
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 dicembre 1999
G.U.R.S. 24 marzo 2000, n. 14
Modifica del decreto 6 agosto 1999, concernente disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 23 agosto 1999, successivamente parzialmente corretto con "errata corrige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 10 agosto 1999, con il quale è stata regolamentata la disciplina delle forme di qualificata assistenza per patologie di alta specialità o di alto interesse sociale e sanitario;
Ravvisata la necessità, dopo un attento approfondimento della tematica, di apportare talune modifiche a quanto precedentemente normato con il citato decreto, al fine di una più razionale attuazione della programmazione regionale che sia anche finalizzata a migliorare l'assistenza sanitaria per le predette patologie;
Ritenuto, per quanto già espresso, di dover apportare al citato decreto le seguenti modifiche ed integrazioni:
- porre un termine temporale di presentazione delle istanze di riconoscimento;
- limitare il riconoscimento quale centro di riferimento, per tipologia, ad una sola struttura in ambito regionale;
- accertare il possesso dei requisiti minimi per tipologia ex D.P.R. 14 gennaio 1997;
- prevedere che le istanze di riconoscimento siano presentate, previo atto deliberativo, dal legale rappresentante dell'ente richiedente;
- individuare le modalità di assegnazione delle risorse da ripartire annualmente;
- demandare le valutazioni annuali, di cui all'art. 6 del decreto n. 29684 sull'attività svolta dai centri riconosciuti, ad una Commissione regionale da istituirsi con successivo decreto che dovrà essere così composta:
- presidente: l'Assessore o suo delegato;
- componenti: due medici ospedalieri, due medici universitari, un ispettore dell'I.R.S. e due funzionari amministrativi di cui uno con funzioni di segretario.
Considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, di dovere sottoporre a riesame tutte le istanze di riconoscimento già esitate con l'emanazione dei relativi decreti assessoriali;
Decreta:
L'art. 5 del decreto n. 29684 del 6 agosto 1999 è modificato segue:
Il riconoscimento quale centro di riferimento regionale verrà attribuito con decreto assessoriale e positiva istruttoria curata dall'Assessorato, previo atto deliberativo di richiesta avanzata dal legale rappresentante dell'ente.
Ai fini di una razionale programmazione le istanze di richiesta di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno; l'Assessorato regionale della sanità riconoscerà un solo centro di riferimento per tipologia.
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2 del sopracitato decreto i centri di riferimento regionali dovranno possedere i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
L'art. 6 del decreto n. 29684 è modificato come segue:
L'Assessorato regionale della sanità, annualmente, in sede di ripartizione della quota di F.S.R. stabilirà i criteri di attribuzione delle risorse da destinare ai centri di riferimento.
L'attività svolta dai centri di riferimento sarà oggetto di esame da parte di una commissione di valutazione, coma sopra articolata, che verrà nominata con successivo decreto assessoriale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda e si confermano i contenuti del decreto n. 29684 del 6 agosto 1999.