
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2000, n. 24
G.U.R.S. 28 novembre 2000, n. 54
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. (1)
TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/2022 e con annotazioni alla data 16 gennaio 2024)
Vedi le direttive ed i chiarimenti contenuti nella Circ. Ass. Lavoro 31 dicembre 2009, n. 99, nella Circ. Ass. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 13 agosto 2010, n. 4 e nella Circ. Ass. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 30 dicembre 2010, n. 7, relative alla prosecuzione dei contratti di cui alla presente.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Collaborazione coordinata e continuativa
(integrato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9/2002 e dall'art. 13, comma 36, della L.R. 16/2022)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni
(integrato dall'art. 3 della L.R. 2/2001, modificato dall'art. 10, comma 3, della L.R. 24/2010 e abrogato dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5/2014)
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili (1) (2)
(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 2/2001)
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili. (3) (4)
Si rimanda all'art. 1 della L.R. 16/2006: "Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili", nonché alla Circ. Ass. Lavoro 24 maggio 2006, n. 70.
Si precisa che il comma 4 dell'art. 1 della L.R. 2/2001 che aveva modificato la parola "prioritariamente" con la parola "esclusivamente" è stato abrogato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2002.
Per effetto dell'art. 1, comma 4, della L.R. 2/2001 "le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'art. 8" del D.L.vo n. 468/97.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili (1) (2) (3)
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorchè utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva. (4)
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. (5)
Per effetto dell'art. 76, comma 7, della L.R. 2/2002, "ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448".
L'art. 71 della L.R. 17/2004 ha istituito un fondo unico per il precariato.
Si rimanda all'art. 72 della L.R. 17/2004: "Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili dalla Croce rossa italiana".
In ordine alle norme in materia di lavoratori socialmente utili, si rimanda all'art. 75 della L.R. 17/2004 e all'art. 11, comma 1, della L.R. 1/2024.
Per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 23 della L.R. 21/2001, i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, di questa legge "sono demandati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che procederà ad adottarli, senza ulteriori adempimenti, nei confronti degli enti già destinatari di atti di diffida.
2. I controlli sostitutivi di cui al comma 1 ineriscono anche ai provvedimenti connessi, propedeutici e conseguenti ai piani di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni."
In applicazione dell'art. 24 della L.R. 21/2001 tra le misure previste dal presente comma "è ricompresa la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. Per i soggetti utilizzati dall'amministrazione regionale si fa fronte con le risorse finanziarie destinate alla utilizzazione in attività socialmente utili ed alle relative misure di fuoriuscita."
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione Siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione Siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
9-quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.
9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Norme concernenti i piani di inserimento professionale
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002. (1)
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002. (2)
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
Termine differito al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 2,della L.R. 9/2002 e poi al 31 dicembre 2006 dall'art. 127, comma 41, della L.R. 17/2004.
Termine differito al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 3, della L.R. 9/2002.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunta la seguente lettera:
"d) ogni altra categoria di datori di lavoro".
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Organi collegiali
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione attualmente in carica.
Servizi per l'impiego
(modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 13/2014)
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.
Servizi informatici
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è così modificato: "L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza".
2. La denominazione "Agenzia del lavoro" riportata nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in "Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "con qualifica di dirigente superiore" vengono sostituite con le parole "con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). (1)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Si rimanda all'art. 8, u.c., della L.R. 1/2006 che ha previsto degli specifici stanziamenti da assegnare al Comune di Palermo per l'esercizio finanziario 2006, nonché all'art. 29 della L.R. 2/2007 e all'art. 1, comma 1, della L.R. 27/2007, in forza dei quali vengono previste specifiche destinazioni finanziarie.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali. (1)
Si trascrive l'art. 63 della L.R. 21/2001 concernente l'attivazione della procedura di controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa: "1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente che hanno concluso le attività e le relative operazioni di rendicontazione e per i quali non è possibile procedere alle ulteriori spese entro il 31 dicembre 2001, per le limitazioni temporali imposte dai servizi dell'Unione europea è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 900 milioni per il finanziamento dell'attività di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, al soggetto aggiudicatario secondo le norme vigenti in materia (capitolo 316522).
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte attraverso riduzione dello stanziamento del capitolo 312522 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo."
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale
(modificato e integrato dall'art. 40, comma 9, della L.R. 10/2019)
1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (1)
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Cfr. Circ. Ass. Lavoro 19 giugno 2007, n. 82, in merito ai criteri e alle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, dei contributi esonerativi ex art. 5, comma 3, legge n. 68/99 e delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 5, e 15 della legge medesima.
Comitato di gestione del Fondo (1)
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.
Per il funzionamento del comitato di cui al presente articolo è stata autorizzata la spesa per l'esercizio 2002 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 9/2002.
Funzioni e compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonchè la stipula delle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Organizzazione dell'attività del comitato
(modificato dall'art. 139, comma 47, della L.R. 4/2003)
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge.
Norme transitorie
(modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 9/2002)
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Collocamento lavorativo dei disabili
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 26 novembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione
ADRAGNA