36,49
2008 19 19 100                                             26,32
2008 19 99 100                                             26,32
2009 11 99 110                                              2,536
2009 19 99 110                                              2,536
2009 11 99 120                                              5,072
2009 19 99 120                                              5,072
2009 11 99 130                                              7,607
2009 19 99 130                                              7,607
2009 11 99 140                                             10,14
2009 19 99 140                                             10,14
2009 11 99 150                                             12,68
2009 19 99 150                                             12,68
NOTE:
(1) Per le destinazioni seguenti:
    01 tutte le destinazioni, eccetto l'America Settentrionale,
    02 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti d'America.
(2) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti
    nella Comunità.
(3) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di
    Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse unicamente alle
    condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93."