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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n. 6

G.U.R.S. 14 maggio 1999, n. 22

Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche. Art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 nel testo modificato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Ai Presidenti delle province regionali

Ai Sindaci dei comuni dell'Isola

con popolazione superiore a 30.000 abitanti

Alle Amministrazioni pubbliche soggette a tutela e

vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1,

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

L'art. 58, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 ha autorizzato i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti "retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico".

Il terzo comma del succitato articolo ha previsto che le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgano con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1.

L'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 5 ha apportato due modifiche alla normativa in argomento.

La prima riguarda il primo comma con "l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza" in sostituzione delle parole riguardanti la previsione retributiva sopra riportata tra virgolette e sottolineata.

La seconda ha aggiunto al terzo comma le parole: "integrate ai sensi della presente legge".

Le novità introdotte dal legislatore regionale con la già richiamata legge regionale n. 4/99 tendono a rendere la posizione dei giornalisti degli uffici stampa conforme "in toto" allo status giuridico ed al trattamento economico previsto per tali professionisti.

La "ratio" della nuova norma è, pertanto, quella di fare chiarezza indicando la normativa specifica della categoria, come punto di riferimento normativo. La dizione "integrate ai sensi della presente legge" non può che riferirsi, conseguentemente, all'applicazione del contrasto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza. L'integrazione rileva, in particolare, sulle procedure concorsuali.

Preliminarmente si reputa opportuno precisare che dall'1 gennaio 1999 non sussiste più l'obbligo del concorso per soli titoli in quanto la relativa disposizione introdotta con il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e della successiva proroga prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 non è stata ulteriormente prorogata.

La normativa vigente è, pertanto, quella prevista dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

Come già precisato con la circolare 16 novembre 1991, n. 12, gruppo XII, n. prot. 2260, la disposizione di cui all'art. 3 della surrichiamata legge regionale n. 12/91 lascia alla potestà regolamentare dell'ente di specificare la forma del concorso, cioè se per esami, per titoli ed esami, o solo per titoli.

Questi ultimi trovano anche espressa menzione al 2° comma dell'art. 5 ("E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli").

L'innovazione normativa di cui all'art. 28 della recente legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 impone di attivare le procedure concorsuali in conformità alle specificità professionali della categoria.

Conseguentemente, il decreto assessoriale 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998, di determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati al personale da destinare agli uffici stampa degli enti locali, poiché non tiene conto di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i titoli professionali non è rispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Peraltro, è in corso di emanazione il nuovo provvedimento per la valutazione dei titoli, conforme al dettato normativo introdotto con il già richiamato art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Relativamente ai concorsi per esami o per titoli ed esami le amministrazioni, in sede regolamentare, potranno rifarsi per stabilire le prove concorsuali e le materie oggetto della prova orale, alle disposizioni contenute negli artt. 37 e 44 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, supplemento Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 1965, n. 63, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 1972, n. 138).

Si segnala l'opportunità che venga inserita tra le materie anche l'organizzazione dell'ente che bandisce il concorso e nozioni generali della normativa di settore.

Per la figura del capo ufficio stampa gli enti locali possono applicare sia il quinto comma dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che il comma 5bis del medesimo articolo della legge n. 142/90 introdotto con il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepito con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 (copertura di posti mediante contratto di diritto privato a tempo determinato).

Si richiama al riguardo la circolare del Ministero dell'interno 15 luglio 1997, n. 1/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 24 luglio 1997.

Nei bandi di concorso dovranno essere tenute presenti le disposizioni riguardanti le riserve dei posti per gli interni in possesso del titolo professionale di giornalista.

Si segnalano alle amministrazioni in indirizzo, per la dovuta applicazione, anche per i contratti a tempo determinato, i seguenti articoli del contratto nazionale del lavoro giornalistico:

- art. 7) - (Orario di lavoro, settimana corta e orario di chiusura) relativamente in particolare all'orario di lavoro settimanale che non può essere inferiore alle 36 ore settimanali;

- art. 8) - (Rapporti plurimi) per quanto riguarda l'esclusività professionale.

Per la copertura dei posti mediante concorso pubblico, per gli enti interessati resta ferma la necessità di adeguare il regolamento dei concorsi ed il programma triennale delle assunzioni.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi gli enti interessati potranno utilizzare l'istituto del contratto a termine, che non potrà, comunque, superare i dodici mesi, nel rispetto dell'art. 3 del C.N.L.G. e ciò nel rispetto di criteri oggettivi di professionalità per rispondere, inoltre, ai principi di trasparenza ed imparzialità.

Le scelte effettuate devono essere adeguatamente motivate, al fine di fare comprendere in base a quali dati specifici la scelta sia stata operata e di verificare il percorso logico seguito dall'amministrazione e ciò per garantire il miglior risultato possibile nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, si ritiene opportuno richiamare quanto già chiarito dal Comitato regionale di controllo - sezione centrale - con decisione n. 6025/5495 del 15 maggio 1997, che, a norma dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (riguardante l'ordinamento della professione giornalistica), nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale, che comprende l'elenco dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti; l'iscrizione in tale albo si pone come requisito indispensabile per essere assunti negli uffici stampa di cui la legge regionale prevede l'istituzione.

Il CO.RE.CO. - sezione centrale - ha precisato, inoltre, che poiché la disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego rientra nella riserva di legge sancita dalla legge n. 421/92 e dal decreto legislativo n. 29/93 si ricollega al precetto costituzionale (art. 51 della Costituzione della Repubblica) per cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, non possono essere stabiliti da fonti normative inferiori altri requisiti per l'accesso.

I componenti le commissioni esaminatrici saranno sorteggiati dall'apposito elenco istituito ai sensi della legge regionale n. 12/91 in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/91 ed iscritti all'ordine dei giornalisti.

Gli interessati potranno presentare domanda all'Assessorato regionale degli enti locali, per l'iscrizione al succitato elenco regionale e/o provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con le modalità indicate nell'allegato fac-simile dell'istanza.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Assessore: BARBAGALLO

Allegato


                           FAC-SIMILE DELL'ISTANZA
 (redatta in conformità alle disposizioni della legge sul bollo) OGGETTO: Istanza di iscrizione nell'elenco di esperti per la nomina, mediante
 sorteggio pubblico, a componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, per giornalisti.
 All'on.le Assessore regionale degli enti locali Via Trinacria
                                                                     PALERMO
   .....l...... sottoscritt..................................................
nat...... a .................................................................
il ................................... residente in via .....................
chiede l'iscrizione nell'elenco di esperti di cui all'oggetto.
  L'iscrizione è richiesta per gli elenchi ............................. (1).
  A tal fine sottoscrive la dichiarazione sostitutiva  dell'atto di notorietà
che segue e si impegna a comunicare  tempestivamente ogni eventuale modifica-
zione intervenuta.
          ......................, lì ......................
                                       ..................................
                                                       Firma
__________
  (1) Indicare "regionali" e/o "relativi alle province di ...................
      ......................." a seconda degli elenchi cui si è interessati.
  In calce alla superiore istanza far seguire la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
                            FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE
 (sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di esperti)
   .....l...... sottoscritt..................................................
nat...... a .................................................................
il ........................................ domiciliat...... a ..............
(prov.) ............... via .................................................
n. .......................... C.A.P. ............... tel. ...................
dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
  - di possedere  il  titolo di giornalista  essendo iscritto  all'ordine dei
 giornalisti di .............................................................
elenco professionisti/pubblicisti da più di 5 anni e precisamente dal ......;
  - di possedere il seguente titolo di studio: .............................;
  - di essere .......................................................... (1);
  — di essere in servizio presso ............................................
                                           (indicare l'ente o l'ufficio)
con la qualifica di ........................ dal ....................... (2);
  — di essere stat...... in servizio presso .................................
con la qualifica di ........................ dal ....................... (3);
  — di insegnare ............................................................
                                   (indicare la materia)
presso ................................................................. (4);
                                   (indicare l'istituto)
  — di essere liber...... professionista iscritt...... all'albo professionale
dell'ordine dei ............................ dal ....................... (5);
  — di possedere la seguente abilitazione professionale ................ (6);
  — di svolgere la propria attività nel campo dell'informatica in centri ela-
borazione dati con compiti di .......................................... (7);
  — di ................................................................. (8)
addett...... ad ufficio, o organo che svolge funzioni di controllo sugli atti
dell'ente locale (2);
  - per  le  finalità di  cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni, di non avere subito, con  provvedimento
definitivo, alcuna misura di prevenzione, né di avere procedimenti  penali in
corso;
  — di non versare nelle condizioni  previste dal 1° comma dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
          ......................, lì ......................
                                       ..................................
                                                       Firma (9)
Note esplicative
   (1) Specificare secondo i casi:
       — dipendente pubblico in servizio;
       — dipendente pubblico in quiescenza;
       — magistrato in quiescenza;
       — docente di una università dello Stato;
       — docente di scuola media dello Stato di 1° e 2° grado;
       — libero professionista.
   (2) Per i soli dipendenti pubblici in servizio.
   (3) Per i soli dipendenti pubblici in quiescenza.
   (4) Per i soli docenti delle università e delle scuole medie.
   (5) Per i soli liberi professionisti.
   (6) Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
   (7) Dato eventuale da indicare se posseduto o da cassare se non posseduto.
   (8) Indicare secondo i casi "essere" o "non essere".
   (9) La firma deve essere autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26, 4° com-
ma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da: un  notaio, un cancelliere, segre-
tario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, oppure dallo stes-
so funzionario competente a ricevere l'istanza.
Avvertenza
  Per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si richiamano
le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.